Cassation appeal dismissed due to subsequent transaction extinguishing the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the parties subsequently entered into a transaction that extinguished the subject matter of the dispute. Although the appellants argued for the nullity of a separation agreement and the respondent claimed co-ownership rights, a settlement agreement signed in May 2016 resolved the underlying relationship. Consequently, the court ruled that the legal interest in continuing the litigation had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a cassation appeal becomes inadmissible due to the subsequent extinction of the subject matter of the dispute by a transaction, the sanction of doubling the unified contribution does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte _23(27A ORDINANZA sul ricorso 10905-2016 proposto da: RE MARCO PASQUALE, RE PASQUALE ANTONIO, RE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale N 5637, presso lo studio dell'avvocato Ferdinando D'amaro, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CONDOMINIO COMUNIONE RISCALDAMENTO VIA GIUSSP 4 6 8 VIA OLIVARI 2 GENOVA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaurico 9, presso lo studio dell'avvocato SRL ASSOSERVIZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Di n Liberatore; - controricorrente - nonchè contro BASSO ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 431/2015 della Corte d'appello di Genova, depositata il 25/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dal condominio Comunione Riscaldamento via Giusso 4,6,8 di Via Olivari,2-Genova (d'ora in poi solo Condominio) nei confronti di Anna Basso e Giuseppe Re in precedenza coniugati in regime di comunione legale per far accertare l'inefficacia ed inopponibilità della statuizione contenuta al punto n.2 del verbale di separazione consensuale omologato il 20/4/2000 con cui gli stessi davano atto" che la casa coniugale con tutto l'arredo che la compone, nulla escluso ed eccettuato, per concorde volontà dei coniugi rimane assegnata al marito, il quale ne è comunque, l'unico ed esclusivo proprietario" e che fosse dichiarato che la Basso era condomina al 50%; -all'esito del giudizio di primo grado, in cui si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda, il tribunale respingeva le domande dell'attrice compensando interamente le spese di lite; -proposto gravame da parte del Condominio la Corte d'appello di Genova ha, in riforma della sentenza' impugnata, dichiarato la nullità della statuizione di cui al punto 2 del verbale di separazione consensuale e dichiarato che la signora Anna Basso è condomina del condominio attore; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Giuseppe Re, Marco Pasquale Re e Pasquale Antonio Re sulla base di 3 motivi cui resiste il Condominio;
Ric. 2016 n. 10905 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -2- considerato che: -con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio in quanto la sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata anche nei confronti dei comproprietari Marco e Pasquale Re; -con il secondo motivo si deduce l'erronea interpretazione della legge n. 47/1985 ed in particolare degli artt. 17 e 40; -con il terzo motivo si denuncia l'erronea applicazione dei principi sottesi all'azione revocatoria per insussistenza dell'elemento soggettivo e vizio di motivazione; - il collegio dà preliminarmente che con comunicazione a mezzo PEC del 11 gennaio 2021 il procuratore dei ricorrenti deposita istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite a seguito di atto di transazione a definizione dei rapporti intervenuto il 20 maggio 2016 di cui pure si dava conto nel controricorso; -il collegio preso atto dell'intervenuta transazione tra i ricorrenti e il controricorrente, rileva che ciò determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse; -la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rende inapplicabile il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione Ric. 2016 n. 10905 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -3- impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inamissibilità del ricorso (cfr.
Cass. 3542/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 21 gennaio 2021.