Cassation court dismisses appeal claiming lack of violent dispossession in railway crossing closure case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appellant's cassation appeal challenging a lower court's order for the reinstatement of a right of way. The appellant argued that the closure of the railway crossing did not constitute violent or clandestine dispossession because the opposing party's representative was present and the action was merely material execution of an administrative order. The court held that the presence of the representative did not negate the presumption of violent dispossession when the possessor knowingly overthrew the existing situation against the owner's will, and that the material conduct was irrelevant to the possessory claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1168 ss. c.c.; Art. 1175 c.c.; Art. 66 D.P.R. 753/1980: The mere presence of the opposing party's representative at the time of closing a passage does not preclude the finding of violent dispossession if the possessor knowingly overthrew the existing situation against the owner's will.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Clo-e.29G9 ORDINANZA sul ricorso 2325-2016 proposto da: ATAC AZIENDA MOBILITA' ROMA CAPITALE SPA elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Rogazionisti 16, presso lo studio dell'avvocato Marina Di Luccio, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FLAMINIA CLUB SRL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo, 20, presso lo studio dell'avvocato Francesco Migliorati, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5297/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 24/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il giudizio nasce dalla domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio formulata da Flaminia Club nei confronti di Metroferro S.p.A. avente ad oggetto la riapertura del passaggio a livello posto lunho la Ferrovia Roma-Viterbo e sito in Rignano Flaminio, località Villa Carpino, chiuso in forza di ordinanza Ministeriale eseguita nel dicembre 2000; -la domanda di reintegra è accolta in primo grado e viene confermata in appello dove la corte capitolina, in accoglimento dell'appello incidentale di Flaminia, elimina la previsione disposta dal giudice di prime cure che aveva subordinato l'ordine di reintegra nel possesso alla stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 753 del 1980; -Atac Azienda Mobilita' Roma Capitale Spa, quale società incorporante a seguito di fusione della Metro s.p.a. già Metroferro s.p.a., impugna per cassazione la sentenza della corte d'appello sulla base di 3 motivi cui resiste con controricorso Flaminia Club s.r.l. illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e ss., dell'art. 1175 cod. civ. e dell'art.66 del d.p.r. 753 del 1980; -assume la ricorrente che erroneamente erano stati ritenuti sussistenti i presupposti dello spoglio violento e clandestino atteso che il legale rappresentante della Flaminia Club aveva presenziato alle operazioni di chiusura del passaggio a livello Ric. 2016 n. 02325 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -2- dimostrandosene disinteressato poichè fruiva di altro passaggio a livello; -denuncia, inoltre, la ricorrente l'erroneità della pronuncia sull'ordine di reintegra in ragione dell'assenza dell'animus spoliandi avendo la società ricorrente agito in esecuzione di un provvedimento amministrativo; -ha cioè dedotto la ricorrente che la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 1175 cod. civ., atteso che la Flaminia Club aveva utilizzato il passaggio a livello approfittando del possesso delle chiavi rilasciate al suo dante causa Morelli, proprietario del terreno confinante con il passaggio a livello e titolare ufficiale della convenzione; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per e_ contraddittorietà tra dispositivo motivazione; -le censure distintamente rubricate ma poi congiuntamente trattate dalla ricorrente, possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate perché non attingono la motivazione della pronuncia impugnata; -la corte territoriale ha, infatti, ritenuto sussistente la prova del possesso della servitù di passaggio a livello effettuato dalla Flaminia facendo uso delle chiavi concesse da Antonio Morelli, il quale era sottoscrittore di apposita convenzione ai sesni dell'art. 66 d.p.r. 753/1980 e tale ritenuto anche in occasione della condotta materiale di spoglio, non essendo la Flaminia al corrente dell'intervenuto passaggio di proprietà a favore del sig.
Capata; Ric. 2016 n. 02325 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -3- -in considerazione di ciò la corte territoriale ha ritenuto di confermare la tutela possessoria nei confronti dello spoglio violento e clandestine e che è riconosciuta anche al detentore, assumendo importanza la situazione di fatto, ritenuta conforme alla convenzione e comunque mai prima contestata; -la circostanza che il legale rappresentante di Flaminia fosse presente alla chiusura del passaggio non depone nel senso dell'insussistenza dello spoglio violento o clandestino che deve ritenersi ogni qualvolta sussista la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, (cfr.
Cass.2667/2001; id. 13270/2009); -con riguardo alla condotta di chiusura del passaggio a livello, la corte precisa l'irrilevanza in sede possessoria della riconducibilità della condotta materiale di chiusura del passaggio, al provvedimento ministeriale venendo in considerazione la attività meramente materiale posta in essere nei confronti di chi esercitava il passaggio; - neppure coglie nel segno la dedotta violazione dell'articolo Le-- 1175 posto che non viene specificato quale principio interpretativo sarebbe stato violato, limitandosi la ricorrente a ribadire la diversa tesi della insussistenza di buona fede in capo alla ricorrente Flaminia; -è pure infondata la censura relativa alla prospettata contraddittorietà della motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale, giacché la critica non si confronta con la motivazione posta alla base della decisione e cioè l'esclusione della possibilità che il giudice ordinario condizioni le scelte discrezionali riservate alla pubblica amministrazione imponendo obblighi quali quello di stipulare una convenzione con un determinato soggetto;
Rtc. 2016 n. 02325 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -4- -ciò posto, le successive considerazioni svolte dalla corte territoriale in relazione alle esigenze di sicurezza (cfr. pag. 5, quarto capoverso) non inficiano il principio posto alla base della decisione; -la critica neppure attinge l'ulteriore considerazione svolta dalla corte in merito alla convenzione per cui si tratta di un atto che riguarda il "diritto al passaggio" e non incide sulla tutela della situazione di fatto invocata dalla Flaminia con la proposta azione di reintegra; -atteso l'esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso è respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 21 gennaio 2021. Ric. 2016 n. 02325 sez. 52 - ud