Ordinanza Interlocutoria — n. 23866/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente [-- ORDINANZA III - sul ricorso 22801-2018 proposto da: CISILINO ADINO, ZANON ALESSANDRO , SICILIOTTI CLAUDIO , elettivamente domiciliati in ROMA,VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell'avvocato MARIA PATRIZIA DE TROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CRAPANZANO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1310/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 30/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 360 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 23866/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ad avviso dei ricorrenti, per contro, l'onere di attivazione del collegio sindacale sorgerebbe solo in seguito alla rilevazione di anomalie o irregolarità nella gestione aziendale; anomalie e irregolarità la cui scoperta, quindi, dovrebbe costituire non il risultato dell'esercizio dei poteri di controllo dei sindaci, bensì il presupposto dell'attivazione di tale potere (cfr. pag. 13 del ricorso); altrimenti finendosi con l' attribuire ai sindaci una sorta di responsabilità oggettiva "derivata" per le condotte del consiglio d'amministrazione (cfr. pag. 18 del ricorso).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente [-- ORDINANZA III - sul ricorso 22801-2018 proposto da: CISILINO ADINO, ZANON ALESSANDRO , SICILIOTTI CLAUDIO , elettivamente domiciliati in ROMA,VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell'avvocato MARIA PATRIZIA DE TROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CRAPANZANO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1310/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 30/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I Sig.ri Adino Cisilino, Alessandro Zanon e Claudio Siciliotti, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato la loro opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'Italia nei loro confronti per illeciti amministrativi asseritamente compiuti nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di componenti del collegio sindacale della Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. (d'ora in avanti: HAAB). Più precisamente, agli odierni ricorrenti è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di C 84.000 per l'illecito di omessa segnalazione all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite e per l'illecito di carenze nei controlli.
Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2697 c.c.; 3 1, 689/1981; 51, 53, 117, 118 dlgs. 385/1993 (TUB); 150, 151 dlgs. 58/1998 (TUT); 111 Cost; 6 CEDU, come applicate ed interpretate nel procedimento in cui è stata accertata la loro responsabilità. Secondo i ricorrenti la corte territoriale avrebbe violato la disciplina emergente dalle suddette disposizioni ritenendo i sindaci «responsabili per non aver indagato sull'esistenza di violazioni dolosamente perpetrate dall'organo di gestione (e solo successivamente accertate), senza, tuttavia, che una siffatta indagine potesse ritenersi suggerita da segnali di criticità nella gestione ovvero da una inadeguatezza e/o insufficienza informativa nell'ambito del sistema di controllo (interno ed esterno) della società» (pag. 14, primo cpv., del ricorso).
Ad avviso dei ricorrenti, per contro, l'onere di attivazione del collegio sindacale sorgerebbe solo in seguito alla rilevazione di anomalie o irregolarità nella gestione aziendale; anomalie e irregolarità la cui scoperta, quindi, dovrebbe costituire non il risultato dell'esercizio dei poteri di controllo dei sindaci, bensì il presupposto dell'attivazione di tale potere (cfr. pag. 13 del ricorso); altrimenti finendosi con l' attribuire ai sindaci una sorta di responsabilità oggettiva "derivata" per le condotte del consiglio d'amministrazione (cfr. pag. 18 del ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta violazione c/o falsa applicazione degli artt. 144 TUB, 11 l. n. 689/1981, 3 1. 241/1990, paragrafo 1.6 delle Disposizioni di Vigilanza, nella determinazione del quantilm della sanzione irrogata. La doglianza attiene alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia nei confronti dei ricorrenti. Questi ultimi sostengono che la corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla proporzionalità della sanzione amministrativa comminata dalla Banca d'Italia.
Il primo mezzo di gravame sollecita questa Corte ad approfondire il tema dell'ambito della responsabilità dei sindaci in relaziona a fatti gestionali dolosamente occultati dalla struttura amministrativa o dall'organo di gestione della società, onde verificare la tenuta, in tali situazioni, degli orientamenti già espressi in Cass. 14708/20 («In tema di sanzioni amministrative per viola.'zione delle disposi.zioni in materia di intermediazione finanziaria, sebbene non rientri tra i doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità delle operaioni con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno delle stesse, cionondimeno i medesimi non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l'obbligo di rela.zionare all'assemblea circa /e criticità emerse per difetto di "corrette sostaniale" delle dette operazioni e per mancanza di indipendenr\,à dellmadvi:s-or", risultante dalle emetgen.ze, e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari'>) e in Cass. 18770/19 («Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito peipetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certea causale - se, con ragionamento contro fattuale ipotetico, l'attiva.zione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di infò rma.zioni o di e_zione ex art. 2403-bis c. c., la segnal,nione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliber‘kione illegittima, l'impugnazione della deliberazione vkiata cx arti. 2377 ss. c. c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c. c., il ricorso al tribunale per la ridikione del capitale per perdite ex arti. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c. c., la denun_zia al tribunale ex art. 2409 c. c., ed ogni altra attività possibile ed utile») .
Si ritiene quindi necessaria la discussione in pubblica udienza