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Ordinanza — n. 23865/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding calculation of contract price and validity of transaction agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23865/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Elio Lupo's appeal against a judgment ordering him to pay €12,504.01 for goods supplied by Santamaria S.S. Lupo argued the court erred in calculating the debt and failed to recognize a valid transaction agreement. The court found the appeal unfounded because the debt calculation correctly accounted for the partial payment made, and no evidence existed to prove a binding agreement was reached. Consequently, the appeal was dismissed, and Lupo was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 1492 c.c.: The court of appeal did not violate procedural rules or substantive law by calculating the debt based on the actual partial payment made, nor by failing to recognize a transaction agreement lacking sufficient proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract price calculation partial payment deduction transaction agreement validity representative power defect ultra-petition error contract resolution claim appellate review scope responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 1492 c.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1492 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quateri
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quateri D.P.R.
art. 112 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
art. 1492 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1492 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29200/2018
Cass. 17897/2019
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22703/2016 R.G. proposto da C-1\ LUPO ELIO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bruno, con domicilio in Taviano, alla Piazza Radice n. 4. — RICORRENTE— contro SANTAMARIA S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enza Dedali, con domicilio eletto in Roma , alla Via Tacito n. 23, presso l'avv. Cinzia De Micheli. — CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 506/2016, depositata il 16.5.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA Elio Lupo propone ricorso in tre motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 369/2007 e ha condannato l'attuale ricorrente al pagamento di € 12.504,01 a titolo di corrispettivo della fornitura di merce indicata in atti. La Santamaria s.n.c. - società fornitrice - resiste con controricorso e con memoria illustrativa. Il giudice distrettuale, dichiarata la tardività della domanda di risoluzione contrattuale e di condanna del vettore al risarcimento del danno, proposte solo in appello, ha precisato che le parti avevano concluso una vendita con spedizione e che i vizi denunciati dal Lupo erano stati provocati dal ritardo con cui la merce era stata consegnata dal vettore, sicché di essi non poteva rispondere la società venditrice, tanto più che, contrariamente a quanto sostenuto dall'acquirente, le parti non avevano perfezionato alcun accordo tra nsattivo.

In accoglimento dell'appello incidentale della Santamaria s.s., la sentenza ha liquidato un corrispettivo pari ad C 12.504,00, osservando che l'acconto di C 6000,00, versato dal Lupo, andava detratto dall'ammontare originario del credito, pari ad C 18.504,01 e non dalla minor somma di C 14.644,15, come invece ritenuto dal tribunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, in fase monitoria, la Santarnaria s.s. aveva richiesto il pagamento di C 14.664,15, pari alla differenza tra il credito iniziale (C 18504.01) e l'acconto di C 3859,15, mentre l'opponente aveva sostenuto di aver corrisposto C 6000,00. La società creditrice aveva, tuttavia, ribadito - in sede di formulazione delle conclusioni - la richiesta iniziale di C 14.644,15, per cui la Corte distrettuale, liquidando la somma di C 12.504,00, sarebbe incorsa nel vizio di ultra-petizione.

Il motivo è infondato. La domanda originaria era volta ad ottenere il pagamento dell'importo di C 14.664,15 a titolo di residuo prezzo della merce compravenduta.La somma riconosciuta dalla sentenza impugnata, pari ad C 12504,01, è stata quantificata in base ag diversa modalità di detrazione degli acconti (C 6.000,00): mentre il tribunale aveva sottratto tale importo dalla somma richiesta in fase monitoria (C 14.665,15), la Corte ha ritenuto di dover scomputare l'acconto dall'ammontare originario del credito, pari ad C 18.504,01, documentato dalle fatture (cfr. sentenza, pag. 7).

E' perciò escluso sia che la sentenza abbia attribuito un importo superiore a quello richiesto (avendo liquidato, a titolo di saldo del prezzo, una somma inferiore a quella oggetto di domanda), sia che abbia valorizzato fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli allegati a fondamento della pretesa o oggetto di eccezione: il giudice si è limitato a ridimensionare, sotto il profilo quantitativo, il credito azionato in giudizio, all'esito di un autonomo apprezzamento delle circostanze dedotte dall'opponente, individuando il metodo di detrazione degli acconti in relazione all'originario ammontare del credito, per come documentato dalle fatture, senza sconfinare dall'ambito oggettivo della domanda, dalle questioni dibattute o valorizzando elementi non ritualmente acquisiti.

Il vizio di extra-petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, o se introduca nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalle parti (Cass. 29200/2018; Cass.17897/2019).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1492 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza immotivatamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, benché il ricorrente avesse chiarito che la domanda risarcimento del danno, tempestivamente proposta, conteneva - per implicito- anche quella di risoluzione del contratto. Il motivo è per più aspetti inammissibile. Stabilire se la parte avesse inteso proporre anche l'azione di risoluzione è questione di mera interpretazione delle allegazioni di parte, rimessa al giudice di merito e sindacabile in questa sede solo per vizi della motivazione, dovendo escludersi che l'una domanda (diretta ad ottenere il risarcimento del danno contrattuale) comporti automaticamente anche la proposizione di quella volta ad ottenere lo scioglimento del contratto.

In ogni caso, la sentenza ha escluso qualsivoglia addebito a carico della venditrice e, pertanto, la risoluzione non poteva essere in alcun caso disposta, il che rende irrilevante l'errore denunciato.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., asserendo che la Corte di merito abbia erroneamente negato efficacia ad un accordo transattivo intervenuto tra le parti e ciò a causa del difetto di prova, in capo all'agente, del potere di contrarre in nome e per conto della venditrice, mentre la sussistenza di tale potere era stato accertato dal giudice di primo grado con statuizione passata in giudicato. Il motivo è inammissibile in virtù del fatto che la Corte distrettuale ha in realtà ritenuto - in base all'esame delle testimonianze - che non vi fosse alcuna prova dello stesso perfezionamento di un tale accordo transattivo (cfr. sentenza, pag. 4), mentre la carenza dei poteri rappresentativi in capo all'agente è stata posta in rilievo solo per rafforzare il giudizio di infondatezza del relativo motivo di impugnazione, il che esclude di per sé che il giudice di appello sia incorso nella violazione denunciata.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quateri D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterp.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della $Irtà se