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Ordinanza — n. 23681/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against lawyer's fees, upholding appellate court's calculation of professional compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23681/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by a diagnostic laboratory against a lawyer's fee award. The lower court had upheld the original judgment, finding the lawyer's calculation of the percentage increase for multiple parties correct and the evidence regarding the lawyer's representation sufficient. The supreme court affirmed this decision, emphasizing that the appellate court's assessment of the lawyer's performance and the application of the relevant ministerial decree was beyond the scope of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 4 D.M. 127/2004; The court of appeal's assessment of the applicability of the percentage increase for multiple parties and the evaluation of the lawyer's professional activity are matters of merit that cannot be re-examined on appeal.

Parole chiave

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lawyer professional fees multiple parties representation percentage increase calculation appellate court review merit assessment immunity costi della perizia ripetibili dell'avvocato onorario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 4 del D.M. n. 127/2004
A fondamento dell'adottata decisione la Corte tarantina, rilevata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello, lo riteneva tuttavia privo di fondamento sulla base dell'insussistenza della dedotta erroneità dell'applicazione dell'aumento percentuale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
artt. 2697 c.c
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
art. 2233 c.c
art. 1292 c.c
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., rilevando che, con l'impugnata sentenza, l'obbligazione degli assistiti da parte dell'avv.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 16040/2011
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Testo completo

R/s/2n9i ORDINANZA Compensi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20595/2016) proposto da: professionali DIAGNOSTICA DI LABORATORIO dr. A. POLITANO & dr. M.V. LOIZZO s.r.l. (P.I.: 02584800789), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Daniela Mazzuca e Guido Cammarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annita Cammarella, in Roma, v. Monteverde n. 4 (int. 15); - ricorrente - contro AVV. LENOCI MARIA CRISTINA (C.F.: LNC MCR 64P63 F952X), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.

Romano Vaccarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, C.so V. Emanuele II, n. 269; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce Sez. dist. di Taranto n. 220/2016 (pubblicata il 21 aprile 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 2007 la s.r.l. Diagnostica di Laboratorio dei dottori Politano * e Loizzo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto in favore dell'avv. Lenoci Maria Grazia con riferimento all'asserito credito di euro 3.875,72 a titolo di competenze professionali per l'esercizio di un'attività difensiva relativa alla proposizione di un ricorso dinanzi al TAR Calabria nell'interesse, tra le altre, della stessa società. Nella costituzione dell'opposta, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 776/2013, accoglieva parzialmente la formulata opposizione e, previa revoca del decreto monitorio, condannava la citata società al pagamento, in favore della predetta professionista, della ridotta somma di euro 736,52 (sul presupposto del valore indeterminabile elevato della causa patrocinata, con aumento percentuale per la presenza di più parti - nello specifico diciannove - e divisione dell'onorario complessivo tra le medesime parti rappresentate), con compensazione delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull'appello avanzato dalla suddetta società (già opponente in primo grado), a cui resisteva l'avv. Lenoci, la Corte di appello di Lecce-sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 220/2016 (pubblicata il 21 aprile 2016), rigettava il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte tarantina, rilevata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello, lo riteneva tuttavia privo di fondamento sulla base dell'insussistenza della dedotta erroneità dell'applicazione dell'aumento percentuale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 127/2004, della non contestazione dello svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. Lenoci e della correttezza dei calcoli compiuti dal primo giudice per giungere alla determinazione del residuo compenso ancora dovuto in favore del citato avvocato da parte dell'appellante.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la s.r.l. Diagnostica di Laboratorio dei dr. Politano e Loizzo. , L'avv. Maria Cristina Lenoci si è costituita con controricorso. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c., sul presupposto che con l'impugnata sentenza, malgrado la totale e tempestiva contestazione dell'avverso credito, era stata ritenuta la sua sussistenza nonostante l'appellata non avesse assolto all'onere probatorio relativo all'inerente fatto costitutivo, sulla stessa incombente.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., prospettando l'erroneità della sentenza della Corte tarantina nella parte in cui aveva ritenuto di confermare la decisione di prime cure sulla determinazione dell'onorario con riferimento ai massimi della tariffa, ancorché tra le parti fosse stato concluso un accordo preventivo sulla quantificazione del compenso sulla scorta dei minimi tariffari (ponendosi riferimento all'art. 5 della convenzione stipulata con l'A.S.A.).

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato - sempre con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 127/2004, contestando la legittimità dell'impugnata sentenza laddove aveva riconosciuto l'aumento percentuale previsto dall'anzidetta disposizione normativa, nonostante l'attività professionale dell'avv. Lenoci avesse riguardato l'impugnativa di atti amministrativi di carattere generale.

4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato - ancora una volta con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., rilevando che, con l'impugnata sentenza, l'obbligazione degli assistiti da parte dell'avv. Lenoci non era stata considerata dì natura solidale, ragion per cui, essendo unica la prestazione effettuata dalla suddetta professionista, quest'ultima non avrebbe potuto pretendere ulteriori pagamenti, neanche "pro-quota", dai condebitori solidali, allorché fosse risultata già soddisfatta interamente per la sua pretesa.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato perché non si è venuta a configurare alcuna inversione dell'onere probatorio tra la posizione dell'opponente e quella dell'opposta, avendo la Corte di appello rilevato che, in effetti, sulla scorta della documentazione allegata in dipendenza del rilasciato parere di congruità da parte del COA e del comportamento assunto in sede giudiziale dall'opponente implicante la mancata contestazione specifica dell'attività professionale espletata dall'avv. Lenoci nel giudizio amministrativo presupposto, la stessa professionista aveva assolto sufficientemente il suo onere probatorio circa la sussistenza del suo credito professionale, senza che in questa sede sia ammissibile la rivalutazione dell'apprezzamento degli esiti probatori già compiuto dalla Corte di appello.

6. Il secondo motivo si profila inammissibile perché con esso si pone generico riferimento ad un asserito accordo sulla determinazione dell'onorario in base all'art. 5 della convenzione stipulata con l'A.S.A., che non risulta specificamente richiamato né trascritto, donde per tale aspetto la censura difetta di specificità; peraltro, essa investe anche una questione che non risulta riprodotta nel ricorso in esame tra i motivi di appello come formulati dalla stessa società ricorrente e, a tal proposito, si evidenzia come dallo stesso contenuto della sentenza di secondo grado non emerge che questa specifica doglianza fosse stata sottoposta al controllo della Corte territoriale.

Infatti, dalla decisione assunta da quest'ultima ed oggetto del ricorso in questa sede si evince che i motivi di appello riguardavano solo la contestazione sulla prova dell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Avv. Lenoci, l'asserita erronea applicazione dell'aumento percentuale di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. n. 127/2004 e il supposto errore nel calcolo aritmetico dell'ammontare del credito riconosciuto alla predetta professionista con la sentenza del Tribunale di prime cure.

7. Il terzo motivo è privo di fondamento e va anch'esso respinto. Ciò perché la Corte di appello ha, nell'impugnata sentenza, con valutazione di merito insindacabile in questa sede per effetto dell'esercizio di una facoltà riconosciutale per legge (cfr. Cass.n. 16040/2011), considerato come legittimamente applicabile l'aumento previsto dalla norma denunciata per effetto della necessità di esaminare, comunque e partitamente, le varie posizioni dei singoli patrocinati in funzione della tutela dei relativi e distinti interessi, ancorché lo studio della controversia era stato effettuato globalmente e si era, poi, concretato nella proposizione di un unico, cumulativo, ricorso dinanzi al TAR.8.

Anche il quarto ed ultimo motivo non coglie nel segno e deve essere rigettato. Invero, nell'impugnata sentenza non è stata affatto esclusa la natura solidale del debito derivante dalla prestazione professionale in favore di più parti contestualmente e ciò è dimostrato dalla rilevata mancata prova - incombente alla società appellante, ora ricorrente - che la somma ricevuta dall'avv. Lenoci prima della proposizione dei ricorsi monitori fosse totalmente satisfattoria di ogni e qualsiasi suo credito per detta prestazione. Questo insindacabile apprezzamento di merito è stato fondato dalla Corte territoriale sull'assunto che dalla prodotta documentazione non era rimasta riscontrata tale circostanza e che difettava la specifica deduzione delle necessarie corrette imputazioni di somme versate anche dagli altri patrocinati, da far ritenere la possibile configurazione della già avvenuta pregressa estinzione del totale del credito professionale.9.

In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dov