Italian Court dismisses appeal against appellate judgment on inheritance property ownership and expense reimbursement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Dima's appeal against the Venice Court of Appeal's 2016 decision regarding inheritance property ownership and expense reimbursement. The lower court affirmed exclusive ownership for Luigi Dima while awarding him €90,400 for renovation costs, rejecting claims by other heirs based on limited testimonial evidence. The Supreme Court upheld this ruling, emphasizing that the appellate judge's evaluation of witness credibility and proof selection constitutes a factual assessment reserved for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 111, 115, 116 c.p.c.: The Court of Cassation holds that the evaluation of evidence and the judgment on witness credibility are factual assessments reserved to the court of first instance and are not subject to review in proceedings on legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21763-2016 proposto da: DIMA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PIROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ORLANDI, DENISE PAOLA GIBELLATO; - ricorrente - contro 2021 DIMA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1218 M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato PAOLA RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO BEGHIN; - controricorrente - nonchè contro SEGATO ANDREINA, DIMA WANNY, DIMA CLAUDIO, DIMA GIANLUCA, DIMA ENRICO, DIMA DANILO, TONIOLO ANDREINA, MION SOFIA, DIMA LUIGINA, DIMA ROSETTA, GUZZO ELISA; - intimati - avverso la sentenza n. 1195/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.
ELISA FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 1195 del 2016, pubblicata il 26 maggio 2016 e notificata il 20 giugno 2016, ha accolto l'appello incidentale proposto da Luciano Dima, ha parzialmente accolto l'appello incidentale condizionato proposto da Luigi Dima, ed ha rigettato l'appello principale proposto da Andreina Segato, Gianluca Dima, Enrico Dima, Wanny Dima, Claudio Dima, avverso la sentenza del Tribunale di Padova - sezione distaccata di Este n. 121 del 2002, e nei confronti di Sofia Mion, Luigina Dima, Luciano Dima, Luigi Dima, Rosetta Dima, Elisa Guzzo, Danilo Dima Andreina Toniolo. 1.1.
Il Tribunale, pronunciando nei giudizi riuniti proposti da Luigi Dima (RG 40408/2004) e da Sofia Mion, Luigina Dima, Luciano Dima, Rosetta Dima, Elisa Guzzo (RG 40416/2005), aveva accolto la domanda proposta da Luigi Dima e, per l'effetto, aveva dichiarato che il predetto era diventato proprietario esclusivo dei beni immobili già oggetto di comunione ereditaria (beni censiti nel catasto terreni del Comune di Cinto Euganeo al foglio 3 mappali 40, 42, 43, 44, 45, 48, 71, al foglio 9 mappali 38 e 99, e nel catasto terreni del Comune di Galzignano Terme al foglio 1, mappali 52, 53, 54, 55, 56, 57, 128, 130, 131, 132, 133, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 205, 245).
2. La Corte d'appello, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha riformato la decisione sul rilievo che non era provato il possesso ad usucapionem di Luigi Dima. La stessa Corte ha riconosciuto in favore del predetto Luigi Dinna l'importo di euro 90.400,00 oltre interessi dalla domanda, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione del fabbricato rurale facente parte del compendio immobiliare oggetto della comunione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Luigi Dima, affidato a tre motivi ai quali resiste, con controricorso, Luciano Dima. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 111, 115 e 116 cod. proc. civ, e si lamenta la carenza ovvero apparenza della motivazione del rigetto della domanda di usucapione. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe escluso che fosse stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem senza considerare i numerosi elementi di segno contrario emersi dall'istruttoria. In particolare, sono richiamate le dichiarazioni testimoniali rese da Giovanna ed Elena Dima, e la circostanza che l'odierno ricorrente aveva il possesso esclusivo delle chiavi del fabbricato rurale, essendo peraltro ivi residente, oltre ad avere sempre provveduto al pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni comuni.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1102, 1140, 1141, 1146, 1158 e 1164 cod. civ., anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Sulla premessa che si sarebbe formato il giudicato interno sulla «ultraventennalità del possesso», accertata dal Tribunale e non censurata dall'appellante incidentale Luciano Dima, il ricorrente ribadisce che la fattispecie acquisitiva sarebbe provata dalle dichiarazioni testimoniali di Elena e Giovanna Dima (riportate nell'illustrazione del primo motivo), nonché dall'adesione alla domanda di usucapione proveniente da Andreina Segato, Gianluca Dima, Enrico Dima, Wanny Dima e Claudio Dima, i quali, con l'appello principale avevano n. 21763 del 2016 Picaroni est. riproposto la domanda di accertamento dell'usucapione maturata anche in loro favore, assumendo di avere posseduto i beni unitamente a Luigi Dima.
Per contro, la Corte d'appello aveva valorizzato senza motivazione soltanto alcune testimonianze (testi Furlan, Sinigaglia, Olivato), facendo malgoverno del potere che gli artt.115 e 116 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice.
3. Con il terzo motivo, subordinatamente al rigetto dei motivi che precedono, è denunciata violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e si contesta il parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato. La Corte di Appello, nel ritenere provata solo in parte la domanda di rimborso delle spese sostenute a vario titolo da Luigi Dima, si sarebbe pronunciata d'ufficio su questioni rilevabili con eccezioni riservate alle parti e riguardanti i pagamenti delle fatture prodotte sub doc. 84-121, mai contestati, violando così il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
4. I motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondati. 4.1. La decisione di rigetto della domanda di usucapione di Luigi Dima è stata argomentata dalla Corte d'appello, sicché è destituita di fondamento la denuncia di carenza assoluta di motivazione, anche sotto il profilo della motivazione apparente, essendo chiaramente individuabile la ratio decidendi della sentenza impugnata e gli elementi probatori sui quali si è formato il convincimento del giudice (sulla nozione del vizio denunciabile ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per tutte, Cass.
Sez. U 07/04/2014, n. 8053). 4.2. La Corte d'appello ha chiarito le ragioni che l'hanno indotta a ritenere assente l'elemento decisivo dell'usucapione tra comproprietari, e cioè il possesso ad excludendum, del n. 21763 del 2016 Picaroni est. quale chi invoca l'usucapione deve dare prova, e l'appellante incidentale Luciano Dima aveva lamentato che vi era prova che Luigi Dima avesse esercitato il possesso uti dominus e non uti condominus. Per possesso ad excludendum si intende la situazione in cui il compossessore abbia esercitato per almeno venti anni il dominio esclusivo sull'intera res comune, attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui (ex plurimis, Cass.19/10/2017, n. 24781;
Cass. 02/09/2016, n. 17512; Cass.10/11/2011, n. 23539; Cass. 20/05/2008, n. 12775). A tal fine occorre dimostrare che, per tutto il tempo necessario al maturare dell'usucapione, nessuno degli altri comproprietari abbia esercitato attività in qualunque modo riconducibili al possesso, e quindi non basta che alcune attività siano state esercitate da uno soltanto dei compossessori, come nella specie l'utilizzo del fabbricato, nel quale il ricorrente ha fissato la residenza e di cui possiede le chiavi. La sentenza impugnata ha chiarito questo profilo, evidenziando la non univocità della circostanza (pagg. 13-14). 4.3.
L'accertamento del modo nel quale il possesso sia stato esercitato attiene alla quaestio facti ed è, pertanto, compito specifico del giudice del merito, chiamato ad esaminare ed apprezzare il materiale probatorio sulla base di sscelte non sindacabili in sede di giudizio di legittimità ove sorrette da motivazione plausibile. rlAuTrerr—~ infatti, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass. 04/07/16467;
Cass.23/05/2014, n. 11511).n. 21763 del 2016 Picaroni est. Nel caso in esame, oltretutto, la Corte d'appello non ha trascurato di considerare gli elementi probatori nella loro globalità. E infatti, dopo avere rilevato che dichiarazioni testimoniali attendibili convergevano sul fatto che gli eredi di Giancarlo Dima, fratello del ricorrente, coltivavano anch'essi i terreni, la Corte d'appello ha precisato che la circostanza dell'utilizzo comune dei terreni non poteva ritenersi smentita dalle dichiarazioni di altri testi, i quali avevano visto soltanto Luigi Dima lavorare i campi.
L'affermazione è congruente dal punto di vista logico, e ciò è sufficiente per superare la critica del ricorrente, che rimprovera alla Corte d'appello di non avere tenuto conto di tutte le dichiarazioni testimoniali.
5. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso infondato. 5.1. In primo luogo si deve rilevare che la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. non è illustrata, e quindi neppure può essere esaminata, mentre non sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel quantificare l'importo dovuto a Luigi Dima dagli altri comunisti, la Corte d'appello ha proceduto ad effettuare la doverosa verifica degli elementi di prova dedotti a sostegno della domanda. Non vi è stato alcun rilievo officioso di eccezioni o questioni riservate alle parti, né erronea qualificazione della domanda, ma soltanto la necessaria verifica del corredo probatorio in coerenza con la domanda di condanna formulata da Luigi Dima, il quale aveva chiesto il «rimborso di tutte le spese sostenute da Luigi Dima per riparazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria [...] quantomeno dal 1980 ad oggi».
Nell'esercizio della doverosa attività valutativa, la Corte d'appello ha escluso dal novero delle spese rimborsabili dai n. 21763 del 2016 Picaroni est. comproprietari quelle che non erano state indicate al momento della formulazione della domanda, quelle che non erano provate e le spese che, pur documentate, non erano ascrivibili alla comunione.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de