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Ordinanza — n. 23672/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding removal of structures, ruling parties are barred by statute and prior consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23672/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Olivieri brothers against the lower court's dismissal of their request to remove structures installed by Fin-AR s.p.a. The appellants argued they could remove the encroachments themselves since the structures had become part of their land, while the respondent claimed the works were built with their consent in 1995. The court held that the appellants were time-barred under Article 936 of the Civil Code because they knew of the structures years prior and failed to object within six months, and that the existing agreements between the parties superseded the general rule.

Regesto Legislator

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Art. 936 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The owner of the land is barred from demanding removal of structures built by a third party with their own materials if the third party acted in good faith or if the owner fails to object within six months of knowledge, and prior agreements between the parties may modify the statutory presumption of good faith.

Parole chiave

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accession to land good faith builder six-month period removal of structures prior consent agreement time bar Civil Code 936 costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 936 c.c.
particolare, il Tribunale osservava che la fattispecie dovesse ricondursi alla previsione dell'art. 936 c.c. che, in tema d.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La violazione dell'art. 1362 c.c.
art. 936 c.c
particolare, il Tribunale osservava che la fattispecie dovesse ricondursi alla previsione dell'art. 936 c.c.
art. 329, comma 2 c.p
Il motivo è inammissibile anche sotto tale profilo, avendo i ricorrenti messo in discussione un ragionamento in fatto da parte del Giudice di prime cure sul quale si dove/a ritener; già formato il giudicato per acquiescenza tacita qtralificata sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c.
art. 2725 c.c
;a forma scritta: non è ammissibile ex art. 2725 c.c.
articolo 1362 c.c
«Violazione di legge: articolo 1362 c.c.
art. 1362 c.c
La violazione dell'art. 1362 c.c.
art. 112 c.p
- Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano .a «Violazione di legge: art. 112 c.p.c.
art. 832 c.c
- Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono :a «Violazione di legge: art. 832 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 141 del 2016
Cass. n. 1506 del 1999
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Testo completo

a seguente CC. 25/03/2021 ORDINANZA sul ricorso 20831-2016 proposto da: OLIVIERI ARRIGO e OLIVIERI ALBERTO, rappresentai e dife;, dagli Avvocati FABIO GUANDALINI e ALESSANDRO BOZZA ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del secondo in RON/1 VIA NAZIONALE 204 - ricorrenti - contro FIN-AR s.p.a., in persona del legale rappresentante Avv. Federica Fregni, rappresentata e difesa dagli Avvocati CESARE FIN:, ALESSANDRA FINI; MARCO MORETTI, elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, in ROMA FLAMINIA 135 - controricorrente avverso la sentenza n. 828/2016 della CORTE di APPELLO d.

BOLOGNA, pubblicata il 17/05/2016; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio de , 25/03/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in data 23.7.2001, ARRIG OLIVIERI e ALBERTO OLIVIERI convenivano in giudizio davanti a , Tribunale di Bologna la FIN-AR s.p.a. per sentirla condannare a rimuovere, a sue spese, alcuni manufatti, rappresentati da or cancello e una rete di recinzione, in quanto installat , abusivamente, su terreno di loro proprietà e, più esattamente, sull'ultimo tratto della strada di Via Croce di Camaldoli in Bologna (di cui erano proprietari in via esclusiva) o, in subordine, perché venisse riconosciuto il loro diritto alla rimozione, a cure e spese proprie.

Riferivano che le opere erano state installate d recente e che essi ne avevano preso conoscenza soltanto nel .2i)01, ossa poco prima della notifica della citazione. Si costituiva in giudizio la Fin-Ar s.p.a. assumendo che !e opere erano state realizzate nel 1995 con il consenso degr, attori, come poteva desumersi, tra l'altro, dagli accordi conclusi tra e parti, che avevano portato alla costituzione di una servitù d' transito in favore di essa convenuta sul tratto iniziale della stessa strada privata e successivamente alla sistemazione del tratto successivo verso monte, dove era stato collocato un seconco cancello; aggiungeva che i manufatti si erano resi necessari a: \ A fine di chiudere all'accesso esterno ad entrambe le propriet, degli attori e di essa convenuta, ed impedire l'ingresso abusivo (fl estranei a monte delle stesse.

Con domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, ;a convenuta chiedeva la condanna degli attori al rimborsi:, dei cos: sopportati per la sistemazione della strada e la costru2ione del!e opere oggetto di eventuale rimozione.Esperita l'attività istruttoria, con CTU e prove per testi, cor sentenza n. 689/2009, depositata in data 6.2.2009, il Tribuna e di Bologna respingeva entrambe le domande degli 01 ,vieri. particolare, il Tribunale osservava che la fattispecie dovesse ricondursi alla previsione dell'art. 936 c.c. che, in tema d. accessione, prevedeva, nell'ipotesi di costruzioni realizzate da un terzo, con materiali propri, sul fondo altrui, che il oroprietarl c non potesse obbligare il terzo a rimuovere le costruziol medesime se realizzate senza l'opposizione del propr etario o se eseguite dal terzo in buona fede.

Riteneva che le prove orah avessero dimostrato l'esistenza di un consersc espresso all'installazione dei manufatti da parte di Arrigo 01 1vier e che potesse presumere anche il consenso dell'altro proprietarie, Alberto Olivieri, o, quantomeno, che questi ne fosse a conoscenza o potesse esserlo, usando la minima diligenzéi, giacché le opere erano chiaramente visibili, erano conosciute cld; fratello Arrigo ed erano state realizzate da diversi anni. Quanto alla domanda subordinata, il Tribunale escludeva I diritto dell attori di provvedere direttamente alla demolizione delle opere controverse assumendo che il consenso degli Olivieri. espresso e presunto, pur non integrando un elemento costitutivo di alcu- diritto di servitù, per difetto di forma scritta, aveva avuto comunque l'effetto, meramente obbligatorio tra le parti de giudizio, di far sorgere in capo alla società convenuta il dirittc personale di mantenimento dei manufatti da essa -ealizzati, pe r un interesse legato al fondo di sua proprietà.

Avverso detta sentenza gli Olivieri proponevano appello, a: quale resisteva la Fin-Ar s.p.a., reiterando a domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento dell'appello, che ì Tribunale aveva ritenuto assorbita dal rigetto delle domande attoree. Con sentenza n. 828/2016, depositata in data 171512016, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello e condannava due appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del grado. In particolare, la Corte territoriale riteneva che e censure svolte dagli appellanti in ordine all'interpretazione dePe dichiarazioni rese dai testimoni non fossero foncete, nor sussistendo le pretese discordanze o contraddiziol tra deposizioni testimoniali.

Si richiamava la scritture privata c• . 4.10.1995, con la quale gli Olivieri si erano impegnati a costituir e una servitù di elettrodotto in favore dell'ENEL sul loro fondo e Fin-Ar, come corrispettivo, si era obbligata a eseguire completa sistemazione della strada di proprietà dei ccnfinanti e altre attività di manutenzione ordinaria e sCaordinarizi, rinunciando a pretendere dagli Olivieri compensi e/o indennità per tali lavori, in quanto utilizzati anche dagli appellanti vantaggio della loro proprietà. Dunque, nelle argorientazion difensive dell'appellata, tra le parti era intervenuto un accordo che, pur non riconducibile alla costituzione di una servity, comportava l'obbligo degli Olivieri di conservare i manufatti s i loro fondo, il che equivaleva a dedurre ex professe la nascita (I un rapporto obbligatorio tra le parti.

La Corte L meritc , riconosceva, con il primo Giudice, che dall'accordo intercorso tra le parti fosse derivato l'effetto meramente obbligatcrio di fí. r sorgere in capo all'appellata il diritto personale al rnan:-enimento dei due manufatti, ancorché insistenti sul fondo degli appellant:. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazicne Arrigo Olivieri e Alberto Olivieri in base a sei motivi. Resiste ccr controricorso la FIN-AR. Entrambe le parti hanno depositato' memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano a «Violazione di legge: artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disti. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.», ncr sussistendo il ragionamento logico giuridico che qiLstifichi discrepanza tra la scrittura del 4.10.1995„ sottoscritta da entrambi i fratelli Olivieri, che secondo la Fin-Ar contemplava l'esecuzione di tutte le opere, e la statuizione del Triburale, fatta propria dalla Corte d'Appello, che il consenso espresso, che . sentenza non colocava nel tempo, da Arrigo Olivieri per i cancello e la recinzione potesse presumersi dato anche CE Alberto Olivieri, che aveva firmato una scrittura : ove nor comparivano tali opere; sicché l'inesistenza del ragioramento e la mancata collocazione nel tempo dei fatti determinerebbe E nullità della sentenza. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - I ricorrenti si limitano a far discendere l,• delia sentenza impugnata dalla generica violazione del'art. comma 2, n. 4 c.p.c., che prevede che la sentenza debt.a contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Al contrario, la sentenza impugnata motivan, legittimamente e coerentemente, per ciascun motivo di appello, il corretto iter logico giuridico seguito per addivenire ala decisione finale, indicando compiutamente gli element dai qual' il giudice d'appello aveva desunto il proprio convirc-riento, confutando le questioni prospettate dagli Olivieri r seconco grado, anche sulla scorta delle prove acquisite ne corso cle giudizio di primo grado, fra le quali la scrittura p -ivata dE 4.10.1995 e le testimonianze escusse. D'altronde, ai fini della sufficienza della motvazione del ,a sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di provu, limitarsi ad erunciare il giudizio nel quale consiste la SUE valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" del a complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnar ; anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il qua'e è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alia situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (Cass. n. 1236 del 2006; conf.

Cass. n. 15964 del 2016',) La sentenza impugnata risultava, dunque, adeguatamente motivata, avendo indicato gli elementi dai quali i giudic di merit havevano tratto il proprio convincimento, ed avendo dunque, correttamente, ripercorso le dichiarazioni rese da testimoft indotti dalla società resistente in primo grado, aventi tutte contenuto inequivoco circa la effettiva manifesta ione de‘ consenso di parte avversa alla realizzazione de lavori questione (cancello a monte e recinzione). L'asserita inesistenza del ragionamento che avrebbe giustificato, secondo la tesi avversaria, l'esistenza del consenso [espresso di Arrigo e presunto di Alberto] alla reaiizzazione del lavori, nonostante di questi non vi fosse traccia nella citata scrittura del 4.10.1995, così come la mancata co locazione ne tempo di detto consenso [se prima o dopo avere sottoscritto tale documento] appaiono dunque argomentazioni che non possono configurarsi come cause di nullità della sentenza imbl.gnata, E> art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

La Corte d'Appello rilevava altresì che gli 01,vieri ner' avevano mosso alcuna critica ai motivi con i qual: l! Tribunale, acclarato il consenso espresso di Arrigo, aveva ritenuto raggiunta la prova presuntiva di un consenso anche di AIDerto, tenuto conto della visibilità delle opere e della loro conoscenza da parte del fratello. Il motivo è inammissibile anche sotto tale profilo, avendo i ricorrenti messo in discussione un ragionamento in fatto da parte del Giudice di prime cure sul quale si dove/a ritener; già formato il giudicato per acquiescenza tacita qtralificata sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c. 2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono :a «Violazione di legge: articoli 2725, 1350 e 1351 c.c. n relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», osservando che che scrittura del 4.10,1995 consacrava un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, giacché gli Olivieri si irregnavanc, a costituire una servitù di elettrodotto sul loro terreno a favore dell'Enel, nell'interesse della Fin-Ar che, quale corrispettivo peso che sarebbe stato imposto dall'Enel sulla loro straw ,, rinunciava a richiedere agli Olivieri il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la sistemazione della st-ada di lorc proprietà.

Ora la costituzione e/o la promessa di costituzione d . un diritto reale debbono rivestire ex artt. 1350 e 1351 c.c. ;a forma scritta: non è ammissibile ex art. 2725 c.c. provare p( r testi un contenuto diverso maggiore di quello consacrato nel.a. scrittura de qua che prevedeva l'installazione di un solo cancello, quello a valle, e non prevedeva l'installazione di un altro cancello, quello a monte, e la realizzazione di una recinzione, manufatti che non avevano, inoltre, la funzione di rriqliorare rete stradale, ma erano destinati alla protezione e alla sicurezza della proprietà privata della Fin-Ar.

Se oggetto del contratto fosse stato anche la realizzazione del cancello a monte e questo fosse già stato costruito, la Fin-Ar avrebbe dovuto consegnare due chiavi e non Lna, come risulta dall'ultimo periodo c:el patto 4 della scrittura suddetta. E proprio dall'assunto della resistente: [che prima avrebbe avuto un consenso verbale dagli Oiivieri, che successivamente, a opera completata, avrebbero ratificato l'operato di Fin-Ar con la scrittura del 4.10.1995] che nella scrittura sarebbero dovute comparire tra le opere pattuite anche: il cancello a monte e la recinzione; per cui dette opere sarebbero state costruite successivamente e abusivamente in violazione patti. 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - La scrittura privata del 4.10.1995, con a quale ci.

Olivieri si erano impegnati a costituire la servitù ci elettrodoti sul fondo di loro proprietà, in realtà rivestiva la forma scritta, quanto alla costituzione della suddetta servitù si era addivenue con atto notarile del 16.10.1995. In ogni caso, la giui -isprudenza della Suprema Corte ha chiarito che [per giungere alla rea'e ricostruzione della volontà delle parti, nell'interpretazione contratto] può farsi ricorso alla prova testimoniale, anche quanc c si tratti di contratto per il quale è richiesta la forma scritti Sicché, anche quando è richiesta a pena di nullità la forma scritta, il giudice ha la possibilità di "ammettere ugualmente a prova testimoniale, allorquando questa, seccnde il seo incensurabile apprezzamento, serva soltanto a ceiarire a volontà" delle parti (Cass. n. 1337 del 1987; con.

Cass.8 7635/1996; Cass, n. 4439 del 1884; Cass. n. 438 :lel 1975; Cass. n. 84 del 1978; Cass. n. 2505 del 1972; Cass. n 2299 de 1967; Cass. n. 1106 del 66) [v. giurisrudenza sub n, 2.2.]. I ricorrenti sostengono, altresì, che, se i manura .:ti fosserc• stati realizzati all'epoca della scrittura privata, la resistente avrebbe dovuto consegnare due chiavi per l'apertura ;1 entrami); cancelli [quello a valle e quello a monte]. Ma anche solito questc aspetto il motivo è inammissibile in quanto viene prospettato L T. fatto nuovo. In ogni modo, la controricorrente eviderziava che che gli Olivieri potevano accedere al fondo di loro proprietà Si a tramite il cancello carrabile a valle, sia dalla vicina Via Villar:, accesso per loro sicuramente più agevole. 3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano :

«Violazione di legge: articolo 1362 c.c. in relazione ìL art. 36( ,, comma 1, n. 3 c.p.c.», la dove la Corte territoriale riteneva che, nelle argomentazioni difensive dell'appellata, tra le parti fosse intervenuto un accordo che comportava l'obbligo degi Olivier' (L conservare i manufatti sul loro fondo, il che comportava nascita di un rapporto obbligatorio tra le parti. In questo modo a. Corte di merito violava l'art. 1362 c.c., dimenticando che comune volontà delle parti deve trarsi esclusivamente da contratto, potendo il ricorso a elementi a esso estranei essere consentito al solo fine di chiarire l'intento manifestato, nor potendo essere utilizzato per supplire alla volontà ,-nancante :- per integrarla.

La violazione dell'art. 1362 c.c. sareobe ancor rilevante in quanto, trattandosi di contratto che prevede la forma scritta ad substantiam, la comune intenzione deVe parti deve essere espressamente manifestata nell'atto scritto. Nor rinvenendosi nella scrittura un riferimento al cancello a monte e alla recinzione, risultava escluso che le parti avessero voluto pattuire che gli Olivieri fossero obbligati a conservare i manufat:: sul loro fondo. 3.1. - Il motivo è fattuale. 3.2. - La Corte d'Appello richiamava le difese della Fin-/i s.p.a. in ordine al diritto al mantenimento dei manufatti oggetto, nell'esaminare il secondo motivo di appello proposto dagli Olivieri (sentenza impugnata pag. 5), ovverosia !asserite vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Thibt. naie, che avrebbe fatto discendere il diritto in capo alla Fin-Ar mantenimento delle opere, in assenza di una deduzione in ti senso da parte di quest'ultima.

La norma invocata dai ricorrenti (art. 1362 c.c.) non limita ad affermare che la comune volontà delle padi deve trae;* esclusivamente dal contratto, ma che nell'interpretare contratto si deve indagare quale sia la comune intenzione dePe parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. La qual Cos [oltre ad attingere al principio giurisprudenziale per cai anche quando è richiesta a pena di nullità la forma scritta, .! giudice ha la possibilità di ammettere ugualmente la prova testimcniale; sub n. 2.2.] ne amplia funzionalmente la portata.

Siccné, n contratti per i quali è prevista la forma scritta ad subsbitlam, ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenzial: del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consent to 'falJtare i comportamento complessivo delle parti, anche successivo al a stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata inco -porata ne: documento scritto (cfr.

Cass. n. 5112 del 2018; Cass. n. 14441 del 2006; Cass. n. 2216 del 2004). Tale indagine era stata compiuta dalla Corte d'Appello, a quale coerentemente statuiva che il consenso espresso dal Olivieri «non si limitasse alla realizzazione delle opere, -‘,-1a desse vita a un accordo in forza del quale i due Olivieri si impegnava a mantenere cancello e rete di recinzione sul loro fondo ne' confronti della società proprietaria del fondo finitimo, ravvisando la causa dell'accordo nell'interesse di FIN-AR S.p.A. legato i fondo di sua proprietà». 4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano .a «Violazione di legge: art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 36fi, comma 1, n. 4 c.p.c.», là dove con l'atto di appello gli Olive -1 contestavano che il Tribunale fosse andato ultra petita, In quanto, senza alcuna eccezione formulata dalla Fin-Ar per respingere la domanda di rimozione, aveva statuito che la stessa avesse il diritto di mantenere i manufatti realizzai s. terrer degli Olivieri.

La Corte respingeva l'eccezione di ultrapetizior e ritenendo che, nelle argomentazioni difensive dell'appellata, tra le parti fosse intervenuto un accordo che comportava l'obbligo degli Olivieri di conservare i manufatti sul loro fondo; la qu:l cosa comportava la nascita di un rapporto obbligatcric tra 'E parti; inoltre, la Corte territoriale rilevava d'ufficio u: -,'ecceziorc:, peraltro mai sollevata dalla resistente. 4.1. - Il motivo è fattuale. 4.2. - I Giudici di merito non incorrevano in alcun vizio di ultrapetizione in quanto la Fin-Ar aveva fin da si.oito eccepitu, con comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e con e memorie autorizzate, l'infondatezza delle domande attoree, ritenendo che tra le parti fossero intercorsi specifici accordi in ordine all'installazione dei manufatti per cui è causa, ria anche relazione all'interesse della resistente al mantenimento del:e stesse finalizzato a esercitare un più che mai legittime diritto a! godimento della sua proprietà [evidenzindosi altresì che, con !a più volte citata scrittura del 4.10.1995 la Fin-Ar si era accollata l'intero costo della sistemazione della strada, pari a quasi E 43.000,00 solo per il tratto di strada di proprietà dedli Olivieri fronte del diritto al mantenimento delle opere reat:zate].

La Corte di merito correttamente recepiva l'accertamento compiutD dal Giudice di primo grado, il quale aveva affermato che consenso avesse comunque l'effetto, meramente obbligatorio tra le parti, di far sorgere in capo alla Fin-Ar s.p.a. il dirittu personale al mantenimento dei manufatti realizzati a prgorie cur e e spese, per un interesse legato al fondo di cui essa è intestataria. 5. - Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono :a «Violazione di legge: art. 832 c.c. e principi generai: dell'ordinamento, nonché art. 1325 c.c. in relazione al:larL 36(!, comma 1, n. 3 c.p.c.» poiché i Giudici di merito, ritenutc erroneamente intervenuto tra le parti un rapporto obbligatorio ; avrebbero dovuto dichiararne la nullità in quanto strutturato, senza limitazioni di tempo.

Il preteso patto confligge con !a norma generale dell'art. 832 c.c., che non pone limiti godimento pieno ed esclusivo del diritto di proprietà, mentre l'imposizione con il suddetto patto di mantenere il cancello a monte e la recinzione limita il diritto di proprietà dei ricorrenti. 5.1. - Il motivo non è fondato.5.2. - La Corte d'Appello ha correttamente pasto in rilievo recisato che i rapporti obbligatori non sono tipici e possono anche assumere il contenuto proprio di un corrispondente rapporto reale e tradursi in un obbligo di pati a carico de proprietario di un fondo in favore del proprietario dei fonce finitimo, senza assumere i requisiti della realità o r erenza fondo (sentenza, pag. 11).

Inoltre, il Giudice (Tappe' c addiveniva alla propria pronuncia dopo aver esaminato i e scritture in atti e le numerose e concordanti deposizioni de testimoni, delle quali non si faceva più menzione nel presente ricorso, nonostante gli Olivieri avessero tentato, in grado appello, di minarne l'attendibilità e la precisione. Pertanto, accertamenti compiuti dalla Corte di merito in relazione al ,e prove testimoniali e a conferma del consenso espresse di Arrigo e presunto di A berto, circa la realizzazione delle opere ,r. questione, dovevano ritenersi ormai in giudicato i Infine, sottolineava che la causa dell'accordo tra le pari andava ravvisata nell'interesse concreto e tuttora attuale della resistente a salvaguardare la sicurezza dei luoghi impedendo l'accesso a terzi estranei tramite la recinzione e il cancello a monte deVa strada. 6. - Con il sesto motivo, i ricorrenti censurano :a «Violazione di legge: art. 936 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» osservando che, se essi non avevano diritto di ottenere la rimozione dei manufatti da parte del a resistente, avvano comunque il diritto di rimuovere le opere in questione costruite sul loro suolo, opere che per acces.slone sor diventate di loro esclusiva proprietà, giacché la Fir -Ar non ra alcun diritto né sui fondo né sui manufatti.6.1. - Il motivo è infondato. 6.2. - Dall'istruttoria espletata in primo grado risulta che ricorrenti fossero a conoscenza dell'installazione dei manufatti questione; che i lavori erano perfettamente visibili da chiunq e passasse nei pressi della strada e che la durata dei si era concentrata fra il 1993 e la fine del 1995.

La controricorrente aveva pertanto assolto l'onera probatorio sulla stessa incombente, mentre la ricorrente s'era limitata a sostenere di essersi accorta dell'esistenza manufatti solo nell'aprile 2001, ma tale affermazione è stata pienamente smentita da tutti i testimoni sentiti. Si richiama 'a giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di attività edificatoria intrapresa da un terzo, con materiali propri, sul foncc, altrui, il proprietario di quest'ultimo, entro 6 mesi calla notizia dell'avvenuta incorporazione, può manifestare l'intendimento (1 opporsi all'illecita invasione della propria sfera dominicaie n. 141 del 2016;

Cass. n. 1506 del 1999). Nella fattispecie, i ricorrenti sono decaduti dali3 facoltà d esercitare lo ius tollendi, sia in quanto era stai:c provato i consenso dei medesimi, sia in quanto era decorso il termine ci, sei mesi previsto dall'art. 936 c.c. Se anche fosse vero, come ex adverso asserito, che l'art. 936 c.c. non impone a ::arico proprietario di un fondo un obbligo perpetuo di mantenere ie opere realizzate dal terzo, è altrettanto vere che, nel'a fattispecie, le parti avevano raggiunto accordi, prima orali e pdi confermati nella scrittura richiamata, che esulano da principic generale suddetto;

Trattandosi di diritti disponibili taJ per cui parti possono, manifestando i rispettivi consensi, addivenire E patti diversi rispetto a quanto sancito da una norma ngn avente carattere imperativo. 7. - Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono ia soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.F.. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al a. refusione delle spese di lite in favore della controricorrente cne liquida in complessivi C 3.700,00 di cui C 200,00 per ,--imborse. spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, h misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza de pr