Cassation court quashes appeal judgment for lack of full adversarial proceedings against a missing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance judgment due to a lack of full adversarial proceedings against a missing party. The appellant argued that the lower court failed to integrate the contradictory proceedings regarding Maria Gabriella Panelati, who was a managing partner of the construction company. The court ruled that without discussing this issue in the second instance, the entire appeal procedure was null and void, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331, 383 c.p.c.; The absence of full adversarial proceedings against a party in a second-instance judgment renders the entire procedure null, requiring remittal for integration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17745 - 2016 R.G. proposto da: ZAVETTIERI ANGELO - c.f. ZVTNGL46M08H489M - in proprio e quale già socio accomandatario della (cancellata ed estinta) "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C." (p.i.v.a. 01930100035) - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pietralata, n. 320, presso lo studio dell'avvocato Gigliola Mazza che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Maria Cristina Fornaroli lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro CONDOMINIO TATA di via Gibellino, n. 94, Domodossola - c.f. 9201633034 - in persona dell'amministratore pro tempore, MERENDONI MASSIMO - c.f.
MRNMSM71S10D332L - BARBONI ARIANNA - c.f. BRBRNN83C49E734W - PIANZOLA GABRIELE - c.f. PNZGRL71S18D332C - FERRARIS SARA - c.f. FRRSRA81C61D3323 - FERRARIS MAURA - c.f. FRRMRA87A49D332Y - elettivamente domiciliati in Roma, al vicolo Orbitelli, n. 31, presso lo studio dell'avvocato Maria Elena Ribaldone che disgiuntamente e congiuntamente /6‘ all'avvocato Daniela Lavazza li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI e LALOMIA DARIO - c.f. LLMDRA54P24D332P - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 10, presso lo studio dell'avvocato Enrico Dante che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Pierangelo Scacchi lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE e ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - c.f./p.i.v.a. 05380900968 - in persona del procuratore Gianfranco Gabasio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Franchi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, al largo Ugo Bartolomei, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Flammia. CONTRORICORRENTE e ATZORI STEFANO e MAROTTA SABRINA INTIMATI e BOSCHI GIANFRANCO e GRUGNI PIETRO FRANCESCO INTIMATI avverso la sentenza n. 134/2016 della Corte d'Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021 del consigliere dott.
Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato il condominio "Tata" di Domodossola, via Gibellino, n. 94, e taluni condomini citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Verbania la "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C.", società costruttrice dello stabile condominiale e venditrice delle singole unità. Chiedevano che l'accomandita convenuta fosse condannata ai sensi dell'art.1669 cod. civ. ovvero ai sensi degli artt. 1667 e 1490 cod. civ. alla eliminazione dei vizi e delle difformità - di insonorizzazione acustica, di isolamento termico e di costruzione - alle parti comuni ed alle porzioni di proprietà esclusiva ovvero al rimborso dei costi necessari ai fini della loro eliminazione, quali risultanti dalle consulenze di parte all'uopo allegate.
2. Si costituiva la "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C.". Instava per il rigetto delle avverse domande. Instava altresì per la chiamata in causa, onde essere, in ipotesi di condanna, manlevata, dell'ingegner Dario Lalomia, progettista degli impianti termici ed ex lege n. 10/1991, nonché dell'architetto Gianfranco Boschi e dell'ingegner Pietro Francesco Grugni, progettisti e direttori dei lavori nonché direttori dei lavori concernenti la parte termica.
3. Si costituivano Gianfranco Boschi e Pietro Francesco Grugni. Instavano per il rigetto delle avverse domande. Instavano altresì per la chiamata in causa, onde essere, in ipotesi di condanna, garantiti, della "Zurich Insurance Public Limited Company".
4. Si costituiva - tardivamente - Dario Lalomia. Q 3 0,- 5. Si costituiva la "Zurich Insurance Public Limited Company".
6. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 243/2014 l'adito tribunale - tra l'altro - condannava la "Costruzioni Zavettieri" s.a.s., con riferimento ai vizi di insonorizzazione acustica, a corrispondere ai condomini Sara Ferraris, Maura Ferraris, Gabriele Pianzola, Stefano Atzori, Sabrina Marotta, Massimo Merendoni ed Arianna Barboni la somma di euro 1.000,00, oltre i.v.a., per ciascuno dei serramenti presenti nei rispettivi appartamenti nonché a corrispondere al condominio la somma di euro 5.500,00, oltre i.v.a., per i lavori di sistemazione dell'ascensore; con riferimento ai vizi di isolamento termico, a corrispondere al condominio la somma di euro 25.000,00, oltre i.v.a., per la eliminazione dei ponti termici visualizzati dal c.t.u. e la somma di euro 1.500,00, oltre i.v.a., per le opere agli spazi comuni; con riferimento ai vizi di costruzione, a corrispondere ai condomini Massimo Merendoni ed Arianna Barboni la somma di euro 1.600,00, oltre i.v.a., ed ai condomini Stefano Atzori e Sabrina Marotta la somma di euro 1.400,00, oltre i.v.a.
7. Angelo Zavettieri, in proprio e quale accomandatario della cancellata ed estinta "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C.", proponeva appello.
8. Resistevano il condominio "Tata", Massimo Merendoni, Arianna Barboni, Gabriele Pianzola, Sara Ferraris e Maura Ferraris. Resisteva Dario Lalomia. Resisteva la "Zurich Insurance Public Limited Company".Venivano dichiarati contumaci Stefano Atzori, Sabrina Marotta, Gianfranco Boschi e Pietro Francesco Grugni.
9. Con sentenza n. 134/2016 la Corte d'Appello di Torino - tra l'altro - rigettava il gravame. Evidenziava la corte che gli esperiti motivi d'appello non valevano ad incrinare gli esiti della disposta c.t.u., nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di vizi acustici e di isolamento termico. Evidenziava segnatamente che il c.t.u. aveva accertato che quattro delle cinque facciate dello stabile condominiale "non raggiungono un valore di isolamento acustico sufficiente e che vi sono notevoli problemi derivanti dal rumore prodotto dall'impianto ascensore" (così sentenza d'appello, pag. 15). Evidenziava segnatamente che il c.t.u., ai fini dell'isolamento termico, aveva accertato la presenza di uno strato isolante in polistirene dello spessore di cm. 5 non rispondente ai parametri di legge e posato in opera in maniera inidonea.
10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Angelo Zavettieri, in proprio e quale accomandatario della cancellata ed estinta "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C."; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il condominio "Tata", Massimo Merendoni, Arianna Barboni, Gabriele Pianzola, Sara Ferraris e Maura Ferraris hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. Dario Lalomia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. La "Zurich Insurance Public Limited Company" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.Non hanno svolto difese Stefano Atzori, Sabrina Marotta, Gianfranco Boschi e Pietro Francesco Grugni.
11. La "Zurich Insurance Public Limited Company" ha depositato memoria.
12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.
13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
14. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
15. Le sezioni unite di questa Corte spiegano che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal dec. Igs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (cfr. Cass. sez. un. 12.3.2013, n. 6070). E spiegano ancora che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.;qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr.
Cass. sez. un. 12.3.2013, n. 6070).
16. Su tale scorta si evidenzia che sarebbe stato necessario riscontrare in grado d'appello, siccome - lo si è premesso - il gravame era stato esperito da Angelo Zavettieri in proprio e quale accomandatario della cancellata ed estinta "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C.", l'esistenza di altro/di altri eventuale/eventuali socio/soci della "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C.", in aggiunta ad Angelo Zavettieri. La medesima necessità, in verità, si impone anche nella presente sede di legittimità, siccome - lo si è del pari premesso - H ricorso a questo Giudice è stato proposto in via esclusiva da Angelo Zavettieri, seppur nella duplice veste.
17. In questi termini la prefigurata necessità - al cospetto della quale, per l'error in procedendo che eventualmente ne è riflesso, si legittima l'esame del fascicolo (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24258; Cass. 23.1.2006, n. 1221) - induce, alla stregua della visura camerale storica allegata agli atti, ai seguenti rilievi. La "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C." è stata, a seguito di scioglimento senza apertura della liquidazione con atto del 21.12.2012, cancellata dal registro delle imprese in data 22.1.2013, ossia in epoca 0- antecedente alla definizione, con sentenza n. 243/2014 del Tribunale di Verbania, del giudizio di primo grado. La compagine societaria era costituita da Angelo Zavettieri, in qualità di accomandatario, e da Maria Gabriella Panelati, in qualità di accomandante.
18. Conseguentemente sarebbe stato imprescindibile, già in grado d'appello, far luogo nei confronti dell'accomandante, Maria Gabriella Panelati, litisconsorte necessario, all'adozione dei provvedimenti ex art. 331 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6.11.2013, n. 24955, secondo cui la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente; ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale).
19. Si tenga conto che il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità dell'integrazione del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (cfr. Cass. sez. lav. 3.11.2008, n. 26388).20. In ordine al primo profilo, è innegabile, alla luce dei rilievi dianzi enunciati, che la non integrità del contraddittorio emerge con tutta evidenzia dagli atti già ritualmente acquisiti, senza quindi necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività.
21. In ordine al secondo profilo, è da escludere che sulla questione della non integrità del contraddittorio operi preclusione da giudicato ("implicito"), siccome al riguardo la Corte d'Appello di Torino, pur avendo deciso nel merito, nulla ha esplicitamente statuito. Più esattamente, in ordine al secondo profilo, si rimarca che la questione della non integrità, in seconde cure, del contraddittorio non è stata, in seconde cure, sollevata dalle parti (si vedano segnatamente le conclusioni delle parti, pagg. 3 - 7 della sentenza d'appello), non è stata oggetto di rilievo officioso da parte della Corte di Torino, non è stata conseguentemente oggetto di discussione in contraddittorio.
Al riguardo si reputa (pur nella consapevolezza di indicazioni di segno contrario: cfr., più di recente, Cass. (ord.) 24.7.2018, n. 19574) di reiterare l'insegnamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte, che, benché con riferimento alla legittimazione ad agire, hanno chiarito che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire, ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (cfr.
Cass. sez. un.20.3.2019, n. 7925. Cfr. altresì Cass. 20.4.2020, n. 7941).22. La sentenza n. 134/2016 della Corte d'Appello di Torino va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di Maria Gabriella Panelati, già socio accomandante della "Costruzioni Zavettieri s.a.s. di Zavettieri Angelo & C." (cfr. Cass. 19.10.2015, n. 21070, secondo cui, nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc. civ., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa).
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
23. In dipendenza, comunque, dell'esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.p.r. cit.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza n. 134/2016 della Corte d'Appello di Torino e rinvia alla stessa Corte, in diversa composizione, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di Maria Gabriella Panelati ed ai fini della regolamentazione delle spese