Ordinanza — n. 23664/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte C,Tt-1 SE2OPENZA/ORDINANZA sul ricorso 27311-2016 proposto da: DALLA ZANNA VETTORI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,ROMA, V. GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato LORENZO BORRE', rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO CASONATO; - ricorrente - contro SCROFANI ORAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. MORENO GALLINA; - controticorrente- avverso la sentenza n. 908/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 23664/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Già con riferimento al testo precedente dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. si chiariva che «il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n.
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te C,Tt-1 SE2OPENZA/ORDINANZA sul ricorso 27311-2016 proposto da: DALLA ZANNA VETTORI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,ROMA, V. GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato LORENZO BORRE', rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO CASONATO; - ricorrente - contro SCROFANI ORAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. MORENO GALLINA; - controticorrente- avverso la sentenza n. 908/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -la Corte d'appello di Venezia, sull'appello di Dalla Zanna Vittorio Angelo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, di accoglimento dell'azione possessoria a suo tempo proposta contro l'appellante da Scrofani Orazia, la quale aveva lamentato lo spoglio dal possesso della cappella nella quale era stata sepolta la figlia, coniugata in vita con il Dalla Zanna (spoglio operato tramite il cambio della serratura di ingresso alla cappella); -la corte d'appello, dinanzi alla quale il Dalla Zanna aveva reiterato l'eccezione di decadenza della Scrofani dalla tutela possessoria, in quanto il relativo ricorso era stato depositato oltre il decorso di un anno dal sofferto spoglio, ha riconosciuto che l'azione era stata proposta tempestivamente; -per la cassazione della sentenza Dalla Zanna Vittorio ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; -la Scrofani ha resistito con controricorso; -le parti hanno depositato memorie.
Considerato che: -il primo motivo denuncia la nullità della sentenza d'appello in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto scritta a mano dal relatore con scrittura incomprensibile; -il motivo è infondato; -in tema di provvedimenti giudiziari, la sentenza il cui testo originale è costituito dalla minuta scritta dal giudice con grafia non facilmente comprensibile, ma tale da consentire alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa, non è affetta da nullità, salvo che essa non sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione (Cass. n. 5869/2018); -è stato anche chiarito che «la motivazione della sentenza è assente non solo quando sia stata assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto a mano (come nella specie), sia assolutamente indecifrabile, ma Ric. 2016 n. 27311 sez. 52 - ud. 11-12-2020 -2- anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi, dovendo, invece, il "documento motivazione" essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal suo campo destinato, che è quello della validità delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, e non quello dell'interpretazione del dato testuale (Cass. n. 4683/2016); -ora, nel caso in esame, il testo della sentenza è oggettivamente comprensibile attraverso l'esercizio di una lettura attenta, come risulta confermato anche dal fatto che lo stesso ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato la ratio decidendi sottesa alla decisione per lui sfavorevole (Cass. n. 16325/2017); -la trascrizione della motivazione della sentenza, operata nel controricorso, rende poi chiaro che le parti in causa hanno attribuito alla sentenza il medesimo contenuto, il che dimostra che la decisione, al di là dello sforzo e dell'impegno richiesto nella lettura, non dà luogo a un processo interpretativo del testo con esito incerto; -il secondo motivo "denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame della decadenza della sig.ra Scrofani dalle azioni ex art. 1168 e 1170 c.c., nullità della sentenza"; -si sostiene che la corte d'appello, di fatto, ha omesso di pronunciare sull'unico motivo di appello proposto dall'attuale ricorrente, "ovvero l'avvenuta consumazione del potere in capo alla sig.ra Scrofani di avvalersi dei rimedi possessori per intervenuto decorso del termine annuale";
Ric. 2016 n. 27311 sez. 52 - ud. 11-12-2020 -3- -il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt.1168 e 1170 c.c. Erroneo accertamento dell'intervenuta decadenza della signora Scrofani dalle azioni possessorie. Conseguente nullità della sentenza impugnata": pure a volere ipotizzare che, nel negare la decadenza, la corte d'appello abbia valorizzato la deposizione del teste Morao, il quale aveva riferito di aver visto la Scrofani accedere alla cappella durante le festività natalizie, la decisione sarebbe comunque ugualmente viziata, in presenza di elementi istruttori che collocavano la sostituzione della serratura nei primi mesi di dicembre del 2007; -la decisione quindi era stata assunta in contrasto con il disposto degli artt. 1168 e 1170 c.c.; -il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: in particolare omesso esame della inattendibilità del teste Paolo Morao; -il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati; -la corte d'appello, in apertura della motivazione, richiama la censura proposta dall'appellante, attuale ricorrente, contro la sentenza di primo grado: al tribunale il Dalla Zanna rimproverava di non avere considerato che la sostituzione della serratura dell'ingresso della • cappella era avvenuta ai primi isra-t4 di dicembre 2007, coincidendo pertanto tale data con quella del sofferto spoglio; quindi, di non avere dichiarato la decadenza della Scrofani dall'azione possessoria, in quanto esercitata solo con ricorso depositato il 16 dicembre dell'anno successivo; -la corte di merito, nel seguito dell'analisi, rileva che, a fronte della mancanza di una prova certa che la serratura fosse stata sostituita nei primi giorni del mese di dicembre 2007, era stata acquisita la prova che Ric. 2016 n. 27311 sez. 52 - ud. 11-12-2020 -4- la Scrofani aveva avuto consapevolezza del fatto solo il giorno dell'Epifania del 2008; -inoltre, sempre secondo la corte di merito, l'assunto sulla collocazione del cambio della serratura fin dai primi giorni di dicembre 2007 era resistito dalla deposizione del teste Morao, il quale aveva riferito di aver visto la Scrofani recarsi presso la tomba della figlia durante le festività di Natale, Santo Stefano e Capodanno; -la corte di merito ha poi preso in esame le riserve sull'attendibilità del teste Morao, mosse dall'appellante (attuale ricorrente), ritenendole non fondate; -al riguardo essa ha anche fatto menzione dell'archiviazione della denuncia in sede penale che il Dalla Zanna aveva proposto contro il Morao; -in esito a tale disamina la corte d'appello ha riconosciuto, tenuto conto dell'accesso alla tomba durante le festività natalizie del 2007 da parte della Scrofani, che il ricorso possessorio, da lei proposto il 16 dicembre 2008, fosse tempestivo; -ora, come risulta con chiarezza dalla sintesi sopra riportata delle ragioni della decisione, i fatti, -tak cui è riferita la supposta omissione, non sono altro che le ragioni di censura a suo tempo mosse dall'appellante contro la sentenza di primo grado; -ebbene, la corte di merito ha esaminato tali ragioni e ha assunto sulla questione della decadenza una decisione che il ricorrente ritiene di non poter condividere: le risultanze istruttorie, correttamente intese, avrebbero dovuto indurre la corte d'appello a riconoscere la decadenza perché, da un lato, la serratura era stata cambiata nei primi giorni di dicembre 2007, dall'altro, non era vero che la Scrofani aveva avuto accesso alla cappella durante le successive festività natalizie;
Ric. 2016 n. 27311 sez. 52 - ud. 11-12-2020 -5- -consegue da quanto sopra che il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge e della denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo o della nullità della sentenza, non propone alcuna di queste censure, ma mira, in realtà, ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019); -si trascura, però, che la ricostruzione del fatto è attualmente censurabile in cassazione nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.c., attraverso la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo:
è tale il fatto che, se esaminato, avrebbe giustificato una decisione diversa (Cass., S.U. n. 8053/2014); -una tale deduzione, però, non è ravvisabile nei motivi in esame, i quali, pur investendo la ricostruzione dei fatti, si traducono in una critica generica e globale della decisione, in contrasto con il principio che la corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, ma esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. «Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Cass. n. 6519/2019; n. 25332/2014).
Già con riferimento al testo precedente dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. si chiariva che «il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n.
5) c.p.c., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata Ric. 2016 n. 27311 sez. 52 - ud. 11-12-2020 -6- dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa» (Cass. n. 4766/2006; n. 4500/2007). -per completezza di esame si deve ancora ricordare che il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ipotesi appropriato, incorreva nella preclusione della c.d. doppia conforme, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di giudizio d'appello introdotto dopo 1'11 settembre 2012, ex art. 54, comma 2, d.l. 83 del 2012, conv. in 1. n. 134 del 2012; -in quanto alle doglianze relative alla riconosciuta attendibilità del teste Morao, la corte d'appello ha dato conto delle ragioni che la inducevano a non dubitare dell'attendibilità del teste; -le relative considerazioni non rilevano vizi logici o giuridici e sono, perciò, incensurabili in questa sede di legittimità (Cass. n. 17630/2010; n. 16056/2019); -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese; -ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. a 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. a 115 del 2002, dà atto della Ric. 2016 n. 27311 sez. 52 - ud. 11-12-2020 -7- sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis d