Cassation court dismisses appeal on sale of land with hidden defects, rejecting factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ragagnin Vilma against the lower court's decision to partially resolve a land sale contract due to hidden waste. The appellants argued for contract rescission based on latent defects, while the lower court found the issue constituted a redhibitory defect subject to strict prescription limits. The supreme court upheld the lower court's finding that the case did not involve a sale of different things for different things and refused to re-evaluate factual elements, stating that legal violations cannot serve as a pretext for factual revision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1495 c.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court cannot re-evaluate factual elements under the guise of legal violation, and appeals based on alleged anomalies in reasoning are inadmissible unless they constitute a total obliteration of elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 22280-2016 proposto da: RAGAGNIN VILMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA INFASCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO CASSINI; - ricorrente - TURCHETTO ROMINA, CORAZZA FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POGGIO MOIANO 34-B, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA MARCHIO, rappresentati e difesi dall'avvocato EZIO NOVELLI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 01/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott.
ANTONIO ORICCHIO; Fatti di causa Corazza Fabio e Turchetta Romina convenivano nel 2014 innanzi al Tribunale di Pordenone Ragagnin Vilma. Parti attrici esponevano di aver acquistato dalla convenuta con contratto del 29.3.2005 un appezzamento di terreno (solo in parte edificatorio) in Comune di Porcia, in atti specificamente individuato e che, nel 2010, era risultato che parte del medesimo appezzamento era stata occultamente occupata da una notevole massa di rifiuti interrati, che rendeva inservibile parte dello stesso anche per la sola messa a dimora di piante.
Tanto esposto parti attrici chiedevano la risoluzione o l'annullamento per errore o dolo dell'intercorso contratto relativamente alla parte del terreno interessata dai rifiuti interrati, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo o, in subordine, alla somma corrispondente al valore di mercato del cespite, oltre al risarcimento del danno. La Ragagnin resisteva all'avversa domanda. L'adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 601/2014, rigettava le domande delle parti attrici sul presupposto che -nell'ipotesi- non si era al cospetto di vendita di aliud pro alio, che il vizio denunciato era di tipo redibitorio e, come tale, oggetto ai ristretti e consunti termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. .Gli originari attori interponevano appello, fondato su tre motivi, chiedendo la riforma della impugnata sentenza.
Il gravame era resistito dalla parte appellata che instava per il rigetto dell'impugnazione. L'adita Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 415/2016, accoglieva - sulla base del primo motivo di gravame e ritenuti assorbiti i rimanenti- l'appello , dichiarando risolto il contratto inter partes limitatamente alla anzidetta parte di minor consistenza (con i rifiuti interrati) dell'appezzamento di terreno compravenduto, con condanna -per l'effetto- della Ragagnin al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva di C 5.709,20 comprensiva del valore parziale della vendita ( C 2.400,00) e del risarcimento del danno.
Per quanto rileva al fine della odierna decisione la Corte giuliana riteneva sussistere l'ipotesi di vendita di aliud pro allo con grave vizio occulto del bene. Per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale ricorre la Ragagnin con atto affidato ad un unico articolato motivo e resistito con controricorso dalle parti intimate. Parti controricorrenti hanno depositato memoria, nonché -in data 24 novembre scorso- ulteriori documenti qualificati espressamente come non notificati. Parti controricorrenti hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale fondato su un articolato motivo.Le parti in causa hanno depositato memorie.
Ragioni della Decisione 1.- La produzione dei documenti innanzi citati e neppure notificati deve ritenersi inammissibile. 2.- Con l'unico articolato motivo del ricorso parte ricorrente, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione di una serie di norme codicistiche concernenti i vari profili relativi alla risoluzione per aliud pro alio ed applicazione corretta ermeneutica contrattuale ; alla rilevanza dell'inadempimento della venditrice ; agli obblighi restitutori ed all'efficacia delle norme urbanistiche . Parte ricorrente ha, inoltre, col medesimo motivo, lamentato - ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.- una pretesa "sostanziale mancanza di motivazione".
Il motivo, nel suo complesso, non può essere accolto. La doglianza relativa alla prospettata violazione di legge è infondata. La Corte di Appello ha deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie. Al riguardo va ribadito il principio per cui "in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., giusto il disposto di cui all'art. 366, co. I . n. 4 c.p.c., deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse" ( Cass. n. 1317/2004).
Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l'onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere "specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità" (Cass., Sez. Sesta, Ord. 15 gennaio 2015, n. 635). La doglianza svolta ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. è inammissibile. La mancanza di motivazione rilevante al fine dell'esperibilità della censura ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.
è possibile solo ove si riscontri (e ciò non è nella fattispecie) una "anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all'esistenza stessa della motivazione in sé (ovvero nella) mancanza assoluta di motivi, nella apparenza della motivazione, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione oggettivamente incomprensibile" ( ex plurimis : Cass. civ., S.U. Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).Il motivo del ricorso principale va, dunque e nel suo complesso, respinto. 2.- Il ricorso ~deve, pertanto, essere rigettato. 3.- Con il ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1453 c.c..
Il motivo, pur prospettando una violazione di nome di legge, svolge -invero- tutta una serie di argomentazioni finalizzate, nella sostanza, ad una rivalutazione, in punto di fatto, diegli elementi alla cui stregua la Corte del merito ha solo parzialmente accolto la domanda risarcitoria. Al riguardo deve ribadirsi il principio per cui "in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto", giacchè "il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del "ragionamento decisorio" ( Cass. civ., Sez.
L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre - come nella fattispecie- l'ipotesi di "un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi" ( Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).La strumentalità delle pretese dedotte violazioni di norme di legge emerge del tutto dal contenuto stesso in cui è articolato il motivo. Quest'ultimo si diffonde, infatti, su tutta una serie di elementi ed allegazioni fattuali (fatture, conteggi, "complementarietà ed aspetti dimensionali e geometrici dell'area", valutazione di beni similari), tutte già oggetto di apposita valutazione di tipo meritale non più rivedibile in sede di giudizio di legittimità.
Il motivo è, pertanto, inammissibile. 4.- Il ricorso incidentale va, pertanto, ritenuto inammissibile. 5-. Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate. 8.- Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e delle parti ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto -rispettivamente- per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e delle parti ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari -rispettivamente- a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13/ Ve C