Italian court dismisses appeal due to withdrawn lawsuit and new settlement agreement ending litigation interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the main lawsuit and reached a settlement. The appellant had previously lost at the trial and appellate levels regarding a property sale dispute. Consequently, the court ruled that the interest to pursue the litigation had vanished, rendering the appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002: An appeal becomes inadmissible when the appellant withdraws the main action and a settlement is reached, eliminating the interest to continue the proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 6643-2016 proposto da: PLANCHESTAINER PAOLO QUALE TITOLARE DELLA DITTA PLANK PITTURE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SICILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATERA, MASSIMO VERILE; - ricorrente - contro MARTINATTI IMMOBILIARE SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, IMPRESA COSTRUZIONI MARTINATTI SILVIO & C SNC IN PEESONA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI; - intimati - avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott.
ANTONIO ORICCHIO; Fatti di causa Planchesteiner Paolo, quale titolare della ditta individuale Plank Pitture, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto Martinatti Immobiliare S.r.l. chiedendo la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare inter partes di compravendita immobiliare relativo ad appartamento con box in Riva del Garda, Esponeva, al riguardo, che il prezzo pattuito era stato convenuto in complessivi C 370.000,00, oltre IVA, e che - per espresso accordo- il pagamento era già avvenute, così come espressamente pattuito, con l'espletamento dei lavori che la Plank Pitture aveva di già eseguito per la Martinatti Immobiliare.
Tale ultima società si costituiva in giudizio, contestando l'avversa domanda e chiamando in causa la Costruzioni Martinatti Silvio s.n.c, la quale - a sua volta- resisteva alla domanda attorea. Per quanto oggi rileva e solo al fine della dovuta esposizione dei fatti di causa va evidenziato che sia il Tribunale di Rovereto, che la Corte di Appello di Trento ( adita su gravame del Planchestainer) disattendevano la domanda attorea. Il Planchhestainer ricorreva, quindi, innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 304/2015 della suddetta Corte territoriale.I ricorso, basato su cinque motivi, non era resistito dalle parti intimate.
Ragioni della Decisione 1.- Con nota di deposito in Cancelleria del 25 novembre 2020 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La medesima parte, esponendo di aver raggiunto un accordio transattivo in merito all'oggetto della contesa e che è venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio nel quale vi è stata anche la mancata costituzione delle parti intimate, ha richiesto l'estinzione del giudizio 2.- Deve, in accoglimento della suddetta istanza, dichiararsi- conformemente alla svolta anzidetta istanza- l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 3.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1'11 dicembre 2020