Cassation court dismisses appeal for failure to examine a decisive fact regarding hidden property defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by buyers against a lower court ruling that reduced the purchase price due to property defects. The buyers argued the court failed to examine a decisive fact regarding hidden moisture stains, but the appellate court had already evaluated the visibility of these defects based on witness testimony and the property's condition. The court held that the appeal's complaints were either unfounded or concerned factual evaluations already properly addressed by the lower court, thus denying the request for reform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The appeal alleging the omission of a decisive fact is inadmissible if the contested issue constitutes a factual evaluation already adequately performed by the court of first instance and not merely a disagreement on the outcome of that evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 7183-2016 proposto da: CATURANO GIOVANNA, ADILARDI SAVERIO, ettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SOMALIA 35, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CARANCI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro LIMONI CATERINA, ZANFERRARI LAMBERTO, elettivamente 2020 domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo 3001 studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LELIO LIMONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1334/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott.
ANTONIO ORICCHIO; Fatti di causa Caturano Giovana ed Adilardi Saverio convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Verona Zanferrani Lamberto e Limoni Caterina. Gli attori, premesso di avere acquistato dai convenuti -con atto stipulato il 27 settembre 2001- la proprietà di un appartamento sito in Verona alla via Paradiso n. 18, esponevano che la medesima unità immobiliare presentava gravi vizi (umidità, infiltrazioni e muffa su due pareti, nonché inconvenienti dell'impianto di riscaldamento), denunciati ai venditori con telegramma in data 5 ottobre 2001 e riscontrati a mezzo di apposito accertamento tecnico preventivo.
Chiedevano, quindi gli attori, la restituzione della parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell'immobile e la condanna al risarcimento del danno quantificato in C 25.822,84. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto. L'adito Tribunale, con sentenza n. 2181/2007, accertata la presenza di vizi sulle pareti dell'immobile, ne riducevano il prezzo in misura corrispondente al costo per l'eliminazione dei vizi stessi (valutato in C 9.585,18). Lo Zanferrari e la Limoni interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, di cui chiedevano la totale riforma.Il gravame era resistito dagli appellati originari attori, che instavano per la conferma della decisione del Tribunale di prima istanza.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1334/2015, in totale riforma della decisione del Tribunale di prima istanza, respingeva la domanda proposta dai Caturano- Adilardi nei confronti dei Zanferrani-Limoni. Nell'occasione e per quanto rileva ai fini dell'odierno decidere la Corte distrettuale, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non valutava come nascoste dagli arredi le chiazze di umidità lamentate ed accertate, con conseguente affermazione dell'esonero da responsabilità per facile riconoscibilità dei vizi oggetto dell'eccezione, accolta, sollevata dagli appellanti già convenuti.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorrono i Caturano-Ailardi con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate. Le parti ricorrenti e quelle controricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della Decisione 1. - Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo quale la presentazione dell'immobile agli acquirenti come privo di vizi in quanto "completamente restaurato".Il motivo non può essere accolto.
Deve evidenziarsi che la doglianza dei ricorrenti attiene, in buona parte, a profilo fattuale non rientrante nella fattispecie di cui all'invocato parametro normativo processuale (art. 360, n. 5 c.p.c.). Più in particolare va rilevato che l'oggetto sostanziale della censura non è diretto a focalizzare un preciso fatto che sia stato oggetto di omessa valutazione. La medesima censura appare, viceversa, tesa a far erroneamente intendere come omessa valutazione ciò che, in effetti, ha costituito oggetto di considerazione e valutazione (pur se in termini diversi da quanto auspicato dai ricorrenti) ovvero il giudizio stesso sulla riconoscibilità dei lamentati vizi.
Per di più il giudizio dato su tale facile riconoscibilità è stato congruamente motivato dalla decisione gravata a mezzo di logiche deduzioni ed argomentazioni quali, più specificamente ancora, quella relative al risultante fatto che vi era stata visibilità delle macchie, viste anche da altri visitatori \d5A-(appartamento ed inesistenza di operazioni ‘ fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell'ac taredamento al fine di nascondere. Peraltro, ancora, va rilevato come -secondo consolidato orientamento giurisprudenziale- l'utilizzazione per la presentazione di quanto proposto in vendita come idoneo al "buon funzionamento" o "completamente restaurato" non equivale automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi ( ex plurimis :
Cass. n.ri 2862/1997 e 695/2000). Il motivo deve, dunque, essere respinto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo quale la "la accertata carenza del requisito della facile riconoscibilità dei vizi che gravavano sul bene compravenduto". Il motivo non è fondato per lo steso ordine di motivi innanzi già esposti. In ogni caso lo stesso coinvolge valutazioni di genere fattuale già adeguatamente svolte dalla Corte del merito e non più ripetibili in sede di legittimità.
Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile. 3.- Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo. 5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in C 2.900,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 131 Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile dell