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Sentenza — n. 23461/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 23461/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23461/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso 26955-2016 proposto da: PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, quale eredi di MATTEI GIACOMO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale autenticata nella firma dal notaio Alberto Giletta di Genova il 16 marzo 2021, rep. n. 8400, dall'avv. CESARE GLENDI; SANGUINETI IMMOBILIARE DI GIANFRANCO MATTEI E GIACOMO MATTEI S.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale autenticata dal notaio Alberto Giletta di Genova il 19 maggio 2021, rep. n. 8553, dall'avv.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23461/2021 — snciv · Corte di Cassazione: n. 8400, dall'avv. CESARE GLENDI; SANGUINETI IMMOBILIARE DI GIANFRANCO MATTEI E GIACOMO MATTEI S.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale autenticata dal notaio Alberto Giletta di Genova il 19 maggio 2021, rep. n. 8553, dall'avv.

Parole chiave

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diritti degli eredi responsabilità per debiti ereditari beni di famiglia successione legittima divisione della massa ereditaria retrocessione di beni ecclesiastici
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 26955-2016 proposto da: PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, quale eredi di MATTEI GIACOMO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale autenticata nella firma dal notaio Alberto Giletta di Genova il 16 marzo 2021, rep. n. 8400, dall'avv. CESARE GLENDI; SANGUINETI IMMOBILIARE DI GIANFRANCO MATTEI E GIACOMO MATTEI S.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale autenticata dal notaio Alberto Giletta di Genova il 19 maggio 2021, rep. n. 8553, dall'avv.

GABRIELLA GLENDI e GIANLUCA CALDERARA; - ricorrenti- contro MATTEI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell'avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO VIGOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 632/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE. Considerato che: -con, con atto depositato il 24 maggio 2021, la ricorrente Società Semplice Sanguineti Immobiliare, mediante l'avv. Gabriella Glendi, difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -con atto di pari data identica dichiarazione di rinuncia è stata resa, mediante l'avv. Cesare Glendi, difensore munito di procura speciale, dalla Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione della Piccola Opera della Divina Provvidenza; -le rinunce sono state sottoscritte per adesione dal difensore della controparte Gianfranco Mattei dall'avv.

Lucia Scalone Di Montelauro, abilitata all'accettazione in forza di procura speciale autenticata dal notaio Alberto Giletta di Genova il 19 maggio 2021, rep. n. 8552; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - Ric. 2016 n. 26955 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -2- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 giugno 2021. Il giudice estensore Il Presidente i/ r) IL CAN'CFJ RTO CORTE SIJPRI,.,1A DI CASSAZIONE CIVILE DEPOSITATO IN CA