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Ordinanza — n. 23455/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on easement parking, ruling lower court correctly applied statutory criteria for servitude exercise.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23455/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Di Carlo's appeal against the L'Aquila Court of Appeal's decision regarding a pedestrian easement. The lower court ruled that while a right of way existed, the servient landowner could park vehicles on the strip without impeding pedestrian passage. The Supreme Court upheld this finding, stating that the easement title clearly defined the scope of the servitude and that the lower court did not err in applying the statutory criteria for determining the limits of the servient owner's residual rights.

Regesto Legislator

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Art. 1064, 1065 c.c.; The lower court's determination of easement boundaries based on the specific title is binding, and the servient owner retains residual rights to use the land unless the dominant owner's needs are unreasonably obstructed.

Parole chiave

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easement of passage pedestrian servitude parking restrictions residual rights title interpretation lower court review civil procedure area di parcheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 1064 c.c.
stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario.
Art. 1065 c.c.
nelle sue conclusioni, la soluzione adottata in concreto dalla Corte distrettuale costituisce certamente una coerente applicazione del criterio di cui all'art. 1065 c.c., posto che "...
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della Ric.
artt. 101 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado, per violazione degli artt. 101 c.p.c.
art. 281-sexies c.p
4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso la causa all'udienza del 23.9.2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281-sexies c.p.c., senza la partecipazione della parte appellata, odierna ricorrente, e senza che il decreto di differimento dell'udienza fosse stato a quest'ultima comunicato dall'ufficio.
art. 359 c.p
168 bis, quarto comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello in virtù del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c.
art. 168 bis c.p
Solo nel secondo caso la norma prevede che la data della nuova udienza sia comunicata alle parti a cura della cancelleria, mentre nessun onere di avviso è previsto nel diverso, e non assimilabile, caso di rinvio ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c.
art. 1063 c.c
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1063 c.c., in relazione all'art.
art. 1362 c.c
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art.
artt. 1064 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 10/05/2004
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7639 del 30/03/2009
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7639 del 30/03/2009, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 03/04/1999
L'accertamento relativo all'esistenza delle suddette lacune o imprecisioni nel titolo costitutivo del diritto reale che sia stato compiuto dal giudice di merito, se correttamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 03/04/1999, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2524 del 21/02/2001
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2524 del 21/02/2001, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1818-2016 proposto da: DI CARLO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER MICHELE QUARTA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro DE LEONARDIS SILVANA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CARRACCI n. 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI SIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CILIEGI r - controricorrente - n avverso la sentenza n. 1076/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA (‘'4‘ viste le conclusioni del P.G., nella persona del Sostituto Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 5.10.2011 Di Carlo Salvatore evocava in giudizio De Leonardis Silvana innanzi il Tribunale di Chieti per sentir dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale, a favore del fondo di proprietà dell'attore, su una porzione di quello della convenuta, nonché per la condanna di quest'ultima ad astenersi dal compiere qualsiasi atto idoneo a limitare detto diritto, ivi incluso il parcheggio delle proprie vetture lungo la striscia di terreno asservita.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed allegando che il parcheggio non impediva comunque il passaggio pedonale oggetto del diritto di servitù. Con sentenza dell'11.10.2014 il Tribunale accoglieva la domanda, limitatamente al solo accertamento del diritto reale, condannando la convenuta alle spese del grado. Interponeva appello la De Leonardis e si costituiva in seconde cure il Di Carlo, spiegando appello incidentale relativamente alla domanda di condanna dell'appellante a non occupare la striscia di terreno asservita, non accolta in prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 1076/2015, la Corte di Appello di L'Aquila accoglieva in parte l'appello principale, rigettando quello incidentale, ed accertava il diritto della De Leonardis ad occupare in parte la striscia del proprio terreno adibita a diritto di passaggio, sul presupposto che, alla luce dell'ampiezza della predetta porzione, il parcheggio delle vetture non impedisse, di per sé, il libero esercizio della servitù di passaggio pedonale già accertata dal Tribunale. Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -2- Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Carlo Salvatore, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso De Leonardis Silvana. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. Lucio Capasso, ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado, per violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe deciso la causa all'udienza del 23.9.2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281-sexies c.p.c., senza la partecipazione della parte appellata, odierna ricorrente, e senza che il decreto di differimento dell'udienza fosse stato a quest'ultima comunicato dall'ufficio.

La censura è infondata. Dall'esame del fascicolo, consentito al collegio in presenza di una censura di carattere processuale, emerge che l'atto di citazione in appello indicava l'udienza di comparizione del 23.7.2015, la quale era stata differita d'ufficio al 23.9.2015 ai sensi di quanto previsto dall'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello in virtù del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c. Era pertanto onere dell'appellante, nell'esercizio del suo dovere di diligenza, verificare la data di fissazione della prima udienza effettiva di trattazione dell'impugnazione.

Sul punto, va ribadita la differenza esistente tra il differimento della prima udienza disposto ai sensi del quarto comma dell'arti 168 bis c.p.c., e quello disposto ai sensi del successivo quinto comma della predetta disposizione. Nel Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -3- primo caso il differimento è conseguenza automatica del fatto che, nella data indicata in atto di citazione, il giudice designato per la trattazione della causa non tenga udienza, di talché la causa viene appunto differita, appunto, alla prima udienza utile. Nel secondo caso, invece, il rinvio dipende dall'esercizio di un potere ordinatorio espressamente riconosciuto al giudice designato, il quale può, appunto, differire la prima udienza di trattazione sino ad un massimo di 45 giorni.

Solo nel secondo caso la norma prevede che la data della nuova udienza sia comunicata alle parti a cura della cancelleria, mentre nessun onere di avviso è previsto nel diverso, e non assimilabile, caso di rinvio ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c. La differente previsione normativa è pienamente giustificata dal fatto che, mentre nel caso di rinvio ai sensi del quinto comma, il giudice designato esercita un potere ordinatorio, il cui esercizio va dunque comunicato alle parti, nel caso di rinvio ai sensi del quarto comma il differimento è conseguenza automatica dell'organizzazione tabellare delle udienze, onde le parti sono onerate di verificare, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, quale sia la prima effettiva udienza di comparizione della causa che le vede coinvolte.

Proprio in base alla differenza esistente tra le due ipotesi di differimento, del resto, questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020, Rv. 657693; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17032 del 23/06/2008, Rv. 604025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20667 del 05/10/2010, Rv. 614845; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 22/01/2015, Rv. 633990) che l'appello incidentale —analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure— va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -4- comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. (Cass.

Sez. 6-3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017, Rv. 642747). Quando invece il differimento dell'udienza di comparizione sia disposto ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., perché nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, il differimento del termine non si applica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28571 del 20/12/2013, Rv. 629294), essendo la norma di cui al quinto comma dell'art. 168 bis, c.p.c., disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Di conseguenza, l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., è inammissibile perché tardivo (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 9351 del 11/06/2003, Rv. 564137; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20319 del 20/10/2005, Rv.584202) mentre è tempestivo l'appelio incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'art. dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., proprio in ragione della natura eccezionale di tale specifica disposizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8897 del 27/04/2005, Rv. 581888). Da quanto precede discende che la parte appellata non aveva alcun diritto di ricevere l'avviso del differimento dell'udienza, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c., dal 23.7.2015 al 23.9.2015.

Nè, peraltro, il ricorrente lamenta alcuna concreta lesione al suo diritto di difesa, considerato che egli risulta essersi tempestivamente costituito in seconde cure, nei venti giorni antecedenti il 23.7.2015, svolgendo anche impugnazione incidentale. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1063 c.c., in relazione all'art. 360, Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -5- primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rilevato una discrepanza tra quanto previsto dai rispettivi atti di acquisto, del Di Carlo (del 15.7.1968) e della De Leonardis (del 20.9.2007), in relazione all'estensione del diritto di servitù gravante sul fondo della seconda.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente applicato il criterio ermeneutico suppletivo dell'equo contemperamento tra le esigenze dei due fondi, servente e dominante, laddove avrebbe invece dovuto limitarsi alla mera applicazione del criterio letterale, risultando il diritto reale chiaramente descritto dal titolo. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ravvisato una difformità tra i rispettivi atti di acquisti, del Di Carlo e della De Leonardis.

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che "... dalla formula che si trova nel contratto del 1968, con cui il Di Carlo ha acquistato l'immobile e la relativa servitù di passaggio, non emerge con chiarezza assoluta la conformazione e la larghezza dell'estensione della stessa, in quanto se, da un lato, si fa riferimento ad una servitù pedonale di passaggio, dall'altro lato si precisa che la larghezza della stessa è di metri 3,40; che vi è una contraddizione tra la nozione di servitù di passaggio pedonale ed una larghezza di così grandi dimensioni" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Ed inoltre, che "... però, deve tenersi conto anche di quanto riportato nel contratto con cui De Leonardis ha acquistato il proprio bene dagli aventi causa dei venditori dell'attore, che ha un contenuto diverso perché non fa più riferimento alla larghezza di metri 3,40 ma alla striscia di terreno di metri 3,40 ("Il presente trasferimento comprende Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -6- ogni accessione ... precisandosi che l'immobile in oggetto è gravato da servitù di passaggio pedonale (da esercitarsi su una striscia di metri tre e centimetri quaranta) costituita con atto ... in data 15 luglio 1968 ...")" (cfr. ancora pag. 5).

Secondo la Corte distrettuale, "... nel contrasto tra le due locuzioni presenti nei due differenti contratti relativi alla medesima servitù, e nell'antitesi tra la costituzione di una servitù di passaggio pedonale ed una pretesa larghezza di metri 3,40, oltre che nella dimensione del terreno che è di metri 3,30 di larghezza e non di metri 3,40 (circostanza pacifica tra le parti), devono utilizzarsi i criteri residuali di interpretazione costituiti dalla soddisfazione del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, ai sensi degli artt. 1064 c.c. ("Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne") e 1065 c.c."(cfr. pag. 6 della sentenza).

La Corte abruzzese ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di interpretazione del contenuto del diritto di servitù, secondo cui "In tema di servitù prediali, l'art. 1063 c. c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente" (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 8853 Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -7- del 10/05/2004, Rv. 572765; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7639 del 30/03/2009, Rv. 607663). L'accertamento relativo all'esistenza delle suddette lacune o imprecisioni nel titolo costitutivo del diritto reale che sia stato compiuto dal giudice di merito, se correttamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 03/04/1999, Rv. 524946; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2524 del 21/02/2001, Rv. 544024). Peraltro, come correttamente rilevato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, la soluzione adottata in concreto dalla Corte distrettuale costituisce certamente una coerente applicazione del criterio di cui all'art. 1065 c.c., posto che "... ove si consideri la larghezza del locus servitutus (anche nella sua effettiva dimensione di mt. 3,30) e la larghezza di veicoli lasciati in sosta (non prospettata, peraltro, quale sosta per tempi indeterminati) anche di quelli per il trasporto merci, regolamentata dal codice della strada, a meno che non si deduca che la sosta sia avvenuta in modo del tutto incongruo (ad esempio disponendo il veicolo in maniera trasversale rispetto all'asse della striscia, occludendone, in tal modo, l'intera larghezza), deve convenirsi che il "parcheggio" di veicoli sul lato del locus servitutis, sempre che non valga ad impedire o rendere estremamente difficoltosi il transito pedonale, rientri nelle facoltà residuali di utilizzo del sito (non inibite dal titolo contrattuale) in capo al titolare del fondo servente"(cfr. pag. 5 delle conclusioni del P.G.).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della Ric. 2016 n. 01818 sez. 52 - ud. 30-03-2021 -8- r sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.500, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il