Sentenza — n. 23447/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente e-ì9 - SENTENZA sul ricorso 7078-2016 proposto da: MENEGHETTI ALMA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G Avezzana 3, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Di Mattia, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marino Marinelli e Stefania Candiotto; - ricorrente - contro MENEGHETTI FIORENZO, MENEGHETTI TIZIANO, MENEGHETTI PIERGIORGIO, MENEGHETTI FIORENZO, MENEGHETTI ALMA, MENEGHETTI CESIRA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Parigi 11, presso lo studio dell'avvocato Stefano Crisci, che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato Alessandro Monti; (7- G fl - f-entrgericor~ avverso la sentenza n. 1683/2015 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 30/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Salvatore Di Mattia per parte ricorrente che ha concluso come in atti e l'Avvocato Gattuccio Alberto per delega dell'Avvocato Stefano Crisci per i controricorrenti che ha concluso come in atti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 cod. proc. civ, articoli 101 cod. proc. civ, art. 2725 cod.civ; Sentenza — n. 23447/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Un. n. 16723/2020 in relazione all'art. 2725 cod.civ., ma espressione di un principio generale applicabile anche al regime dell'art.184 cod. proc. civ. ).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente e-ì9 - SENTENZA sul ricorso 7078-2016 proposto da: MENEGHETTI ALMA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G Avezzana 3, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Di Mattia, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marino Marinelli e Stefania Candiotto; - ricorrente - contro MENEGHETTI FIORENZO, MENEGHETTI TIZIANO, MENEGHETTI PIERGIORGIO, MENEGHETTI FIORENZO, MENEGHETTI ALMA, MENEGHETTI CESIRA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Parigi 11, presso lo studio dell'avvocato Stefano Crisci, che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato Alessandro Monti; (7- G fl - f-entrgericor~ avverso la sentenza n. 1683/2015 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 30/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Salvatore Di Mattia per parte ricorrente che ha concluso come in atti e l'Avvocato Gattuccio Alberto per delega dell'Avvocato Stefano Crisci per i controricorrenti che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA 1.Alma Meneghetti in Cestaro ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che riformando la pronuncia del primo giudice ha respinto l'opposizione di terzo da lei proposta nei confronti della decisione provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Padova condannato Piero Mazzola a restituire ai sigg.ri Paolo Buso e Marta Girardi i lotti di terreno situati in Padova ed identificati al NCT foglio 92, mapp.298 e 302, per per averli questi ultimi acquistati con distinti del 1998 e del 2000.
2. La signora Meneghetti contestava detta sentenza perchè pregiudicava i suoi diritti: sosteneva cioè che i due lotti, adiacenti all'abitazione della propria madre Ada Meneghetti, erano stati dalla stessa recintati e coltivati ad orto ed a giardino ininterrottamente dal 1952, sicchè nel 1972 la madre ne era divenuta proprietaria per usucapione trasferendole poi tale diritto per successione nel 1997 e che ella, a sua volta, li aveva trasferiti con atto del 1999 al signor Mazzola Piero. 3.AI fine di far accertare il pregiudizio con conseguente inefficacia della sentenza pronunciata a favore dei sigg.ri Buso Ric. 2016 n. 07078 sez. 52 ud. 19-11-2020 -2- e Girardi, ella citava in giudizio oltre ai sigg.ri Giampaolo Buso e Marta Girardi e Piero Mazzola, anche Alma Meneghetti (omonima dell'attrice), Cesira Meneghetti, Renata Gasparini, Pier Giorgio Meneghetti, Tiziano Meneghetti, Fiorenzo Meneghetti, eredi di Arturo ed Albano Meneghetti, figli dell'originario proprietario dei terreni, Antonio Meneghetti e fratelli di Ada Meneghetti. 4.1 convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, ad eccezione di Piero Mazzola che, invece, vi aderiva. 5.11 Tribunale di Padova accoglieva l'opposizione di terzo avverso la sentenza n. 1320/2005 del medesimo tribunale e i convenuti soccombenti Fiorenzo, Tiziano, Pier Giorgio, Alma e Cesira Meneghetti hanno proposto appello. 6.La corte d'appello ha deciso il gravame ritenendo, alla luce delle deposizioni testimoniali e delle circostanze di fatto allegate dalle parti, che Alma Meneghetti in Cestaro non avesse dimostrato l'usucapione sua e da parte della madre dei due lotti di terreno e respingeva l'opposizione di terzo condannandola in solido con Piero Mazzola alla rifusione delle spese di lite a favore degli appellanti. 7.La cassazione della pronuncia d'appello è chiesta da Alma Meneghetti in Cestaro sulla base di cinque motivi, cui resistono con controricorso Fiorenzo, Tiziano, Pier Giorgio, Alma e Cesira Meneghetti in persona del procuratore speciale Shankar Manule Aghito.
8. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. . RAGIONI DELLA DECISIONE 9.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa Ric. 2016 n. 07078 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -3- applicazione degli art.1140, 1141, 1144, 1158, 1164 cod. civ. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.. 10.Assume parte ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente interpretato le norme sostanziali richiamate in tema di possesso e di usucapione là dove ha escluso l'animus possidentí'in capo alla ricorrente argomentando che la stessa non aveva realizzato la recinzione dei mappali oggetto di pretesa usucapione ricavando tale conclusione dalle prove testimoniali di Eugenio Girardi fratello della convenuta Marta Gira rdi. 11.Inoltre, secondo la ricorrente la corte avrebbe trascurato di valorizzare, ai fini dell'animus possiden(Iii, la circostanza relativa al possesso, in capo ad Ada Meneghetti prima ed alla figlia Alma poi, della chiave del cancello di accesso al compendio utilizzato come orto e giardino. 12.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e o falsa applicazione degli articoli 101 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con l'articolo 111, comma secondo, Cost.), dell'art.184 (nel testo vigente prima della riforma del 2005 applicabile ratione temporis al caso di specie),dell'art. 244, dell'art.345 cod. proc. civ. per avere fondato la corte d'appello la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta delle testimonianze rese da Eugenio Girardi, fratello della convenuta Marta Girardi, ammessa esclusivamente a prova contraria diretta. 13.Con il terzo motivo si denuncia l'ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101,184, 244,345 cod. proc. civ. nonchè, altresì, l'ulteriore violazione o falsa applicazione Ric. 2016 n. 07078 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -4- degli articoli 1140, 1141, 1144, 1158, 1164, 2697 cod. civ. (in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) per avere la corte d'appello ribaltato la decisione del tribunale sulla scorta di una testimonianza, quella di Eugenio Girardi che in realtà era stata ammessa solo a prova contraria diretta non avendo parte convenuta depositato memoria per l'assunzione di testi a prova diretta con la conseguenza che quanto dallo stesso dichiarato, introducendo circostanze che tuttavia non erano state ammesse in via diretta, ha finito per inficiare l'applicazione dei principi processuali in ordine alla formazione del convincimento del giudice oltre che al contraddittorio tra le parti. 14.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e o falsa applicazione degli articoli 116,184, 244 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. . 15.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma1, n.3, cod. proc. civ., l'ulteriore violazione e o falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1144, 1158, 1164, 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello ritenuto provato, sulla scorta delle deposizioni testimoniali dei testi di parte convenuta Leonardo Briani ed Eugenio Girardi che Ada Meneghetti ha avuto la disponibilità dei mappali n.298 e n. 302 per tolleranza da parte dei due fratelli Arturo ed Albano Meneghetti e la somma di tale presunta tolleranza con il ritenuto assente animus possidendi in capo ad Ada Meneghetti abbia impedito il consolidarsi del Ric. 2016 n. 07078 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -5- trasferimento della proprietà per usucapione in capo alla medesima Ada e dopo di essa alla sua avente causa odierna ricorrente. 16.Le censure attengono tutte alla valutazione delle risultanze istruttorie come complessivamente svolta dalla corte territoriale e possono essere esaminate congiuntamente. 17.Esse sono infondate per le seguenti considerazioni. 18.E' noto che in materia di prova della fattispecie dell'usucapione la parte che la invoca è onerata di provare i fatti costitutivi ovvero il possesso ad usucapionem e la continuità del posseso per venti anni. 19.Chi contesta l'esistenza di tali requisiti ha l'onere di provare che la disponibilità del bene è avvenuta a titolo di detenzione e, quindi, con la consapevolezza dell'altrui proprietà del bene ovvero la mancanza del possesso continuato per il tempo utile.
20. Ciò posto, e con specifico riguardo alle risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio su istanza delle parti, la corte d'appello ha ritenuto che la prova della coltivazione dei due lotti fornita dalla Meneghetti, così come quella del possesso della chiave del cancello di accesso non fossero, nell'ambito della complessiva valòutazione delle emergenze processuali, sufficienti a provare l'usucapione (cfr.Cass. 18215/2013; 17376/2018; 6123/2020 sull'insufficienza della coltivazione). 21.In particolare il giudice d'appello ha evidenziato che, come riferito dai testi ammessi ed escusssi, la recinzione dei due lotti non era stata apposta da Ada Meneghetti e che, pertanto, essa non esprimeva una indiziaria condotta di interversione del posseso proveniente da chi esercitava il godimento dei due lotti; inoltre è stata considerata l'accertata tolleranza da parte dei proprietari dei due lotti, Arturo e Albano, fratelli della Meneghetti, i quali avevano acconsentito al godimento dei due Ric. 2016 n. 07078 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -6- lotti da parte della sorella Ada (cfr. teste Eugenio Girardi), ricordandole in un'occasione , come riferito dal teste Briani, che in caso di vendita degli stessi ella avrebbe dovuto restituirli. 22.Ebbene, alla luce di tale complessivo quadro probatorio la corte territoriale ha ritenuto con un apprezzamento di fatto insindacabile in cassaziome che Alma Meneghetti non avesse provato l'usucapione e che, quindi, dovesse essere rigettata l'opposizione di terzo. 23.In tale prospettiva, la valutazione delle dichiarazioni testimonaili e delle altre circostanze di fatto emerse attraverso l'istruttoria processuale non appare inficiata da alcuna violazione di principi di diritto e le censure appaiono in definitiva proporre una lettura alternativa delle emergenze probatorie. 24.Peraltro dalle deduzioni di parte ricorrente non si evince che i provvedimenti adottati in ordine alle prove testimoniali siano stati oggetto di eccezione di parte, nè al momento della loro ammissione, nè a quello dell'assunzione della prova, cosicchè vertendosi nell'ambito di disposizioni processuali a tutela di interessi privati, la mancata tempestiva deduzione da parte dell'interessato dell'asserita nullità comporta che la prova rimanga altrimenti acquisita senza possibilità di farla valere in sede impugnazione (principio affermato dalle Sez.
Un. n. 16723/2020 in relazione all'art. 2725 cod.civ., ma espressione di un principio generale applicabile anche al regime dell'art.184 cod. proc. civ. ).
25. Il giudice d'appello ha svolto l'esame delle censure dei Meneghetti sulla scorta dei sopra richiamati principi e, pertanto, il ricorso deve essere respinto. Ric. 2016 n. 07078 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -7- 26.In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti nella misura liquidata in dispositivo. 27.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in complessivi euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di