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Ordinanza — n. 23436/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal before the court's scheduled hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant had filed twelve grounds of appeal against a lower court judgment, he submitted a declaration of renunciation on May 3, 2021, prior to the scheduled hearing. The court ruled that the proceedings terminated immediately upon this withdrawal, resulting in no costs being assigned to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; Upon a party's voluntary withdrawal of a cassation appeal before the court's hearing, the proceedings are declared extinct without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal dismissal declaration of renunciation costs allocation rules impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175
Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560
23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6195-2016 proposto da: SELMO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BONTADI ANTONIA, CONDOMINIO ROSA, via Rosa 4 Verona, FERRARIO ADELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato MARCO SERRA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO ISALBERTI; GALLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FIORINI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1159/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto l'accoglimento del decimo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi; rilevato che: l'avvocato Vittorio Selmo ha proposto ricorso articolato in dodici motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1159, pubblicata il 6 maggio 2015; resistono con controricorso unitario il Condominio Rosa, sito in Verona alla via Rosa n. 4, Adele Ferrario e Antonia Bontadi, nonché, con distinto controricorso, Francesco Galli, mentre non ha svolto attività difensive l'ulteriore intimato Giampaolo Malesani; la Corte d'appello di Venezia ha respinto il gravame dell'avvocato Vittorio Selmo contro la sentenza resa il 23 luglio 2012 dal Tribunale di Verona; il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; il ricorrente ha tuttavia presentato in data 3 maggio 2021, e dunque prima della data stabilita per l'adunanza camerale, dichiarazione di rinuncia al ricorso; ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risulta dall'atto di rinuncia il visto degli avvocati Isalberti e Fiorini, difensori dei Ric. 2016 n. 06195 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -2- controricorrenti, non essendosi costituito l'intimato Giampaolo Malesani, sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione; in caso di rinuncia al ricorso, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2021. Il ?res"dente i ^ nNE C'