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Ordinanza — n. 23433/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first-instance dismissal of special prescription claim due to lack of specific admissibility reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23433/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Marcello Mura's appeal against the Bologna Court of Appeal's dismissal of his special prescription claim against Unicalcestruzzi Spa. Mura argued the appellate court failed to properly evaluate the appeal's admissibility under Article 342 of the Civil Procedure Code, citing a lack of specific reasoning regarding the evidence. The court ruled that the appeal was admissible because it clearly identified the contested evidence and requested a re-examination of the factual findings, thereby overturning the lower court's inadmissibility decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; l'appello è ammissibile se indica chiaramente le questioni contestate e le doglianze, senza necessità di una puntuale analisi critica delle valutazioni del giudice di primo grado.

Parole chiave

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special prescription admissibility of appeal Article 342 Civil Procedure lack of specific reasoning re-examination of evidence impugnazione della cancellazione rinuncia all'espropriazione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché degli artt.
Art. 164, comma 4 cod. proc. civ.
Art. 163, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
art. 1159-bis cod. civ
Il Tribunale aveva rigettato la domanda del Mura, di accertamento dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ.
art. 342 cod. proc. civ
Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché degli artt.
artt. 111 Cost
Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 16/11/2017, n. 27199
Secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. Sez. U 16/11/2017, n. 27199), l'art.
Cass. Sez. U 22/05/2012, n. 8077
Cass. 04/11/2020, n. 24464
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25572-2016 proposto da: MURA MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro UNICALCESTRUZZI SPA IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 55, 2021 presso lo studio dell'avvocato GIANNI CONTI, che la 1222 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ()Q_ MASTROSANTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1104/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.

ELISA PICARONI; / FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 24 giugno 2016 e notificata il 5 settembre 2016, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marcello Mura avverso la sentenza del Tribunale di Cesena n. 1409 del 2009, e nei confronti di Unicalcestruzzi s.p.a. 1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del Mura, di accertamento dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ. e della I. n. 346 del 1976 di terreni situati in agro di Sogliano al Rubicone, per carenza di prova.

2. La Corte d'appello ha ritenuto il gravame inammissibile perché mancante di specificità.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Marcello Mura sulla base di due motivi, ai quali resiste Unicalcestruzzi spa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché degli artt. 164, quarto comma, 163, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e si contesta la statuizione di inammissibilità dell'appello. Il ricorrente riporta stralci della sentenza di primo grado ed illustra le ragioni di impugnazione esposte nell'atto di appello.

2. Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta che la Corte d'appello non avrebbe motivato le ragioni di inammissibilità dell'appello, essendd3limitata a richiamare, dopo una iniziale digressione disancorata dalla fattispecie concreta, le ragioni poste a fondamento dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla società appellata, senza svolgere una indagine effettiva sul contenuto dei motivi di gravame.

3. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo, che solo in apparenza è autonomo, giacché pone la questione della carenza di motivazione della decisione di inammissibilità dell'appello. 3.1. Il giudizio di appello, diversamente da quello che pare teorizzato nella sentenza impugnata, deve assicurare il controllo della valutazione sulla prova, che avviene solo nei gradi di merito. Secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. Sez. U 16/11/2017, n. 27199), l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, deve essere interpretato «nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», ma non occorre né l'utilizzo di particolari forme nè la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.2.

Nella fattispecie in esame, come emerge dal ricorso ed è confermato dall'esame diretto dell'atto di appello, consentito dalla denuncia di error in procedendo (per tutte, Cass. Sez. U 22/05/2012, n. 8077), il Mura aveva censurato la decisione di primo grado con riferimento, in particolare, alla valutazione delle prove a sostegno della domanda di usucapione, avuto riguardo alle caratteristiche dei terreni, alle modalità di utilizzo degli stessi, alla durata dell'esercizio di attività asseritamente corrispondenti al possesso.n. 25572 del 2016 Picaroni est.

Tanto bastava ai fini dell'ammissibilità del gravame sotto il profilo della specificità imposto dall'art. 342 cod. proc. civ.: qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (da ultimo, Cass. 04/11/2020, n. 24464).

4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 aprile 2021. I1)Presi