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Ordinanza — n. 23432/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23432/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23432/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23842-2016 proposto da: MASTRANTONI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PALIOTTA; - ricorrente - contro BENEDETTI PANICI CESIDIO MARIA, DE MEDICI CRISTINA, 2021 DE MEDICI ANTONIO, LA MASTRA ISABELLA VEDOVA DE 1220 MEDICI, BENEDETTI ALOISI CARLO MARIA; - intimati - avverso la sentenza n. 2487/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

Regesto Legislator

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art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23432/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Stefano Mastrantoni sulla base di tre motivi, anche illustrato da memoria, Non hanno svolo difese le parti intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e si lamenta che la Corte d'appello ha rilevato d(íufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Parole chiave

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violazione dell'obbligo di mantenimento opposizione al precetto esecutivo restituzione dell'assistenza sociale surrogazione delle Comunità stato di bisogno obbligo di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 331 cod. proc. civ
e si lamenta che la Corte d'appello ha rilevato d(íufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23842-2016 proposto da: MASTRANTONI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PALIOTTA; - ricorrente - contro BENEDETTI PANICI CESIDIO MARIA, DE MEDICI CRISTINA, 2021 DE MEDICI ANTONIO, LA MASTRA ISABELLA VEDOVA DE 1220 MEDICI, BENEDETTI ALOISI CARLO MARIA; - intimati - avverso la sentenza n. 2487/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

l) i / FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 2487/2016, pubblicata il 19 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Stefano Mastrantoni avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 215 del 2014, e nei confronti di Maria Cesidio Benedetti Panici, Cristina, De Medici, Antonio De Medici, Isabella De Medici e Carlo Maria Benedetti Aloisi. 1.1. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dal Mastrantoni in via principale, di accertamento dell'usucapione del fondo sito in Boville [mica, Contrada Cologni (identificato in catasto al foglio 11, mappale 77, p. 7.360), e, in via subordinata, di condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo dell'assistenza prestata per ventidue anni, unitamente alla consorte, in favore della famiglia Benedetti ed al rimborso delle spese.

2. La Corte d'appello, dopo avere disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello a Carlo Maria Benedetti Aloisi, ha rilevato che l'appellante non aveva ottemperato nel termine concesso, e dichiarato inammissibile l'impugnazione, compensando le spese del grado.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Stefano Mastrantoni sulla base di tre motivi, anche illustrato da memoria, Non hanno svolo difese le parti intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e si lamenta che la Corte d'appello ha rilevato d(íufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., e si contesta che la Corte d'appello ha fatto applicazione delle regole del processo litisconsortile necessario, ritenendo erroneamente che si trattasse di cause inscindibili, laddove con l'atto introduttivo il Mastrantoni aveva formulato una pluralità di domande, tra cui quella di condanna dei convenuti, quali eredi della famiglia Benedetti, al pagamento del corrispettivo dell'attività di assistenza prestata per ventidue anni 3. Con il terzo motivo è denunciata omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni per cui ha ritenuto che il rapporto processuale fosse sussumibile nella categoria delle cause inscindibili. Nell'illustrazione del motivo, il ricorrente richiama i parametri costituzionali - artt. 24 e 111 Cost. - che sanciscono il principio dell'obbligo di motivazione, e l'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

4. I motivi sono privi di fondamento. 4.1. La Corte d'appello non era tenuta a provocare il contraddittorio sulla questione della inammissibilità dell'impugnazione per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di rilievo imposto dalla legge, e, quindi, di conseguenza prevedibile. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e n. 23842 del 2016 Picaroni est. dovuto attendersi o prefigurarsi (ex plurimis, Cass.21/07/2016, n. 15019). 4.2.

Non sussiste il vizio denunciato con il secondo morivo. Con la domanda principale l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo sito in Boville Ernica e pertanto sussisteva il litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari del fondo (ex plurimis, Cass. 26/09/2019, n. 240',91; Cass. 14/08/2012, n. 14522). 4.3. Il terzo motivo, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile. In primo luogo si deve rilevare che l'omesso esame denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. può avere ad oggetto soltanto un fatto storico, nell'accezione naturalistica, e quindi non un punto o un profilo giuridico (ex plurimis, Cass.

Sez. U 07/04/2014, n. 8053). Quanto poi alla denunciata carenza assoluta di motivazione, si deve ribadire il principio secondo cui in materia di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 10/11/2015, n. 22952;

Cass.24/11/2004, n. 22130). Nella fattispecie in oggetto, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione delliart. 331, secondo comma, cod. proc. civ. Era accaduto che all'udienza di prima comparizione in data 20 ottobre 2015, a seguito del rilievo della mancata n. 23842 del 2016 Picaroni est. notificazione a Carlo Maria Benedetti Aloisi, era stato concesso termine per la rinnovazione; che alla successiva udienza, in data 6 aprile 2016, la difesa dell'appellante aveva richiesto un nuovo termine per provvedere all'incombente; che, secondo la Corte d'appello, non sussistevano gli estremi della rimessione in termini, posto che la certificazione anagrafica necessaria per raggiungere il destinatario della notifica era stata rilasciata dal Comune di Roma in data 4 gennaio 2016, in tempo utile per effettuare la notifica dell'atto d'appello con il rispetto dei termini di comparizione.

La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio concesso alla udienza di prima comparizione imponeva dunque la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

5. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazi