Italian Supreme Court dismisses appeal on possession claim regarding construction distances and adherence rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Rita Restivo's cassation appeal against a lower court ruling that denied her possession protection claim. The appellant argued that the opposing party's construction violated distance laws due to windowed walls and gaps between pillars, while the lower court found the pillars adhered to the boundary wall and the roof overhang was legally compliant. The Court dismissed the appeal because the appellant's new arguments regarding windowed walls and the nature of the boundary wall were not raised before the appellate court, rendering them inadmissible for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 1 c.p.c.: The Supreme Court rejects cassation appeals based on new factual arguments or legal questions not raised before the appellate court, as such issues are deemed inadmissible for review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 16425-2016 proposto da: RESTIVO RITA NELLA QUALITA' DI EREDE DI RESTIVO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA,561, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO OLIVO; - ricorrente - contro 2021 FAZIO ANTONINA ROSOLINA, FRANCHINA ANDREA MARIO, 989 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G ANTONELLI 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIO MILITERNI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MARCHESE; - contrari correnti - avverso la sentenza n. 725/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere e Presidente Dott.
SERGIO GORJAN; Fatti di causa Antonino Restivo ebbe a proporre richiesta di tutela possessoria nei confronti di Andrea Mario Franchina e Antonietta Rosolina Fazio, titolari della porzione di lastrico solare confinante con la sua, poiché avevano eseguito costruzione non collocata a distanza di legge dal confine della sua porzione di lastrico. Resistettero i consorti Fazio-Franchina ed il Tribunale di Messina in sede interdittale disponeva l'abbattimento della nuova costruzione poiché lesiva del possesso del ricorrente, mentre, ad esito del giudizio di merito, rigettava la domanda di tutela possessoria mossa dal Restivo, nelle more deceduto e sostituito dalla sua erede Rita Restivo.
Rita Restivo propose gravame avanti la Corte d'Appello di Messina, che resistendo i consorti Fazio-Franchina, ha rigettato l'impugnazione, osservando come effettivamente costruzione potevano qualificarsi solo i pilastrini che reggevano la copertura e la distanza dal confine misurata dagli stessi era conforme a quanto prescritto, poiché lo sporto di copertura da ritenersi cornicione ininfluente ai fini del computo delle distanze; inoltre il muro di confine non era da computare ai fini di detto computo ed i pilastrini risultavano legittimamente realizzati in aderenza a detto muro.
Avverso detta sentenza Rita Restivo ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Hanno resistito con controricorso Andrea Mario Franchina e Giuseppina Rosolina Fazio. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla Restivo va rigettato in quanto privo di fondamento giuridico. Con la prima ragione di doglianza la ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che la Corte messinese non ha apprezzato le decisive circostanze che la parete del manufatto realizzato dai I resistenti è finestrata e che tra i pilastrini ed il muro di confine vi sono degli spazi aperti, sicché non concorre la fattispecie giuridica di costruzione in aderenza.
La Restivo ricorda come nel ricorso possessorio la lamentela circa il mancato rispetto delle distanze di legge era anche fondato sull'osservazione fattuale che il nuovo manufatto presentava parete finestrata verso il confine e per ciò fu emanato l'interdetto, poi superato dalla sentenza di merito resa dal Tribunale. Inoltre la ricorrente sottolinea come ebbe a proporre in sede d'appello la questione dell'esistenza di spazi aperti tra i pilastrini ed il muro a confine, sicché non concorreva la fattispecie giuridica di costruzione in aderenza e come il Collegio messinese non ebbe ad esaminare la questione.
L'articolato mezzo di impugnazione s'appalesa privo di fondamento sotto entrambi i profili prospettati. Con relazione alla questione della parete finestrata, la ricorrente ricorda come puntualmente detta circostanza fu evidenziata nel ricorso introduttivo del giudizio possessorio e posto alla base dell'interdetto reso nella fase interdittale di detto giudizio - poi superato dalla sentenza di prime cure -; inoltre ha sottolineato come né nella sentenza resa dal Tribunale né in quella emessa dalla Corte peloritana vi sia cenno a detto fatto ritenuto decisivo.
Tuttavia la Restivo non precisa come e quando la questione oggi sollevata fu sottoposta alla Corte territoriale, pur avendo precisato che nemmeno il Tribunale, in sede di sentenza, ebbe ad esaminarla, consegue l'inammissibilità della censura sotto detto profilo per carenza di autosufficienza del ricorso. Quanto alla questione della costruzione in aderenza a muro di confine, la Restivo riporta puntualmente il passo dell'atto d'appello, in cui sottolineò detta circostanza ritenuta decisiva, ma non si confronta con l'effettiva ragione addotta dalla Corte di merito a sostegno della sua statuizione sul punto.
Difatti i pilastrini sono stati ritenuti - contrariamente all'opinione dell'appellante - configurare costruzione, sicché la circostanza che sono stati pacificamente eretti aderenti al muro di confine rappresenta la puntuale risposta alla censura mossa dalla ricorrente. Con la seconda ragione di doglianza la Restivo rileva violazione delle disposizioni ex artt. 873 e segg. cod. civ. siccome integrati dall'art 3 NTA del P.R.G. di Messina e DM 1444/1968, poiché la Corte peloritana non ha tenuto conto che le norme tecniche d'attuazione del P.R.G. vieta la costruzione di pareti finestrate in aderenza e che vi sono aree scoperte tra i pilastrini ed il muro di confine, sicché non si configura la fattispecie della costruzione in aderenza.
Inoltre osserva la Restivo la Corte distrettuale non ha considerato che il muro di cinta non configura costruzione, sicché non è possibile la costruzione in sua aderenza, vietando la disciplina comunale la costruzione a confine. L'argomento critico sviluppato nella censura dianzi ricordata appare per parte riproporre la questione esaminata nel primo mezzo d'impugnazione sub specie di omesso esame e la soluzione non cambia anche sub specie violazione di regole giuridiche, posto che la questione della presenza dì pareti finestrate non risulta proposta al Giudice d'appello, sicché si configura siccome questione nuova in sede di legittimità.
Inoltre la ricorrente nuovamente propone la questione afferente la non esistenza di costruzione in aderenza, stante gli spazi aperti esistenti tra il muro di confine ed i pilastrini, ma anche detta questione risulta definita in ragione dell'individuazione dei singoli pilastrini, realizzati in aderenza al muro di confine, siccome costrizione. Quanto infine al secondo profilo di doglianza, fondato sulla non possibilità di costruzione a confine poiché il muro di cinta non può essere considerato costruzione sicché nemmeno si può costruire in aderenza allo stesso, va osservato come parte ricorrente appare ritenere che la facoltà di costruire in aderenza sia realizzabile solamente quando preesista a confine una costruzione e non anche nell'ipotesi - come di specie - che non esista costruzione a confine bensì mero muro di cinta all'uopo irrilevante.
In effetti l'evocazione della regola delle N.T.A. del P.R.G. di Messina non risulta rilevante poiché, non già, detta norma esclude la costruzione a confine, bensì si limita a consentire le costruzioni a confine in aderenza ed un tanto non esclude la prevenzione - Cass. sez. 2 n° 14705/19, Cass. sez. 2 n° 11664/18 -, sicché uno dei proprietari potrà costruire a confine per primo, come accaduto nella specie. Quindi anche la seconda censura svolta appare priva di pregio sotto entrambi i profili prospettati. Al rigetto del ricorso proposto dalla Restivo segue la sua condanna alla rifusione verso i consorti Fazio-Franchina delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 4.500,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense come precisato in dispositivo.
Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai consorti Franchina- Rosolina le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 4.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'ar