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Ordinanza — n. 23428/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding property co-ownership dispute over private writings. Appeal rejected for inadmissibility and merit review. Court upholds lower court's fact-finding on property ownership. Appeal dismissed for inadmissibility and merit review. Court upholds lower court's fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23428/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by siblings against a Florence Court of Appeal judgment regarding a property co-ownership dispute. The appellants argued that private writings failed to identify specific properties and that the lower court erred in procedure by not appointing an expert witness. The court ruled the appeal inadmissible because it merely challenged the factual assessment of the lower court, which is beyond the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361, n. 1, lett. b) c.p.c.: The Supreme Court cannot re-examine the factual evaluation of the lower court; appeals challenging the appreciation of facts and evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
property co-ownership private writings inadmissible appeal fact-finding review legality jurisdiction proprietà comune quota di comproprietà acquisti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
348 ter, quinto comma, c.p.c, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n.
Art. 361, n. 1, lett. b) c.p.c.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
945/2011, rigettava la domanda originariamente spiegata, rilevando la nullità strutturale delle due scritture private del 12.11.1955 e del 02.05.1968 per mancanza del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 1350, n.
art. 1346 c.c
con riferimento all'art. 1346 c.c., per indeterminatezza ed assoluta indeterminabilità del relativo oggetto, non consentendo di individuare precisamente gli immobili oggetto della comunione.
art. 82 c.p
1606/2016, la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello principale proposto da Parenti Fabrizio per violazione dell'art. 82 c.p.c.
art. 378 c.p
In prossimità dell'udienza, Parenti Luciana e Parenti Adolfo depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 348 ter c.p
- avverso la sentenza del Tribunale di Lucca è stato notificato in data 21.12.2011, e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. 1, 01/03/2007, n. 4849
Cass. civ., sez. VI, 06.04.2011, n. 7921
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29164-2016 proposto da: cOi PARENTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO GALLIGANI; - ricorrente - contro PARENTI FRANCESCA, PARENTI PIERLUIGI, EREDI DI PARENTI UGO E DELLA MADRE ADA ANDREINA MICHELINI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avv. MASSIMO MARTORIELLO, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO CATTANI; PARENTI ADOLFO, PARENTI LUCIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato STEFANO AGAMENNONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DEL SEPPIA; - controricorrenti - contro PARENTI LORELLA, PIEROTTI LINA, PARENTI GIAMPIERO, PARENTI STEFANO; - intimati - avverso la sentenza n. 1606/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUSA 1. I fratelli Parenti Mario, Parenti Casimiro e Parenti Enrico convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucca, l'altro fratello, Parenti Igino Ugo, rappresentando di aver sottoscritto con il convenuto una scrittura privata del 2.05.1968, con la quale avevano dichiarato di comune accordo che tutti quanti gli immobili dagli stessi posseduti alla data della sottoscrizione erano stati acquistati con denaro comune. Aggiungevano che, all'atto di procedere allo scioglimento della comunione in tal modo costituita, avevano appreso dal fratello Igino Ugo che questi non avrebbe voluto conferire, nella massa da dividere, due beni a lui formalmente intestati, che affermava essere di sua esclusiva proprietà, ragione per la quale avevano citato in giudizio il convenuto affinché il Tribunale dichiarasse che i due immobili erano in comproprietà in parti uguali. 1.1.

Si costituiva ritualmente in giudizio Parenti Igino Ugo, eccependo, in primo luogo, che, già con scrittura privata del 12.11.1955, i fratelli Parenti avevano concordato che tutti quanti gli immobili da loro acquistati e posseduti a quella data dovessero ritenersi di proprietà comune, in quanto acquistati con denaro del padre, Adolfo Parenti. Rilevava, a tal proposito, parte convenuta che, avendo provveduto a restituire al padre le somme ricevute in prestito, lo stesso era divenuto proprietario esclusivo degli immobili oggetto di lite, come chiaramente comprovato dal tenore della dichiarazione rilasciata dallo stesso genitore, datata 10.03.1971, con la quale quest'ultimo, oltre a dichiarare di avere consegnato certi beni ad alcuni soltanto dei suoi figli - capi di bestiame e denaro circolante -, aveva espressamente riconosciuto la qualifica di proprietario esclusivo dei cespiti in contestazione in capo al figlio Parenti Igino Ugo.

Chiedeva, pertanto, che la domanda degli attori fosse respinta e spiegava domanda riconvenzionale affinché il Tribunale dichiarasse che i beni intestati a lui erano di sua esclusiva proprietà e che gli attori erano tenuti a riconferire, per la quota di sua spettanza, i capi di bestiame ovvero il valore corrispondente come da dichiarazione del 1971. 1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parenti Mario conveniva in giudizio Parenti Casimiro, Parenti Enrico, Parenti Igino Ugo, Parenti Adolfo e Parenti Luciana Maria, lamentando che il fratello Parenti Casimiro, in violazione della scrittura privata del 2.05.1968, aveva apparentemente trasferito, con atto di compravendita perfezionato con i suoi figli, i beni a lui solo formalmente intestati e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la simulazione di siffatto negozio. 1.3.

Ulteriore domanda veniva, infine, svolta da Parenti Stefano che, convenendo in giudizio Parenti Igino Ugo, Parenti Casimiro, Parenti Mario, Parenti Giovanni Enrico, i Parenti Armando e Parenti Giampiero, chiedeva al Tribunale, previa esatta ricostruzione dell'asse ereditario facente capo ad Adolfo Parenti, di procedere allo scioglimento della comunione, con conseguente divisione del patrimonio comune. 1.4. Il Tribunale di Lucca, disposta la riunione delle cause, con sentenza n. 945/2011, rigettava la domanda originariamente spiegata, rilevando la nullità strutturale delle due scritture private del 12.11.1955 e del 02.05.1968 per mancanza del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 1350, n. 3, c.c., rivestendo le stesse, pertanto, non già natura di negozi costitutivi di comunione, bensì di meri negozi di accertamento.

Ciò posto, continuava il giudicante di prime cure, anche qualora si fosse voluto attribuire alle due scritture summenzionate la natura di negozi costitutivi della comunione tra le parti, le stesse sarebbero ugualmente risultate nulle ex art. 1418, comma 2, c.c. con riferimento all'art. 1346 c.c., per indeterminatezza ed assoluta indeterminabilità del relativo oggetto, non consentendo di individuare precisamente gli immobili oggetto della comunione. Alla luce di quanto sopra osservato, il Tribunale adito dichiarava la nullità delle scritture private, accoglieva la domanda riconvenzionale originariamente formulata da Parenti Ugo Iginio dichiarando che i beni a lui intestati erano di sua esclusiva proprietà e, per il resto, rigettava, dichiarava assorbite o inammissibili tutte le altre domande ad eccezione di quella formulata da Parenti Igino per il conferimento, da parte dei fratelli, della quota di sua spettanza di capi di bestiame e di somme di denaro e per la restituzione pro quota della somma mutuata da Parenti Adolfo. 1.5.

Con atto di citazione notificato in data 21.12.2011, Fabrizio Parenti interponeva gravame senza il ministero di un difensore. 1.6. Formulavano, successivamente, appello Parenti Luciana e Adolfo esclusivamente in ordine al capo della sentenza che rimetteva la causa sul ruolo per decidere sulle domande formulate dagli eredi di Parenti Ugo Igino. 1.7. Parenti Fabrizio, costituitosi - questa volta con regolare mandato conferito ad avvocato - proponeva appello incidentale, assumendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere che mancasse il contratto originario con cui i fratelli Parenti avevano costituito i beni in comunione.

Osservava, a tal proposito, l'appellante incidentale come, diversamente da quanto asserito dal giudicante di prime cure, il negozio da cui originava la comunione convenzionale era rappresentato dalla società di fatto - verbalmente costituita dai Parenti - dal cui esercizio comune proveniva il denaro utilizzato per l'acquisto dei diversi beni immobili.1.8. Con la sentenza quivi impugnata n. 1606/2016, la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello principale proposto da Parenti Fabrizio per violazione dell'art. 82 c.p.c. e, al contempo, rigettava il gravame incidentale da questi spiegato, ritenendo le argomentazioni ivi contenute inconsistenti ed inconferenti, non avendo le stesse contrastato il punto decisivo della sentenza impugnata, e cioè l'assenza di un contratto scritto, previsto dall'art. 1350, n.3, c.c. a pena di nullità.

Sul punto, concludeva la Corte, l'esistenza di un negozio di accertamento stipulato per iscritto non può sopperire alla carenza del contratto originario per il quale sia prevista la forma scritta ad substantiam.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Parenti Fabrizio sulla base di due motivi. 2.1. Parenti Luciana e Parenti Adolfo hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. 2.2. Anche Pier Luigi Parenti e Francesca Parenti hanno resistito con controricorso. 2.3. In prossimità dell'udienza, Parenti Luciana e Parenti Adolfo depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., dovendosi applicare l'orientamento sostenuto da questa Corte secondo cui: "la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, quinto comma, c.p.c, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c., la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'il settembre 2012" (Cass. civ., 11.05.2018, n. 11439). 1.1. Nella specie, l'appello principale - poi dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per violazione dell'art. 82 c.p.c. - avverso la sentenza del Tribunale di Lucca è stato notificato in data 21.12.2011, e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato art. 348 ter c.p.c.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'error in iudicando conseguente all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito dichiarato la natura accertativa delle scritture private senza, tuttavia, considerare che i beni immobili risultavano, fin dall'origine, compresi nel patrimonio della famiglia Parenti dal quale non sarebbero usciti se non per intestazione fittizia; per tale ragione, non sarebbe stato necessario alcun atto di accertamento avente forma scritta.

La Corte di merito avrebbe, quindi, omesso di accertare che esisteva una comunione di fatto, dimostrata dall'esistenza di tutti quanti gli elementi necessari a tal fine: il fondo comune, l'alea comune nei guadagni e nelle perdite e l'affectio societatis. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La Corte di merito, nel rigettare il gravame incidentale, ha dato debitamente conto del percorso logico-giuridico seguito, ritenendo, in ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 1350, n. 3, c.c., di confermare l'orientamento espresso dal giudicante di prime cure relativo alla nullità delle scritture private del 12.11.1955 e del 2.05.1968 per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam, addivenendo alla conclusione che le stesse integrassero non già negozi costitutivi di comunione, bensì meri negozi di accertamento, in quanto tali inidonei a sostituire il titolo costitutivo (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.

III, 18.06.2003, n. 9687). 2.3. L'estraneità della censura in esame al paradigma applicativo della previsione normativa di cui all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. risulta, quindi, evidente. 2.4. Come noto, l'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.

Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761;Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745;). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). 2.5. Ebbene, alla luce della cornice giurisprudenziale sopra citata, se ne deduce chiaramente come, nel caso in esame, la Corte territoriale abbia puntualmente preso in considerazione il fatto storico rappresentato dalla natura delle due scritture private fondanti la domanda originariamente proposta - pervenendo alla conclusione che si trattava, stante il difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, non già di negozi costitutivi di comunione, bensì di meri negozi di accertamento - con la conseguenza che la doglianza sollevata da parte ricorrente si sostanzia in argomentazioni difensive unicamente finalizzate ad ottenere un'inammissibile rivisitazione del ragionamento decisorio debitamente motivato dalla Corte d'appello adita.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'error in procedendo derivante dalla mancata istruttoria come conseguenza dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, in quanto le scritture private conterrebbero, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'identificazione dei beni e, pertanto, sarebbe stata necessaria la nomina del CTU per individuare i cespiti esistenti nel patrimonio da dividere. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui l'accertamento della determinatezza dell'oggetto del negozio è affidata al giudice di merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione offerta sia priva di contenuto (Cass. civ., Sez. 1, 01/03/2007, n. 4849). 3.3.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, richiamando l'orientamento espresso sul punto dal giudicante di prime cure, ha dato debitamente conto delle argomentazioni a sostengo della statuizione di indeterminatezza ed assoluta indeterminabilità dell'oggetto delle scritture private del 12.11.1955 e del 2.05.1968, rilevando come, dall'esame puntuale delle stesse, non potessero, neppure approssimativamente, individuarsi gli immobili oggetto dell'asserita comunione convenzionale.3.4. Risulta, quindi, ancora una volta evidente come parte ricorrente, mediante la formulazione del motivo in esame, persegua la finalità di mettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, sottratto, in quanto tale, al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (Cass. civ., sez.

VI, 06.04.2011, n. 7921). 3.5. Giova, in ogni caso, sottolineare, ad ulteriore riprova della natura inammissibile del motivo de quo, il carattere apodittico e generico della doglianza in esame per essersi parte ricorrente limitata a contestare l'apprezzamento dei fatti, proponendo una versione alternativa, inammissibile in sede di legittimità. (q/ 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 4.2. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti Parenti Pierluigi e Parenti Francesca, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4700,00, di cui C 200,00 per esborsi, e nei confronti degli altri controricorrenti nella misura di C 5700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,