Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23427/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows delay claim against Ministry of Justice, ruling incomplete document submission does not justify dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23427/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by Petrino and Vorrasi against the Court of Appeal's dismissal of their claim for equitable compensation due to excessive procedural duration. The appellants argued that the lower court erred by rejecting their request solely because they had not submitted complete copies of underlying case files, despite having deposited sufficient documents to establish the timeline. The court held that once the lower court ordered the acquisition of all relevant files, it could not dismiss the claim based on incomplete production but must evaluate the duration based on the available evidence, thereby overturning the dismissal and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The appellate court cannot dismiss a claim for equitable compensation due to excessive procedural duration solely because the applicant has not submitted complete copies of underlying case files, provided sufficient documents exist to establish the timeline; the court must examine the produced acts to evaluate the duration.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation claim excessive procedural duration incomplete document submission appellate court dismissal remand to lower court documenti mancanti spese di ripristino calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
artt. 115 c.p
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29139/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30918-2019 proposto da: PETRINO FRANCESCO, VORRASI MAGDA ELEONORA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato MARINA FLOCCO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in UL--- n n r\2\ 02 0 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 307 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

49. R.G. 30918/2019 PREMESSO CHE Francesco Petrino e Magda Eleonora Vorrasi ricorrono in cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro 9 marzo 2019, n. 1816, che ha rigettato il loro ricorso per equa riparazione del danno causato dall'irragionevole durata di due procedimenti di esecuzione forzata incardinati presso il Tribunale di Melfi perché "i ricorrenti non hanno depositato la copia completa degli atti dei giudizi presupposti", omissione probatoria che ha "determinato l'impossibilità di ritenere provato, in punto di fatto, quanto sostenuto nel ricorso".

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.": la Corte d'appello non ha considerato che i ricorrenti hanno comunque provveduto a depositare tutti i documenti in loro possesso, nei termini indicati dalla Corte, documenti "più che sufficienti a inquadrare le date di inizio delle procedure esecutive", procedure esecutive non ancora estinte al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, senza contare che il Ministero, costituendosi in giudizio, non ha contestato la ricostruzione fattuale dei ricorrenti.

Il motivo è fondato. La Corte d'appello, che aveva disposto d'ufficio l'acquisizione degli atti dei processi presupposti, invitando anche i ricorrenti alla relativa produzione, non poteva rigettare la domanda solo perché "i ricorrenti non hanno depositato la copia completa degli atti dei giudizi presupposti". A fronte del deposito, comunque, di atti dei processi presupposti (atti che i ricorrenti hanno elencato alle pagine 3-4 del ricorso), la Corte, che aveva ordinato l'acquisizione di tutti gli atti dei processi presupposti, doveva esaminare gli atti prodotti e sulla base di essi valutare la durata dei processi, senza potere, solo perché incompleta la produzione, rigettare la domanda.

2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, impregiudicata la questione della fondatezza della domanda di equa riparazione, alla Corte d'appello di Catanzaro; il giudice di rinvio dovrà anche considerare che i ricorrenti hanno rivestito la qualità di debitori esecutati nei processi presupposti e che al riguardo, secondo questa Corte, "nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l'irragionevole durata del processo, preordinato, invece, all'esclusivo interesse del creditore; ne consegue che, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, egli ha l'onere di allegare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari oneri probatori gravanti sulla parte attrice" (così, da ultimo, Cass.29139/2019). Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. Così deciso in Roma, n