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Ordinanza — n. 23354/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refugee claim by remitting case due to lack of specific vulnerability comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23354/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's decision to reject the Bangladeshi applicant's refugee claim based on credibility issues. The applicant argued that the Tribunal failed to conduct a required case-by-case comparison of living conditions between Bangladesh and Italy to assess vulnerability. The court agreed, ruling that credibility alone cannot exclude vulnerability and that the Tribunal's reasoning was merely apparent without concrete analysis.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998; Art. 8, d.lgs. 25/2008: Credibility of declarations is not sufficient to exclude vulnerability; a specific case-by-case comparison of living conditions between the country of origin and the host country is mandatory for assessing protection needs.

Parole chiave

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refugee status recognition vulnerability assessment credibility of declarations case-by-case comparison subordinate protection apparent reasoning remittal to lower court protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il Tribunale si è limitato ad affermare che "la scarsa credibilità del ricorrente induce a ritenere non dimostrata l'esistenza di particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998".
Art. 8, d.lgs. 25/2008
art. 370 c.p
L'intimato Ministero dell'interno si è costituito, decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c., "al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza".

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4455/2018
Cass. n. 16122/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22176-2019 proposto da: MASUD MD MASUD MOLLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. 5293/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato illi6/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

50. R.G. 22176/2019 PREMESSO CHE 1. Masud Md Masud Molla, cittadino del Bangladesh, adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione c.d. sussidiaria ovvero di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per il timore di essere perseguitato o comunque di essere soggetto a ritorsioni da parte dei sostenitori del partito Awami League, essendo stato membro del partito BNP. Il Tribunale, con decreto 16 giugno 2019, n. 5293, ha rigettato il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Venezia propone ricorso per cassazione Masud Md Masud Molla. L'intimato Ministero dell'interno si è costituito, decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c., "al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza". CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 5 d.lgs. 28671998, 32, comma 3, e 8 d.lgs. 25/2008: secondo la Corte di cassazione (in particolare la pronuncia n. 4455/2018) è vulnerabilità da tutelare la richiesta di non rientrare nel proprio paese quanto il contesto socio-politico- culturale espone il richiedente a una significativa compromissione dei diritti umani fondamentali, così che è necessaria una valutazione caso per caso, preordinata alla comparazione delle condizioni di vita nel paese di origine con quelle del paese che lo ospita, comparazione che non è stata effettuata dal Tribunale.Il motivo è fondato.

Il Tribunale si è limitato ad affermare che "la scarsa credibilità del ricorrente induce a ritenere non dimostrata l'esistenza di particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998". Secondo l'orientamento di questa Corte cui il Collegio aderisce, la non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente non è elemento sufficiente per escludere la situazione di vulnerabilità del medesimo (cfr. Cass. 16122/2020). Il giudizio di comparazione, poi, è argomentato dal Tribunale con affermazioni generiche prive di riferimento alla situazione concreta del ricorrente ("in assenza di una situazione di vulnerabilità non può essere considerata determinante l'integrazione sociale nel nostro paese, fermo restando che, in ogni caso, la documentazione prodotta dal ricorrente non pare atta a consentire il riconoscimento della tutela in questione, neppure nel confronto con la situazione propria del ricorrente nel paese d'origine"), così che la motivazione del provvedimento è da ritenersi meramente apparente.

2. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Venezia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezi seconda civile, in data 3 no