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Ordinanza — n. 23353/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate dismissal for lack of representation, ordering cure under Art. 182 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23353/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the first ground regarding the interpretation of the power of attorney, ruling that such matters fall to the trial judge. However, it found the second ground valid, holding that the appellate court erred by declaring the appeal inadmissible without first inviting the client to cure the representation defect. Consequently, the appeal was allowed in part, and the lower court's decision was quashed with remand.

Regesto Legislator

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Art. 182 c.p.c.; Art. 46 comma 2 I. n. 69 del 2009: When a defect in representation is found, the court must invite the party to cure it before declaring the appeal inadmissible.

Parole chiave

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representation defect cure of defect power of attorney ad litem mandate procedural representation art 182 cpc quashing decision rappresentanza valida

Disposizioni normative citate

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Art. 182 c.p.c.
Con la seconda doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato il disposto dell'art. 182 c.p.c. dichiarando l'inammissibilità del ricorso senza aver previamente sollecitato la parte a sanare il vizio di rappresentanza.
Art. 46 comma 2 I. n. 69 del 2009
182 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46„ comma 2, I.
art. 182 c.p
Con la seconda doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato il disposto dell'art. 182 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11326/2004
Cass. 4864/2007
11326/2004, Cass. 4864/2007).
Cass. n. 10885/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25226-2018 proposto da: ARCERI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- Q_ avverso il decreto n. cronol. 636/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; / RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig.

Arceri ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'Appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile instaurato il 19 giugno dei 1992 dinnanzi alla Pretura Civile di Roma e concluso dal Tribunale di Roma il 24 febbraio 2012. La Corte distrettuale ha rilevato un difetto di rappresentanza in capo ai professionista che aveva sottoscritto il ricorso, avvocato Nicola Stanìscia, evidenziando come la procura ad litem fosse stata rilasciata non a lui bensì all'avvocatessa Gina Tralicci.

Il ricorrente censura il decreto n. 354/2018 con un solo motivo - riferito ai vizio di violazione di legge (in rubrica si menzionano gli artt. 83 e 85 c.p.c., ma nel corpo del motivo si richiama anche l'articolo 182 c,p.c.) - svolgendo due distinte doglianze. Con la prima doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nei non rilevare come dai ricorso emergesse il conferimento di un mandato ad litem tanto all' avvocato Staniscia quanto all'avvocatessa Tralicci; quanto a! primo, si argomenta che l'avvocato Staniscia, sottoscrittore del ricorso, risultava indicato quale difensore nell'epigrafe del ricorso introduttivo; quanto alla seconda, si argomenta che la sottoscrizione apposta dall'avvocatessa Tralicci per autentica del mandato a lei stessa rilasciato a margine del ricorso valeva anche come sottoscrizione del medesimo ricorso da parte di costei.

Con la seconda doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato il disposto dell'art. 182 c.p.c. dichiarando l'inammissibilità del ricorso senza aver previamente sollecitato la parte a sanare il vizio di rappresentanza. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dei ricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020. La prima doglianza sviluppata dal ricorrente - relativa all'errore in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel non rilevare come il sig. Arceri avesse conferito il mandato ad litem tanto all'avvo Tralicci quanto ali' avvocatessa Staniscia - è inammissibile, in quanto attiene all'interpretazione del mandato ad litem e, più specificamente, all'individuazione dei soggetto (avvocato Tralicci o avvocatessa Staniscia o entrambi) a cui il sig.

Arceri, sottoscrivendo il mandato steso a margine del ricorso, intendesse attribuire il potere di rappresentanza in giudizio; va allora richiamato, al riguardo, il costante orientamento di questa Corte secondo cui la procura ad litem va interpretata, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, dal giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza dei risultato interpretativo raggiunto (Cass. 11326/2004, Cass. 4864/2007). E' invece fondata la denuncia di violazione di legge svolta dal ricorrente in relazione al disposto dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46„ comma 2, I. n. 69 del 2009, alla cui stregua il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria (assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali) anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (in termini, Cass. n. 10885/2018).

La Corte d'Appello, dopo aver rilevato il difetto di rappresentanza processuale del sig. Arceri ha dunque errato nel dichiarare inammissibile il ricorso di costui senza invitarlo a sanare tale vizio. Il ricorso va quindi accolto ne suddetti termini ed il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia anche per la regolazione deile spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Ro