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Decreto — n. 23341/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23341/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23341/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: COLAVERO KATIA, in proprio e quale esercente le potestà sul figlio GALLI ALESSIO, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA FRASCHETTI; - ricorrenti - Contro GALLI TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO MAZZOLAI; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 166/2017 pubblicata in data 8 marzo 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da COLAVERO KATIA, GALLI ALESSIO, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23341/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 166/2017 pubblicata in data 8 marzo 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da COLAVERO KATIA, GALLI ALESSIO, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento revoca del gratuito patrocinio condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: COLAVERO KATIA, in proprio e quale esercente le potestà sul figlio GALLI ALESSIO, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA FRASCHETTI; - ricorrenti - Contro GALLI TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO MAZZOLAI; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 166/2017 pubblicata in data 8 marzo 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da COLAVERO KATIA, GALLI ALESSIO, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 84/2021 RG 11500-2017 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il ,9 Agosto 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola CORTE DI CASSAZIONEO. DEPOSil'ATO Rom