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Sentenza — n. 23334/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 23334/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23334/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA 'sul ricorso 7490-2016 proposto da: CIAMPA MARIA ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA .4, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA MONTILLO, rappresentata _e difesa dall'avvocato MASSIMO CARLINO; - ricorrente - contro .TARANTINO COSIMO ROLANDO, DE FRANCO CARMELA; - intimati. - avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza. del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p; Sentenza — n. 23334/2021 — snciv · Corte di Cassazione: I due motivi di ricorso per cassazione sono riferiti, il primo, al vizio di omesso esame di fatto decisivo, indicato nella certificazione amministrativa attestante la natura pubblica della Strada Provinciale 129 e la natura privata, ad uso pubblico, della via Benagiano (così denominata in epoca successiva all'acquisto della ricorrente) e, il secondo, al vizio di omesso esame delle risultanze istruttorie, con conseguente mera apparenza, ai sensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., della motivazione della sentenza. I sigg. Cosimo Rolando Tarantino e Carmela De Franco non hanno espletato attività difensive in questa sede.

Parole chiave

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prova della proprietà acquisto di proprietà fondiaria confine particellare proprietà fondiaria agricola diritto fondiario contratto di possesso

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c., la sig.ra Maria Addolorata Ciampa denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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Testo completo

la seguente SENTENZA 'sul ricorso 7490-2016 proposto da: CIAMPA MARIA ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA .4, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA MONTILLO, rappresentata _e difesa dall'avvocato MASSIMO CARLINO; - ricorrente - contro .TARANTINO COSIMO ROLANDO, DE FRANCO CARMELA; - intimati. - avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza. del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUCIO CAPASSO che ha concluso pe l'inammissibilità del ricorso e a seguire infondato; udito l'Avvocato .Raffaella Quintana con delega dell'avv. Massimo Carlino che si riporta agli atti depositati; FATTI DI CAUSA La sig.ra Maria i\ddolorata Ciampa ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Lecce che, confermando la pronuncia del tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò, ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti dei coniugi Cosimo Rolando Tarantino e Carmela De Franco per sentire accertare e dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in agro di Nardò, Contrada Pagani, in Catasto Terreni al foglio 123, particelle 684 e 685 (derivanti dal frazionamento dell'originaria particella 89), confinante con proprietà Zacchino, con altra proprietà degli appellati e con via pubblica, quest'ultima identificata dall'attrice con la Strada Provinciale 129, denominata anche via S. Caterina.

L'attrice - sulla premessa di aver acquistato il suddetto terreno dai menzionati sig.ri Tarantino e De Franco con atto pubblico del 13.7.83 e sul rilievo che l' originaria particella 89, in proprietà dei venditori, aveva forma rettangolare ed era delimitata, su due lati opposti, da due strade parallele, ossia la suddetta Strada Provinciale 129 e la strada privata ad uso pubblico denominata via Benagiano - sosteneva che la porzione della particella 89 da lei acquistata (catastalmente identificata, a seguito del frazionamento della particella 89, con le particelle 684 e 685) andava identificata, in base al contratto di compravendita, in quella confinante con la Strada Provinciale 129 e non in quella confinante con la via Benagiano, come invece preteso dai sigg.

Tarantino e De Franco sulla base di risultanze catastali derivanti, a dire della stessa attrice, da un errore compiuto nella registrazione del frazionamento in catasto. La corte di appello ha disatteso la tesi dell'attrice ritenendo che ella, come già affermato dal primo giudice, non avesse offerto la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. In proposito la corte salentina ha argomentato, per un verso, che tanto la Strada Provinciale 129 quanto la via Benagiano erano "aree di uso pubblico"; per altro verso, che la prova testimoniale volta a identificare la porzione dell' originaria particella 89 nel cui possesso la sig.ra Ciampa era stata concretamente immessa in base al suddetto contratto del 1983 non aveva offerto risultanze concludenti.

I due motivi di ricorso per cassazione sono riferiti, il primo, al vizio di omesso esame di fatto decisivo, indicato nella certificazione amministrativa attestante la natura pubblica della Strada Provinciale 129 e la natura privata, ad uso pubblico, della via Benagiano (così denominata in epoca successiva all'acquisto della ricorrente) e, il secondo, al vizio di omesso esame delle risultanze istruttorie, con conseguente mera apparenza, ai sensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., della motivazione della sentenza. I sigg. Cosimo Rolando Tarantino e Carmela De Franco non hanno espletato attività difensive in questa sede.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 19 novembre 2020, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., la sig.ra Maria Addolorata Ciampa denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. In particolare la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle certificazioni rilasciate dalla Provincia di Fecce e dal Comune di Nardò in ordine alla classificazione della Strada S. Caterina (o Strada provinciale 129) come "pubblica" e, più precisamente, come strada comunale prima del 1960, come strada provinciale da tale anno (giusta decreto ministeriale n. 2793/1960) e fino all'anno 2005 e, infine, nuovamente come strada comunale dopo il 2005.

Secondo la ricorrente l'esame di tali risultanze documentali avrebbe imposto una interpretazione del contratto di compravendita del 1983 nel senso di individuare la porzione dell' originaria particella 89 oggetto di trasferimento - in quanto definita «confinante con Via pubblica» - in quella confinante con la Strada S. Caterina. 11 motivo è inammissibile perché il fatto di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame - la natura pubblica della Strada S. Caterina - è privo di decisività. L'oggetto della controversia, infatti, non è la natura giuridica della Strada S. Caterina ma è il senso da attribuire, ai fini della interpretazione del titolo di acquisto della odierna ricorrente, all'espressione "Via pubblica" contenta nel rogito di trasferimento.

La corte di appello ha interpretato la scheda negoziale ritenendo che le parti non avessero inteso dare alla espressione "Via pubblica" il suo significato, tecnico-giuridico, di strada in proprietà di un ente pubblico territoriale, ma avessero invece inteso riferirsi alla nozione, atecnica e generica, di strada aperta al pubblico passaggio, indipendentemente dalla proprietà, pubblica o privata, dell'area ove la sede stradale insiste. Tale interpretazione del contratto di compravendita del 1983 non è stata censurata dalla ricorrente mediante la denuncia di una violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale; donde l'irrilevanza del fatto di cui si denuncia l'omesso esame con il primo motivo di ricorso, che va pertanto disatteso.

Con il secondo motivo di ricorso, la sig.ra Ciampa deduce l'omesso esame di risultanze istruttorie e, con riferimento all'art. 132 n. 4 c.p.c., la violazione di legge per grave anomalia motivazionale della sentenza. La corte d'appello, a detta di parte ricorrente, sorvolerebbe su parti importanti delle dichiarazioni rese dai testimoni, ne estrapolerebbe frammenti, non chiarirebbe per quali ragioni certe deposizioni non siano ritenute probanti, rendendo difficile comprendere le ragioni del convincimento del giudice. Il motivo non può trovare accoglimento.

L'impugnata sentenza esamina le risultanze testimoniali acquisite in primo grado e ne trae conclusioni conformi a quelle del tribunale; la doglianza relativa all'apprezzamento dell'attendibilità dei testi e del contenuto delle deposizioni si risolve, pertanto, in una censura di merito, non scrutinabile in questa sede di legittimità. Del pari va disattesa la doglianza circa l'inesistenza/apparenza della motivazione, la quale, come chiarito in Cass. n. 27112/2018 sussiste solo quando - e non questo il caso - non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.

Cass. ord. n. 3819/2020). Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è luogo a regolazione di spese, in assenza di attività difensiva degli intimati Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Ro