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Ordinanza — n. 23299/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant before the chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23299/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished without ruling on costs because the appellant voluntarily withdrew the request before the chamber hearing. The appellant, Antonio Ramondo, submitted a withdrawal act signed by both the client and his lawyer, which was accepted by the opposing party, Lauro Dario and others. The court ruled that these procedural requirements met the conditions for extinguishing the case under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 390, comma 3; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished without a decision on costs if the appellant withdraws the request before the chamber hearing, provided the withdrawal is signed by the party and their lawyer and accepted by the opposing party.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings acceptance by opposing party pre-hearing withdrawal no costs ruling rinuncia al diritto revoca dell'opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
RITENUTO CHE: La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Art. 391 cod. proc. civ.
Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., stante l'intervenuta accettazione.
art. 390 cod. proc. civ
In prossimità dell'udienza del 21 aprile, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa accettazione.
art. 391 cod. proc. civ
Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., stante l'intervenuta accettazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22885-2016 proposto da: RAMONDO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'avv.to LEANDRO TRAVERSA che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro LAURO DARIO, GI RO SAS , FAVA SANDRO, GEL SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LIO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 930/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; Ric. 2016 n.22885 sez. S2 - ud.21/04/2021 fr RILEVATO CHE: Antonio Ramondo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo. In prossimità dell'udienza del 21 aprile, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa accettazione. RITENUTO CHE: La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., stante l'intervenuta accettazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 21 aprile 2021. IL P ESIDENTE Sergi o