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Ordinanza — n. 23298/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer fee appeal, upholding lower court's assessment of professional services rendered.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23298/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Monia Capitani against the lower court's dismissal of her opposition to a debt order. The appellant argued that the judge failed to examine specific facts and that the fee calculation was excessive, but the court found these grievances lacked merit. Consequently, the decision was upheld, and the appellant was ordered to pay the opposing lawyer's costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine the merits of a case when the lower court's decision is based on a correct assessment of evidence and professional fees, as the appellant's arguments regarding omitted facts and fee duplication are insufficient to prove a violation of procedural rules.

Parole chiave

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lawyer fee assessment civil procedure appeal omission of facts professional services costs of litigation judicial review tariffa forense ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del dPR 115/2012
Art. 13 comma 1 bis dPR 115/2012
art 2237 cod. civ
Con la seconda ragicre di doglianza la Capitani deduce vicft.zAn( 621-3 art 2237 cod. civ., in quanto il Tribunale romagnolo rar hi cors da!ra:o numerosi errori della pr.ma sentenza da lei segnalati e ne' n ha r --.er-uto ch:! revoca del mandato sia ntervenuta ben prima della redaztne -.zrr:parsa risposta.
art 116 cod. proc. civ
ccncru le (ledo: violazione della norma ez art 116 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28716-2016 proposto da: CAPITANI MONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G PISANELLI 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CIUFFOLINI; - ricorrente - contro PECCI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato PAOLOCANEPUCCIA, rappresenta tgelf e dica-rÚkg l'avvocato SIMONA PRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1208/2016 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 04/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.

SERGIO GORJAN; Fatti di causa Luigi Pecci ebbe a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo nei conf~cni d Me - Capitani per l'importo di C 4.077,73 a titolo di compenso l'ope professionale di avvocato prestata in favore della cliente e svolta 'n reazione - lite giudiziale proposta contro la Capitani dal Condominio, in al aoita La Capitani propose opposizione e, resistendo il Pecci, il Gldice. di 'ace di R;r - ebbe a rigettare l'opposizione svolta e confermare il pro n.,veciirleitn 7ionitdi . opposto. La Capitani propose gravame avanti il Tribunale di rim n' ., e, semp , resistendo il Pecci, rigettò l'impugnazione e gravò l'appefante, 0 ti che spese di lite, anche di somma ex art 96 comma 3 cod. proc.

Osservava il Giudice romagnolo come in causa risultava orcvatc Cle la CapìI si rivolse all'avv. Pecci, non solo, per avere un parere circa l'atto inti Ditttivo giudizio ricevuto dal suo Condominio, ma anche per resisi:fare il con la conseguente pred sposizione della comparsa di rispos ,la. Inoltre il Giudice d'appello rimarcava come il professionis:a provate aver svolto con diligenza l'incarico affidato sino al recess3 della cliente, fonda.: sulla mera divergenza di vedute circa la linea difensiva da se3uir? e corrIE. compenso chiesto era nei limiti di tariffa e congruo r'soeU:

Limpe ,;, professionale provatamente profuso. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassaziene N'io la Capii,: articolando quattro motivi di censura. Ha resistito con controricorso l'avv. Luigi Pecci, che ha , -)Li-e - difensiva. Ragioni della decisione u)( Il ricorso proposto dalla Capitani va rigettato in quanto d ':rdé-imen . giuridico.Con la prima ragione di doglianza la ricorrente deduce onessc e3amc di h: decisivo, ex ad 360 n° 5 cod. proc. civ., individirauo celia marca - considerazione da parte del Giudice d'appe lo delle sue rii'ese n r: one E valutazione delle prove acquisite in causa.

In effetti l'argomentazione critica sviluppata nel mezzo d'iu - pug ya:iore denunziato omesso esame di fatto storico, si compercLa in cPildrEto contestazione della valJtazione dei dati probatori acqusi:i n c::usa se _ l'individuazione del necessario fatto storico non esaminato dal Giud::: ri -nine! Consegue l'inannmissibi ità della censura poiché, nerrirreno ir- =::!;! ..-atto configura il vizio denunziato in ragione dell'argomento cieco svilupparci. Con la seconda ragicre di doglianza la Capitani deduce vicft.zAn( 621-3 art 2237 cod. civ., in quanto il Tribunale romagnolo rar hi cors da!ra:o numerosi errori della pr.ma sentenza da lei segnalati e ne' n ha r --.er-uto ch:! revoca del mandato sia ntervenuta ben prima della redaztne -.zrr:parsa risposta.

Con la terza doglianza la ricorrente segnala violazione dele ronne < art 2C3! cod. civ. ed ad 116 cod. proc. civ., nonché omesso eS3in1e motivazione su punto decisivo della controversia, poiché il GilJUC.' malamente apprezzato i risultato delle testimonianze assu. -te io llsa • non rilevato la pur segnalata presenza di duplicazione delle vo di ai- p.:1 a aer::l opinata dall'Ordine professionale; ha ritenuta tardiva la su2 la quantificazione dell'ammontare del compenso, benché quesic i a Drop::: avanti il Giudice di Pace. Le due su ricordate censure possono esser trattate unitariarrer,U. r )sto :1 ; attingono la medesima questione, ossia la valutazione cle3li eli,:ne dl p acquisiti in atti, e soro l'Jna inammissibile e l'altra priva di tanca n _r Difatti la censura afferente la violazione del disposto eY jrt 2:: 7 ,:od. compendia nell'apodittica affermazione che a revoca del ITanclE:c professior intervenne prima che l'avv.

Pecci confezionasse la compa d c :tuz 311e:giudizio e che erroneame.nte il Giudice riminese ha ritenuto_ i 1ontra at - richiamato all'uopo il mandato apposto a margine di :Etto z ti) :ori a s( sottoscrizione. Dunque il denunziato vizio di violazione di regola g uridica i icluce riproposizione, per giunta in modo apodittico, delia p -oplE tE":i JieriE puntualmente e motivatamente disattesa dal Giudice d'appello senta ,in eFfeU:'. confronto con l'argomentazione da questo spesa bei so! ce -ip-e statuizione. Il terzo mezzo d'impugrazione s'articola in più profili, sen , Dre ò afleerii contestazione circa il merito dell'apprezzamento svolto dal Tritu ee n rdin compendio probatorio.

Difatti la Capitani in ZiE con il contestare l'apprezzarne T o J€ i il titc prove orali assunte in causa, argomentando circa la ne sEitIi pt vlegid diversa fonte rispetto a quella ritenuta più affidabile dal T -ilcun.11:_, n ciò configura il vizio di legge dedotto, posto che il Giudice d'appello ra ou -tualmen motivato la sua scelta proprio sulla scorta del suo prucenle al)prezzamen siccome previsto ex art 116 cod. proc. civ. Circa la duplicazione di voci nella parcella, opinata dall'Crdire Hr1U3si)i-lale, ricorrente non specifica mai, con chiarezza, quali voci furono Oile • necessario a fronte dell'asseverazione operata dall'Ord ,ne. orileslonale _ assicura di certo la foi-male correttezza rispetto ai para -ne:r decl I a forar sicché la censura pecca di non autosufficienza.

Pare di capire che le voci duplicate siano quelle afferent e" C )1 swi:aiDn, pag. 13 - distinte tre l'incontro teso alla formulazione di L n pa e e e l'inco..1: finalizzato alla predispos zione della difesa in giudizio, ma a i gu._,ircle; i r.bur ha accertato che più Liro no gli incontri tra l'avvocato Pecci e la ol te, anche la formulazione di so i pareri, sicché nemmeno in concrete. ccncru le (ledo: violazione della norma ez art 116 cod. proc. civ. ovvero il di'etto Ii To:ik'azio .11 Quanto infine alla rioroposizione della questione affereme la conte3ta:Lione merito della liquidazione operata in parcella, ritenuta tarcii ,./a pc;crié s;vpIta s con l'atto d'appello, l'argomento critico svolto nel mezzo 11.1;1.1-z ore risolve, non già, nella specifica indicazione del quando e -,311" e L: sottoposta al Giudice di Pace, bensì nell'&aborazione ci r. cus- ioie propria linea difensiva dalla quale poter desumere che, sin dail'a' ,vp del a lite, quantificazione del compenso venne contestata anche con r ,21,37ic ne param .:!: del valore da attribuire illa lite condominiale ai fini dell'apr, icaz.pne lega ta-it forense corrispettiva.

Con il quarto ed ultimo mezzo d'impugnazione la Capitani 1 -nen :iene : disposto ex ad 96 comma 3 cod. proc. civ. in quanto I r-bunah, a di fuori i parametri di detta nc,rrra ebbe a condannarla a pagare somrn Le tito[:) Pecci. La censura si compencrii nell'apodittica con,:estazione dellE stat ,ii1cina. a:Iorrn al riguardo dal GiucLce d'appello e puntualmente motivalré, :on I rirro natura eminentemente causidica della lite promossa dalla Cpitar i. Quindi la censura mossa risulta fondata sulla mer3 cont2s,':a2icri€ valutazione fatta dal Giudice d'appello con sollecitazione, a e u: -!si:F.

Corte legittimità di proceder ac inammissibile esame circa il mer'to delL .:u.1.-st!oi e Al rigetto del ricorso proposto dalla Capitani segue la sua ctidar:ii- a verso l'avv. Pecci delle spese di questo giudizio di leTttirr,ità. icu date in 2.000,00 di cui C :200,00 per esborsi, oltre accessori ci 'e.A:2 forfetario secondo tariffa forense come precisato in dispos tifo. Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni per i pac anenti. (1:1 , u Ieri() contributo unificato. P. Q. M.Rigetta il ricorso e coidéinna la ricorrente a rifondere al P:-2 ,1Z.i e s-re di que; giudizio di legittimità, licuidate in C 2.000,00 oltre accessa i d I,_cge e inte - forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'ad 13 comma 1 quater del dPR 115/20 - 2 s alto CE sussistenza dei presupposti per il versamento da 3arte r c,Drreil dell'ulteriore importo a :ito -lo di contributo Anificato pari a qi.e o d: ,,Lto pc: - ricorso a norma dell'a -t :3 comma 1 bis dPR 115/02. Così