Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding noise nuisance and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected Gianpaolo Piccolo's cassation appeal against the Second Instance Court of Turin's dismissal of his noise nuisance claim. Piccolo argued the lower court failed to motivate its rejection of his expert report and ignored alleged procedural fraud by the defendants. The court held that the expert report's probative value was within the judges' discretionary assessment and that the refusal to order further inspections was properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 118 c.p.c.: The appellate court's discretionary evaluation of the expert report and refusal to order additional inspections do not constitute procedural nullity or violation of law when properly motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12072-2016 proposto da: PICCOLO GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PORRATI; - ricorrente - contro CHIGLIA ANTONELLA, FARRUGGIA VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA PEGORETTI, ANNA MASSETTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1968/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott.
SERGIO GORJAN; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI Fatti di causa Giampaolo Piccolo evocò avanti il Tribunale di Alessandria Guido Ghiglia, Antonella Ghiglia e Vittorio Farruggia, quale titolari di immobile limitrofo al suo, denunziando immissioni illecite di rumori, fumi ed odori, chiedendo di conseguenza la condanna dei convenuti alla cessazione delle immissioni moleste ed al ristoro del danno patito. Si costituivano i consorti Farruggia-Ghiglia, che contestavano la pretesa avversaria, ed il Tribunale rigettò la domanda.
Il Piccolo propose gravame avverso detta sentenza avanti la Corte d'Appello di Torino, cui resistettero i consorti Farruggia-Ghiglia Antonella Ghiglia anche quale erede del defunto Guido Ghiglia Ad esito della trattazione la Corte subalpina rigettò l'impugnazione, rilevando come l'espletata consulenza tecnica nulla di illecito aveva rilevato; le prove testimoniali assunte non apparivano rilevanti, poiché espressione di valutazioni soggettive, mentre le informazioni, di cui era richiesta l'assunzione, non risultavano decisive ai fini di causa. Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte cisalpina, il Piccolo ha proposto ricorso fondato su unico articolato motivo.
Resistono con controricorso i consorti Ghiglia-Ferruggia. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal Piccolo s'appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato. Con l'unico articolato mezzo di impugnazione il ricorrente deduce vizio di nullità della sentenza resa per difetto di motivazione ex art 132 cod. proc. civ., nonché violazione delle norme ex artt. 2697 e 2712 cod. civ. ed artt. 116 e 118 cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come la Corte subalpina abbia omesso ogni motivazione in relazione alla sua denunzia di frode processuale, avendo i resistenti alterati i / luoghi prima dell'espletamento della disposta consulenza tecnica, che in sede penale aveva dato luogo a procedimento a loro carico.
Quindi il Piccolo rileva come erroneamente il Collegio torinese ebbe a ritenere priva di valenza probatoria la consulenza di parte, da lui commissionata ante causam, nonostante il consulente d'ufficio, visionato il relativo elaborato, ebbe a ritenere i dati rilevati affidabili e genuini, nonché a negare rilevanza al mutamento dei luoghi posto in esser dai resistenti prima dell'espletamento della consulenza, espletata proprio nell'ambito di procedimento per provvedimento d'urgenza avviato subito dopo la notifica della citazione introduttiva, sicché erronea appariva anche il cenno, fatto dalla Corte subalpina, alla necessità di accertare i fatti mediante l'espletamento di procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Infine il ricorrente ha riprodotto nel ricorso le dichiarazioni testimoniali rese e nel presente procedimento ed in sede penale dalle varie persone sentite, nonché passi dell'elaborato peritale, reso dal consulente tecnico d'ufficio, in cui erano richiamati i dati accertati dal suo tecnico ante causam contestando la valutazione di irrilevanza di detti dati probatori formulata dalla Corte di merito. L'articolata censura s'appalesa priva di fondamento in ordine a tutti i profili critici sviluppati. In primo luogo non sussiste la dedotta nullità in relazione all'omessa motivazione circa il procedimento penale pendente a carico dei resistenti per frode processuale, posto che la questione risulta oggetto della specifica richiesta di sospensione del procedimento civile, ex art 295 cod. proc. civ., avanzata dal Piccolo.
Ed al riguardo il Collegio cisalpino ha puntualmente motivato, escludendo l'incidenza del procedimento penale citato sulla presente controversia civile, altra questione risulta essere la valutazione della rilevanza della pendenza di detto procedimento penale nell'ambito del complesso probatorio acquisito in causa, che di certo non configura la nullità dedotta.[i 6 Quanto poi alla violazione delle norme sostanziali in tema probatorio - artt. 2697 e 2712 cod. civ. - all'evidenza il Collegio subalpino non ha violate, nell'adottare la sua decisione, dette regole di diritto.
Difatti il principio che l'onere della prova incombe su chi fa valere in giudizio un suo diritto - nella specie tale soggetto era il Piccolo - risulta osservato posto che la Corte cisalpina ha esaminato il tessuto probatorio acquisito in atti ad istanza delle parti e su tale base ha emessa la sua decisione. Il cenno all'ad 2712 cod. civ. rimane criptico e comunque non decisivo, posto che i consorti Ferruggia-Ghiglia hanno contestato le allegazioni probatorie proposte dal Piccolo, sicché il principio desumibile da detto articolo di legge appare rispettato.
Altra questione appare essere la valenza a fini probatori che la Corte territoriale ha assegnato all'elaborato peritale, confezionato dal consulente di parte mediante attività svolta ante causam, poiché un tanto è valutazione di merito rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, ex artt. 116 cod. proc. civ. Perciò anche l'evocata norma ex art 116 cod. proc. civ appare pienamente osservata dal Collegio cisalpino, in quanto ha puntualmente apprezzato, secondo il proprio prudente apprezzamento, il materiale probatorio acquisito in causa e confermato il giudizio di non ammissibilità circa le prove orali richieste dal Piccolo in quanto i capitoli proposti ritenuti generici e portanti mere valutazioni La contestazione nel merito di detto apprezzamento da parte del Piccolo non configura il vizio dedotto, poiché la norma, indicata siccome violata, impone solo che il Giudice proceda alla motivata valutazione di tutte le prova introdotte in causa, operazione pacificamente fatta dal Collegio cisalpino.
Quanto invece alla violazione del disposto ex art 118 cod. proc. civ., ossia il non aver la Corte territoriale disposto il mezzo istruttorio dell'ispezione, basta osservare come il Giudice d'appello ha puntualmente motivato la sua decisione di non disporre dello strumento istruttorio rimesso alla sua scelta discrezionale - Cass. sez. L n° 2716/98, Cass. sez. 2 n° 13431/07 -, eppertanto non concorre la violazione della norma evocata. In effetti sub specie denunzia di violazione di regole di diritto, il ricorrente propone una rilettura di parte del compendio probatorio assunto in causa, anche ricorrendo a suggestioni mediante richiamo ai procedimenti penali avviati contro i resistenti, come conforto delle sue asserzioni di illecita immutazione dei luoghi ovvero condotte di frode processuale, allo stato prive di ogni riscontro probatorio, come sottolineato dalla Corte territoriale.
Ma detta rilettura con formulazione di ricostruzione logico-fattuale dei dati probatori di causa meramente alternativa rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di merito configura, non già, i vizi di nullità e violazione di regole di diritto denunziate, bensì sollecitazione a questa Corte di legittimità di procedere ad inammissibile valutazione circa il merito della causa. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del Piccolo alla rifusione, verso i consorti Ferruggia-Ghiglia in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, nonché l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei consorti Farruggia-Ghiglia, in solido fra loro, delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'