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Sentenza — n. 23292/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against lower court ruling on property demolition and usucapion defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23292/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Di Trapani and Quattrocchi against the Palermo Court of Appeal's decision denying their demolition claim. The appellants argued the lower court failed to quantify compensation for unauthorized occupation and illegitimate super-elevation, while the respondents successfully invoked usucapion to bar the claim. The court held that the appeal was inadmissible because it did not specify the erroneous interpretative principle or adequately attack the reasoning regarding the retroactive effects of usucapion.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to identify the specific legal principle incorrectly applied or if it does not sufficiently attack the reasoning upon which the lower court based its decision to reject the claim based on usucapion.

Parole chiave

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usucapion defense demolition claim inadmissible appeal property rights retroactive effects permesso di dimora retroattivo retrocessione nell'espropriazione retroattività della legge

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
m 17.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge ex art. 360 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 840 cod. civ.
civ., atteso che la corte d'appello, pur avendo riconosciuto la condotta violativa posta in essere con l'ampliamento del fabbricato ex art. 840 cod.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
21.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric.
art. 1102 cod. civ
art. 378 cod. proc. civ
13.La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Rosalia Di Trapani e Giuseppe Quattrocchi con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod.
art. 360 cod. proc. civ
m 17.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ.
articolo 115 cod. proc. civ
in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ.
articolo 167 cod. proc. civ
69 del 2009 ma costituisce un principio generale in materia processuale come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio onere di immediata contestazione a fronte delle pretese avversarie, espressamente previsto dall'articolo 167 cod. proc. civ.
articolo 840 cod. civ
18.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 840 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3082/1973
Cass. 3082/1973; 8792/2000) era maturata l'usucapione del diritto di proprietà esclusiva sulla stradella, con conseguente rigetto della domanda di rivendica.
Cass. 3152/1998
Cass. 8792/2000
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 7752-2016 proposto da: DI TRAPANI ROSALIA, QUATTROCCHI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ludovisi 36, presso lo studio dell'avvocato Antonio Curatola, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Rispoli; - ricorrenti - contro FANTAUZZO SILVIA RITA MARIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Brancato con studio in Palermo p.zza E.Orlando,33; -controricorrente - N-kA ? D'AUBERT RITA, elettivamente domiciliata in Roma, Vic_ 7)Z L_Lo 5\ presso lo studio dell'avvocato Ma SS4-FRO rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Giaconia; -controricorrente- PROFETA MARIA TERESA, PROFETA VINCENZA, FIORITO GIORGIO, D'AMICO GIUSEPPINA O GIUSEPPA, PROFETA GIUSEPPE ANTONIO, LA MANTIA CLAUDIO, FIORITO GABRIELLA, D'AMICO SILVESTRE, CARDELLA SILVIO, FIORITO MAURIZIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Alberto Gattuccio con studio in Palermo via Libertà n.171; - controricorrenti - nonchè contro COOPERATIVA EDILIZIA DI ASSISTENZA LAVORATORI DI RISPARMIO CEDALCARI SCRL, PASSALACQUA ROSARIA, DI TRAPANI GIUSEPPE, ANSELMI ANDREA, D'AUBERT AGATA, D'AUBERT MARIA ANTONIETTA, D'AUBERT FEDERICO, DI TRAPANI ROSALIA PAOLINA, DI TRAPANI LUIGI, DI TRAPANI MARIA ANNA, DI TRAPANI FILIPPO, DI TRAPANI FRANCESCO, MICELI STEFANO, MICELI VITO, ESPOSITO MARIO, ESPOSITO MARCELLO, ESPOSITO GAETANO, ESPOSITO LUIGI, ESPOSITO ANGELO, PILLITTERI CATERINA, SARDINA BERNARDINO, SCHIRO' GIORGIO, CIRINCIONE ROSA, PASSALACQUA MARIA ANTONIETTA VED.

SUNSERI, SUNSERI ADRIANA, SUNSERI FRANCESCA, SUNSERI GIUSEPPE, MARCHELLO FAUSTO, MARCHELLO ANDREA, DI LIBERTO TERESA, DI LIBERTO SANTINA, DI LIBERTO ANGELA, BIUNDO RICCARDO, MARRA FRANCESCO, MARRA FLAVIO, MARRA MONICA MARIA, MARRA MASSIMO, TAGLIAVIA VINCENZA, TAGLIAVIA SALVATORE, MANNO GAETANO, MANNO MARIA, MANNO FLORIANA, CATANZARO PAOLA MARIA, LI VOLSI ANTONINO, Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -2- VINCIGUERRA ALFREDO, QUATTROCCHI CIRO, QUATTROCCHI ROBERTO, QUATTROCCHI MARIA, QUATTROCCHI MAURIZIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1372/2015 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 21/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Lucia Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Marcello Cecchetti per delega scritta dell'Avvocato Maurizio Giaconia per la controricorrente Rita D'Aubert che ha concluso come in atti e l'Avvocato Alberto Gattuccio per i controricorrenti Gabriella Fiorito e altri che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA 1.11 presente giudizio trae origine dalla domanda di demolizione di quanto illegittimamente realizzato proposta con atto di citazione notificato il 7/6/1978 dai fratelli Ciro e Rosario Di Trapani nei confronti di C.ED.A.L.CA.RI. -Cooperativa Edilizia Assistenza Lavoratori Cassa di Risparmio - s.c.r.l. ( d'ora in poi Cedalcari) avanti al Tribunale di Palermo. 2.Premesso di essere comproprietari di una stradella che congiungeva la via Conigliera (oggi via A.Pecoraro) con la via Sciuti in Palermo, esponevano che, in uno dei tre edifici costruiti al confine con essa, precisamente quello della Cedalcari con ingresso dalla via M.Rapisardi n.65, era stato realizzato un corpo di fabbrica di più piani aggettante sulla stradella, della quale, a vantaggio dello stesso edificio, era stata anche reso impossibile il passaggio, chiedendo la riduzione in pristino dei luoghi a cura e spese della convenuta.

Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -3- 3.La Cedalcari si costituiva eccependo l'intervenuta usucapione della stradella e che comunque le opere realizzate non impedivano l'esercizio del diritto degli attori. 4.Istruita la causa a mezzo di CTU e rimessa al collegio, veniva disposta l'integrazione necessaria del contraddittorio con la chiamata in giudizio di tutti gli assegnatari degli alloggi dello stabile di via Rapisardi n. 65 realizzato dalla Cedalcari.

5. Proseguito il giudizio con i chiamati in causa e più volte interrotto, a seguito del decesso di alcune delle parti in causa, interveniva anche lo scioglimento della Cedalcari con nomina di un procuratore speciale rimasto, tuttavia, contumace. 6.Con la sentenza n. 233 del 2006 il tribunale dichiarava che gli attori ed i convenuti sono, per giusti titoli, comproprietari con altri dell'attuale stradella e che l'eccezione di usucapione era infondata perchè l'ampliamento sovrastante la stradella era stato realizzato nel 1959 e al momento della notifica dell'arro di citazione non era maturato il ventennio. 6.1.Inoltre, il giudice di primo grado riteneva non controverso fra le parti che i corpi di fabbrica realizzati dalla Cedalcari in ampliamento e sovrastanti la stradella non ne impedivano il percorso, a parte la limitazione arrecata dal cancello, e la destinazione originaria, costituendo l'ampliamento un uso consentito al partecipante dall'art. 1102 cod. civ. nei limiti in cui non impedisca l'uso altrui o ne alteri la destinazione. 6.2 n tribunale condannava invece i convenuti a consegnare agli attori la copia delle chiavi per l'apertura dei cancelli che impedivano il libero percorso ed accesso alla stradella, e li condannava in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1500,00 a titolo di indennità per il mancato uso della stradella con rifusione del sessanta per cento delle spese processuali e la compensazione del residuo quaranta per cento.

Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -4- 7.Rosalia Di Trapani, figlia ed erede dell'originario attore Ciro Di Trapani e già costituita in giudizio a seguito del decesso del padre, nonché Giuseppe Quattrocchi, avente causa dei coniugi Giuseppe di Trapani (erede dell'altro originario attore Rosario Di Trapani) e Rosaria Passalaqua, hanno proposto appello in via principale avverso la sentenza di prime cure, denunciando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la comproprietà della stradella in capo ai convenuti e là dove aveva quantificato in soli euro 1500,00 anziché in euro 150.000,00 il pregiudizio economico patito dagli attori per la protratta occupazione del bene.

8. Gli appellati Agata, Maria Antonietta e Federico D'Aubert si costituivano quali eredi di Paolo D'Aubert deducendo il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietari di alcun appartamento dello stabile per avere trasferito le relative quote alla sorella Rita D'Aubert.

9. Quest'ultima appellata pure erede di Paolo D'Aubert si costituiva con autonomo atto ribadendo il difetto di legittimazione passiva e in subordine l'intervenuta usucapione della stradella. 10.Si sono costituiti anche gli appellati Giuseppe di Trapani, Giovanni Fiorito, Giuseppe e Silvestre D'Amico, Claudio La Mantia, Silvio Cardella, Andrea Anselmi proponendo appello incidentale. 11.A seguito di diverse interruzioni il giudizio è stato riassunto e si sono da ultimo costituiti Oro, Roberto, Maria e Maurizio Quattrocchi aventi causa di Giuseppe di Trapani e Rosaria Passalacqua facendo proprie le domande degli appellanti principali, nonché Gabriella, Maurizio e Giorgio Fiorito, questi ultimi tre quali eredi di Giovanni Fiorito.

Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -5- 12.La Corte d'appello di Palermo in riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda di rivendica e quella di risarcimento del danno formulata dagli attori. 12.1.In particolare argomentava che l'eccezione di usucapione aveva esonerato gli attori dalla prova c.d. diabolica della comproprietà della stradella e che all'esito della ctu era risultato evidente che essa era di proprietà indivisa di tutti i proprietari delle porzioni del fondo con essa confinanti , e tale era rimasta, attesa la perpetuità del dominium, indipendentemente dall'uso che i singoli contitolari possono averne conmcretamente fatto. 12.2.Aggiungeva la corte palermitana di non condividere la qualificazione data dal giudice di prime cure in ordine alla qualificazione della costruzione del corpo di fabbrica aggettante sulla stradella comune in termini di 1102 cod. civ.. . 12.3.Tuttavia, ad avviso del giudice d'appello, il tempo trascorso fra la realizzazione dell'opera (pacificamente risalente al 1959) e la chiamata in causa per la necessaria integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di prime cure con ordinanza del 9/3/1984 ed a cui gli attori avevano esteso la domanda, era trascorso un tempo superiore al ventennio sicchè, in forza del principio della c.d. retroattività reale dell'usucapione(cfr.

Cass. 3082/1973; 8792/2000) era maturata l'usucapione del diritto di proprietà esclusiva sulla stradella, con conseguente rigetto della domanda di rivendica. 13.La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Rosalia Di Trapani e Giuseppe Quattrocchi con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., cui resistono con controricorso Gabriella Fiorito, Maurizio Fiorito, Giorgio Fiorito, Silvio Cardella, Giuseppa D'Amico, Silvestre D'Amico, Claudio La Mantia, Giuseppe Antonio Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -6- Profeta, Vincenza Profeta, Maria Teresa Profeta, tutti nella qualità di eredi di Angelo Profeta e Camarda Giovanna.

14. Con altro controricorso resiste Silvia Maria Rita Fantauzzo chiedendo l'accertamento della sua carenza di legittimazione passiva (ma ha interesse, essendo rimasta contumace in appello?).

15. Con altro controricorso resiste Rita D'Aubert. RAGIONI DELLA DECISIONE 16.Con il primo motivo si deduce l'errore sul fatto decisivo e controverso per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.. 16.1.Assumono i ricorrenti che la corte territoriale non aveva considerato che alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio e cioè il 7 giugno 1978 la medesima cooperativa Cedalcari era ancora proprietaria dell'appartamento poi assegnato a Profeta con la conseguenza che la notifica della citazione di primo grado avrebbe dovuto essere considerata valido atto interruttivo del decorso del tempo ai fini dell'usucapione. 16.2.Peraltro, assumono i ricorrenti, che ancora oggi Cedalcari sarebbe proprietaria di porzioni immobiliari nello stabile di via Rapisardi 65 (come acquisito con certificati ipocatastali) e, pertanto, non sarebbe mai maturato, in ogni caso, il decorso del tempo per l'usucapione. 16.3.Precisano, inoltre, i ricorrenti che doveva escludersi la configurabilità di una proprietà da parte dei convenuti ( Cedalcari e suoi aventi causa) sia per giusti titoli che per decorso del tempo in forza di due distinti profili: sia cioè per l'inesistenza di titoli di proprietà della stradella riconducibili a Cedalcari ed aventi causa, sia per l'inesistenza della durata minima di privazione del possesso da parte dei condomini Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -7- assegnatari per il tempo utile per l'acquisto della usucapione della proprietà della strada. 16.4.Con particolare riguardo a questo secondo profilo deducono i ricorrenti la rilevanza dell'atto del 1/6/1979 rogato dal notaio Maniscalco registrato il 20/6/1979 al n. 13.047 a favore di Angelo Profeta e contro la Cedalcari con cui è stato assegnato l'alloggio in Palermo via Rapisardi numero 65 primo piano a sinistra, elevazione soprastante il tunnel. 16.5.Aggiungono i ricorrenti che tale elemento era noto sia alla Cedalcari che al convenuto Profeta con la conseguenza che all'epoca della notifica la cooperativa, semmai in concorso solidale con gli altri assegnatari, era la giusta destinataria della domanda attorea con la conseguenza che gli eventuali atti interruttivi della prescrizione operati nei confronti anche di uno solo, estendono i loro effetti anche nei confronti degli altri solidalmente coinvolti. 16.6.Invocavano altresì l'onere probatorio attenuato in capo all'attore nell'ipotesi in cui la parte convenuta in rivendica formuli a sua volta domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione con l'ulteriore conseguenza che questi ultimi "non avrebbero dovuto, limitarsi alla semplice contestazione del diritto reclamato dagli attori sulla stradella, ma avrebbero dovuto dare rigorosa ed indefettibile prova dell'esistenza e della maturazione del loro diritto e di avere l'uso esclusivo per il tempo necessario per la maturazione della sostenuta usucapione successiva al titolo vantate prodotto dagli attori sulla stessa area. 16.7.11 motivo è inammissibile perché, come eccepito dai controricorrenti, si fonda sull'allegazione di un fatto - l'infondatezza derll'eccezione di usucapione della stradella - che non risulta essere stato considerato nella sentenza Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -8- impugnata, nè in precedenza allegato o eccepito dalla parte che vi aveva interesse; detta circostanza ha come presupposto la produzione di un documento che la parte ricorrente deducente non specifica quando l'avrebbe depositato prima dell'odierno ricorso, nè se e quando era stato oggetto di discussione tra le parti, con la conseguente inammissibilità della censura per come formulata (cfr.

Cass.1435/2013;id.27568/2017; id.16347/2018). 16.8.La sentenza d'appello per contro ha espressamente motivato in relazione all'eccezione di usucapione formulata da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, sulla scorta della deduzione svolta nella memoria di replica depositata dagli attori nel giudizio di primo grado e secondo la quale non era maturato al momento dell'inizio della causa il termine ventennale l'acquisto del diritto di proprietà esclusiva per usucapione. 16.9.Infatti, in quella memoria gli attori avevano replicato all'eccezione dei convenuti sostenendo che non solo per la cooperativa non era maturato, al momento della notifica dell'atto di citazione, nel giugno 1978, il termine ventennale, posto che i lavori di ampliamento erano iniziati nel febbraio 1959, ma neppure per i soci chiamati in causa per l'integrazione del contraddittorio e con i quali la cooperativa edilizia avevano stipulato nel mese di gennaio 1978 e dunque prima della citazione i relativi atti di assegnazione. 16.10.A fronte di detta deduzione, il motivo in esame si fonda sull'assunto nuovo e quindi inammissibile, oltre che contrario a quello in precedenza sostenuto, che la cooperativa era rimasta titolare di un alloggio non ancora assegnato all'atto della notifica della citazione sicchè l'effetto interruttivo prodotto dalla notifica era idoneo ad interrompere il termine per l'usucapione Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -9- con conseguente erroneità della statuizione della corte palermitana. m 17.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ. in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ. nella sua formulazione ante novella del 2009, applicabile ratione temporis al giudizio in esame. 17.1.In particolare si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la corte d'appello per avere ritenuto implicitamente applicabile il principio di non contestazione là dove ha affermato che non era contestata ( dagli appellanti ed oggi ricorrenti nonchè loro danti causa) la circostanza che l'attività di realizzazione delle opere, e quindi l'occupazione esclusiva dell'area comune, risaliva all'inizio del 1959 e che la cessione degli alloggi da parte della Cedalcari ai singoli assegnatari era avvenuta nel gennaio del 1978, prima cioè della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta nei confronti di Cedalcari nel giugno 1978 e della conseguente sua inidoneità ad interrompere la durata del possesso utile ai fini dell'usucapione perché effettuata nei confronti di soggetto passivo non più possessore dello stradello rivendicato. 17.2.

La doglianza è infondata. 17.3.11 principio di non contestazione non è stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento dalla nuova formulazione dell'articolo 115 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009 ma costituisce un principio generale in materia processuale come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio onere di immediata contestazione a fronte delle pretese avversarie, espressamente previsto dall'articolo 167 cod. proc. civ. con riferimento al contenuto della comparsa di risposta ma Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -10- applicabile anche all'attore in rapporto alle domande o eccezioni riconvenzionali formulate nei suoi confronti dal convenuto (cfr.

Cass.12636/2005 con particolare riguardo all'inquadramento sistematico dello stesso; S.U. 761/2002; 442/1968; 2299/2004; 5488/2006). 17.4. Come già osservato nell'ambito del primo motivo l'odierna posizione difensiva assunta dai ricorrenti rispetto all'eccezione di usucapione, è incompatibile con quella da essi esplicitamente assunta nelle fasi di merito del giudizio, con quanto consegue in termini di onere probatorio, e non può trovare accoglimento in questa fase di legittimità. 18.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 840 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. da cui consegue l'illogica contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., atteso che la corte d'appello, pur avendo riconosciuto la condotta violativa posta in essere con l'ampliamento del fabbricato ex art. 840 cod. civ. , ha omesso di quantificare l'indennità risarcitoria per l'occupazione sine titolo del vicolo e l'illegittimità della sopraelevazione di cui avrebbe dovuto ordinare la demolizione. 18.1.La censura è inammissibile in relazione alla violazione di legge perchè non indica quale principio interpretativo sarebbe stato erroneamente o falsamente applicato, finendo per censurare la decisione di merito che a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione, ha respinto la domanda attorea di rivendica e per l'effetto quella di demolizione e riduzione in pristino. 18.2.La censura è pure inammissibile in relazione alla contestazione di illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. perchè non Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -11- attinge la motivazione sulla cui scorta la corte d'appello ha respinto la relativa domanda attorea. 19.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., per avere la corte territoriale omesso di argomentare in merito al pure ritenuto spossessamento perpetrato dai convenuti Cedalcari e soci assegnatari degli immobili di via Rapisardi n. 65 con l'apposizione di cancelli ad uso soltanto di alcuni proprietary, così impedendo la ricognizione dell'iter logico-giuridico seguito dal decidente. 19.1.La censura è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi e cioè l'intervenuta usucapione del diritto di uso esclusivo in applicazione di principio di c.d. retroattività reale dell'usucapione in forza del quale gli effetti dell'usucapione retroagiscono al giorno in cui ha avuto inizio la situazione possessoria che l'ha determinata (cfr.

Cass.3082/1973; id.3152/1998; id.8792/2000) e che nel caso di specie ha fatto ritenere che che l'occupazione della porzione di stradella da parte della Cedalcari prima e dai suoi aventi causa poi sia inidonea ad integrare una fattispecie risarcitoria (cfr. pag.26 della sentenza). 20.In conclusione, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di ricorso, comporta il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti nella misura rispettivamente liquidata in dispositivo. 21.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2016 n. 07752 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -12- per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi a favore di ciascuno dei controricorrenti Daubert e Fantauzzo e in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese a favore degli altri controricorrenti costituiti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri