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Ordinanza — n. 23285/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses claim for fair compensation due to unreasonable process duration as untimely filed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23285/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Giuseppe Carbone's appeal against the dismissal of his claim for fair compensation regarding an excessively long real estate execution process. Carbone argued the claim was timely because the execution procedure became enforceable only after a 90-day period following an October 2015 order, whereas the Ministry of Justice contended the procedure ended when the distribution plan was approved in September 2014. The court ruled that the distribution procedure was definitively concluded at the moment the October 2015 order was issued, making the June 2016 claim untimely under the six-month statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge n. 89/2001; Artt. 512 e 617 c.p.c.: The period for filing a claim for fair compensation begins when the execution distribution procedure is definitively concluded, not when a subsequent order sets a deadline for merit judgments, thereby rendering late claims inadmissible.

Parole chiave

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fair compensation claim execution procedure duration statutory limitation period untimely filing real estate execution istanza tardiva di restituzione dei termini perenzione dell'esecuzione della decisione perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 della legge n. 89/2001
Nella data del deposito di tale provvedimento (comunicato lo stesso giorno) il giudice di rinvio ha pertanto correttamente identificato il dies a quo del termine di sei mesi prescritto dall'art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di riparazione.
Art. 512 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 32387/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18778-2019 proposto da: CARBONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE CHIARO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

50. R.G. 18778/2019 PREMESSO CHE 1. Giuseppe Carbone ha adito la Corte d'appello di Napoli, facendo valere domanda di equa riparazione del danno causato dall'irragionevole durata del processo di esecuzione immobiliare n. 75/1995 R.G.E., processo definito con ordinanza di distribuzione delle somme depositata in data 12 ottobre 2015. La Corte di merito ha respinto la domanda con pronuncia confermata in sede di opposizione, affermando la tardività della domanda di equa riparazione. Carbone ha allora proposto ricorso a questa Corte, che con pronuncia n. 32387/2018 ha cassato il decreto, rilevando la non pertinenza, al fine di stabilire la tempestività o meno del ricorso, dell'argomento del giudice di merito per cui "eventuali controversie volte a contestare il riparto avrebbero richiesto l'instaurazione di un giudizio di cognizione del tutto autonomo, che nella specie non poteva prendersi in considerazione, non avendo determinato la sospensione della procedura esecutiva e non avendo avuto effetti sui tempi di definizione di quest'ultima"; la pronuncia di legittimità ha affermato che occorreva invece "stabilire se la procedura di assegnazione potesse considerarsi definita al momento del deposito del piano di riparto o alla scadenza del termine che il giudice aveva concesso per coltivare l'opposizione", rimettendo al giudice di rinvio la pronuncia su tale profilo.

2. Il processo è stato riassunto da Carbone e la Corte d'appello di Napoli, premesso che la pronuncia della Suprema Corte non aveva inteso affermare tout court la tempestività del ricorso, quanto fornire le linee guida da seguire ai fini della relativa valutazione, ha stabilito che la procedura esecutiva era terminata al momento della pronuncia del provvedimento del 12 ottobre 2015, con il quale era stato approvato il piano di riparto datato 29 settembre 2014 ed era stato dato mandato al delegato per la predisposizione e sottoscrizione dei mandati di pagamento; la domanda di equa riparazione, proposta con ricorso depositato il 30 giugno 2016, doveva pertanto - ha concluso la Corte d'appello - ritenersi inammissibile perché tardiva.

3. Avverso il decreto 23 aprile 2019 Giuseppe Carbone ricorre in cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c.": il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza 12 ottobre 2015 assegnava "alle parti il termine di novanta giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito", così che il procedimento di assegnazione delle somme "diventava esecutivo a partire dal novantesimo giorno successivo al deposito della detta ordinanza, ovvero a partire dall'Il gennaio 2016"; la domanda di equa riparazione doveva pertanto essere ritenuta tempestiva avendo rispettato il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001.

Il motivo è infondato. Il giudice di rinvio, seguendo quanto indicato da questa Corte con la pronuncia n. 32387/2018, ha infatti accertato che la procedura di distribuzione era da considerarsi definita con la pronuncia del provvedimento del 12 ottobre 2015, con il quale era stato approvato il piano di riparto datato 29 settembre 2014 ed era stato dato mandato al delegato per la predisposizione e sottoscrizione dei mandati di pagamento. Nella data del deposito di tale provvedimento (comunicato lo stesso giorno) il giudice di rinvio ha pertanto correttamente identificato il dies a quo del termine di sei mesi prescritto dall'art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di riparazione.

2. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 1.000, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 22 ottobre 2020.