Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23281/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding residual debt values in bankruptcy delay compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23281/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court's award of compensation for unreasonable bankruptcy procedure delays. The Ministry argued the compensation exceeded residual debts but failed to specify the exact remaining claim amounts for each creditor. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to a lack of specific factual details required to evaluate the alleged violation of the compensation cap. The decision stands, and the Ministry bears the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2-bis, comma 3 della legge n. 89/2001; The claim for compensation for procedural delay must be specific regarding the residual debt value to allow the court to verify if the awarded amount exceeds the legal limit.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy delay compensation residual debt valuation lack of specificity appeal indemnity cap violation procedural delay damages restituzione dell'indennità per lavoro ridotto sospensione del diritto all'indennità indennità per perdita guadagno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2-bis, comma 3 della legge n. 89/2001
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione dell'art. 2-bis, comma 3 della legge n. 89/2001": la Corte d'appello ha violato la disposizione richiamata e il principio di diritto posto dall'ordinanza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 7864/2018
I controricorrenti hanno allora proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto da questa Corte con ordinanza n. 7864/2018, sulla base del principio per cui il c.d.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3849-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI \\\ PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente Q_ contro RAGNINI FABRIZIO, ORSINI ALDO, ANGELI LUANA, CORSI MAURO, SEGANTINI SILVIO, FEGATELLI FRANCO, BAFFETTI DOMENICO, QUINTILI CARLO, ORECCHINI FRANCO, SEGANTINI MAURO, CERCHIARI ANTONELLO, SACCUCCI GIULIEFTO, STRAVENTA ENRICO, FONTANI MARCELLO, LEPRI ASTELVIO, ORAZI SAURO, MAZZONI GIOVANNI, PEPINI WALTER, VECCHINI CORRADO, MAGRINI ALBANO, GUARDABASSI GIANCARLO, MARIOTTI GUGLIELMO, SCORCINI ALBERTO, FORTEZZA FABRIZIO, TICCHIONI PAOLA, BELLAVEGLIA NELLO, PETTURITI CESARE, LUCHINI SILVANO, MAGARA MARIO, FONTACCI SAURO, FIERLONI FRANCO, FALCHI ANNA MARIA, BALDONI ANGELO, NICOLETTI CLAUDIO, GIUDIZIO GIANNI, COCCOLINI MARIO, LA FORTEZZA PASQUA, BICCINI FRANCO, COVARELLI SABRINA, CAVALLUCCI RENATO, CERZA ANGELA, MAGARA ANTONIO, LUCHINI RINO, CAGNONI ALVARO, SABINI FERNANDO, BATOCCHIONI ADOLFO, CINCINI ANTONELLO, ROSSI RINALDO, MARIOTTI CLAUDIO, DOGANA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PASTEUR, 49, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA FALZONE, rappresent e (-all'avvocato MARTA BOCCI; - controricorrenti - avverso il decreto n. cronol. 316/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositatc...ril 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

41. R.G. 3849/2019 PREMESSO CHE 1. La Corte d'appello di Firenze, con decreto n. 448/2015 ha respinto la richiesta dei controricorrenti indicati in epigrafe (o dei loro danti causa, essendo nel frattempo alcune parti decedute) di equo indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare della società Sai Ambrosini Società Aeronautica Italiana spa, procedura che, aperta nel 1993, si è chiusa con decreto del 18 marzo 2015. I controricorrenti (o i loro danti causa), dipendenti della società, si erano insinuati al passivo della procedura e, a seguito di quattro riparti parziali disposti nel novembre 1993, nel settembre 1995, nel novembre 1996 e nel maggio 1998, avevano ricevuto il pagamento di circa il 94,6% dei loro crediti di lavoro.

I controricorrenti (o i loro danti causa) hanno proposto opposizione e l'opposizione è stata rigettata dalla medesima Corte d'appello con decreto n. 1197/2016, in quanto la protrazione della procedura non aveva arrecato loro alcuna apprezzabile sofferenza, atteso che la procedura fallimentare aveva liquidato in loro favore quasi tutto il credito da loro vantato in tempi ragionevoli. I controricorrenti hanno allora proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto da questa Corte con ordinanza n. 7864/2018, sulla base del principio per cui il c.d. criterio della posta in gioco rileva ai fini della possibile riduzione dell'indennizzo, ma non anche ai fini della sua esclusione.

2. Il processo è stato riassunto innanzi alla Corte d'appello di Firenze che, con decreto 26 ottobre 2018, n. 316, ha accolto l'originario ricorso e liquidato il danno in euro 4.464 per ciascun ricorrente, distinguendo poi la posizione degli eredi degli originari ricorrenti. Il Ministero della giustizia ricorre in cassazione avverso il decreto.I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione dell'art. 2-bis, comma 3 della legge n. 89/2001": la Corte d'appello ha violato la disposizione richiamata e il principio di diritto posto dall'ordinanza n. 7864/2018 di questa Corte, secondo cui "il criterio della posta in gioco, e cioè l'entità della pretesa patrimoniale azionata, rileva unicamente ai fini della possibile riduzione dell'importo dell'indennizzo", valorizzazione del tutto pretermessa dal giudice del rinvio, in quanto i resistenti avevano ricevuto soddisfazione pressoché integrale entro il termine di ragionevole durata e la somma liquidata dalla Corte d'appello per ciascun resistente supera di gran lunga la lievissima entità dei crediti residui.

Il motivo non può essere accolto per difetto di specificità. Il ricorrente deduce infatti la violazione del disposto dell'art. 2-bis, comma 3 della legge n. 89/2001, secondo cui "la misura dell'indennizzo [..]non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice", ma non specifica quale fosse per ciascuno degli originari ricorrenti il credito residuo alla data di chiusura del fallimento, limitandosi genericamente e parlare di "poche centinaia di euro", così non ponendo questa Corte in grado di valutare la violazione di quanto prescritto dal richiamato comma 3 dell'art. 2-bis.

2. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Marta Bocci, che si è dichiarata antistataria. Così deciso in Roma, nella adunanza camer