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Ordinanza — n. 23257/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court for omitting to examine acceptance of debt transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23257/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal regarding the omission to examine the acceptance of a debt transfer by Allianz. The lower court had dismissed the agent's commission claim because the debt transfer lacked acceptance, but the agent argued this fact was decisive. The court ruled that the transfer of credit is consensual and effective between parties without the debtor's acceptance, making the lower court's failure to consider the acceptance a procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 1264 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The transfer of credit is a consensual contract effective upon agreement between parties, and the appellate court erred by requiring the debtor's acceptance for its validity against the debtor.

Parole chiave

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transfer of credit consensual contract omission of fact debt acceptance procedural error art 1264 civil code art 360 cpc validità della cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1264 c.c.
3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. poiché la Corte d'Appello ha prima omesso d , considerare che l'art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 409 c.p
art. 1264 c.c
3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21277 del 2019
Cass. n. 4713 del 2019
Cass. n. 4713 del 2019; Cass.
Cass. n. 12616 del 2017
4713 del 2019; Cass. n. 12616 del 2017).
Cass. n. 16566 del 2018
Cass. n. 28390 del 2018
16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018).
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Testo completo

ia seguente C.C. C:704/2021 ORDINANZA sul ricorso 24333/2016 proposto da: SPADAVECCHIA ASSICURA s.r.I., in liquidazione, in persona de liquidatore e legale rappresentante pro tempore Gianmauro Spadavecchia, rappresentata e difesa dall'Avvocato NADIA BIGNOTTI ed elettivamente domiciliata, presso lo stuolo dell'Av n' ELENA VACCARI, in ROMA, P.zza ADRIANA 5 - ricorrente - contro ALLIANZ s.p.a., in persona dei procuratori Simone Chini e Michele Tacconi, rappresentata e difesa dagli Avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, ELIO CHERUBINI e FEDERICA PATERNO' ed elettivamente domiciliata resso ic studio Toffoletto De Luca Tamajo in ROMA, P.zza CAVOUR 19 -contrcricorrente avverso la sentenza n. 2112/2016 della CORTE d'APPELLO (I MILANO, pubblicata il 27/05/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 7/04/2021 dal Consigliere Dott.

UBALDO BELLINI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1579/2014 il Tribunale di Milano, decidendo le domande proposte da SPADAVECCHIA ASSICUR s.r.l. nei confronti di ALLIANZ s.p.a., voltt a ottenere, nella sua qualità di avente causa dall'agente Gianmauro Spadavecchia, riconoscimento del saldo delle provvigioni super per l'a-ino 2006, relativo al contratto di agenzia intercorso tra l'agente e la società Allianz, per la produzione di polizze assicurative di diversi ram:, respingeva le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che:

a) in data 31.12.2007 l'agente cessava il mandato svolto in forma individuale e con decorrenza 1.1.2008 stipulava con Alliar nuovo contratto di agenzia come Spadavecchia Assicura s.r.1, che contestualmente si assumeva tutti i debiti e credt derivan::i dal contratto di agenzia di Gianmauro Spadavecchia;

13) che i: Tribunale di Treviso, quale Giudice del lavoro adito da Spadavecchia Assicura s.r.l. al fine di ottenere il pagamento deli e super provvigioni 2006, si dichiarava incompetente per territori: e, stante l'estraneità della controversia al novero di queke elencate nell'art. 409 c.p.c., ordinava la prosecuzione de nelle forme del rito civile ordinario, onde l'attrice riassumeva i giudizio avanti a: Tribunale di Milano;

c) che l'eccezione il: carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Alliarz era fondata dal momento che la cessione del credito per essere valica presuppone un credito certo e determinato, mentre neka fattispecie il credito non era ancora determinato;

d) che la cessione, peraltro( riguardava tutti i debiti e crediti de -ivanti ne confronti della mandante dal rapporto di gestione dell'agenzia dE parte di Gianmauro Spadavecchia e la cessione di credito in massa è consentita nei soli limiti di cui alla L. n. 52/1991, non applicabile alla fattispecie in cui erano ceduti anche debiti;

e) che si trattava, quindi, di cessione di azienda che necessitava (i• forma scritta e che doveva essere depositata al Reg stro del e Imprese in forza di scrittura privata autenticata ai fini della opponibilità a terzi , e_ che difettava di data e non era perc:e opponibile ad Allianz. Avverso la sentenza proponeva appello Spadavecchia Assicura s.r.l. per i seguenti motivi: a.1) erronea identificazione della censura sollevata da Allianz che non si sostanziava difetto di legittimazione attiva dell'attrice, bensì in una questione avente a oggetto la titolarità del rapporto controverso, come confermava il richiamo della sentenza all'opponio lità cessione, questione che si risolveva un'eccezione in ser so strettc non rilevabile d'ufficio e rispetto alla quale Alliani sarebbe ‘.41 decaduta per effetto della sua tardiva costituzione giudizio; b.1 che sarebbe stata erronea, per violazione dell'art. :,.364 c.c l'affermazione secondo cui la cessione per essere valda deve riguardare un credito determinato poiché il credito può essere determinabile, vale a dire desunto aliunde da criteri oggettivi, e non condivisibile era la qualificazione della cessione come cessione di azienda, mancando l'elemento costitutivo dell'azienda, cioè il complesso dei beni organizzati oer l'esercizio dell' impresa, laddove l'unico logico effetto che l'invalidità della cessione poteva produrre era la conservazione del credito in cai:c, al soggetto cedente, originario titolare.

Inoltre, ''appellante svolgeva rilievi volti a dimostrare l'infondatezza delle eccezioni con cui Allianz resisteva alla pretesa azionata e consisenti nella mancata prova del diritto alla riscossione dei compensi aggiuntivi [rappel] rispetto alle provvigioni previste dal mandato, l'inadempimento al contratto di agenzia per comportamento illecito contrario alla buona fede in relazione alla slioula dePe polizze vita rilevanti al fine del raggiungimento decli obiettiv Faceva rilevare la contraddittorietà del comportamento di Alliarz che, dopo l'indagine interna sull'abuso del sistema ft incentivazione collegato alla produzione di polizze vita e ;a conclusione dell'estraneità dell'agenzia di Spadavecc -l'a a tal fatti, aveva acconsentito al trasferimento del mandatc. sottolineando, all'atto del trasferimento, la fiducia rei confrong dell'agente e persino liquidato a giugno 2007 una prima tranche del rappel maturato nel 2006 e aggiungeva che, so.o dopo recesso per giusta causa dal mandato da parte di Spadavecche Assicura, aveva preteso di non pagare il saldc e di avere restituita la tranche già pagata.

Si costituiva in giudizio la società, contestando i rilievi ordine alla pretesa decadenza per tardiva costituzione avanti Giudice del lavoro di Treviso e ribadiva che la conve -sione de' rito, imposta dall'erronea scelta processuale dell'attrice, no' poteva risolversi in danno della convenuta, cui doveva assicurare l'esercizio di tutte le prerogative esercitabili secondo le regole proprie del giudizio ad quem. Nel merito, contestava il "verbae di assunzione debiti e crediti per cambio gestione agenzia ft Castelfranco Veneto-Cittadella", posto a fondamento dell'azione avversaria, in quanto il documento prodotto era privo di qualsia ; valore probatorio trattandosi di una cessione stipulata call'agente con sé stesso, cioè in proprio e nella qualità di legwe rappresentante dell'attrice ed era privo di data; rilevava che, se anche valeva a provare una cessione, la sua formulazione generica non consentiva di ritenere incluso in essa il credito per le superprovvigioni, sia perché si sarebbe trattato di un credito non ancora esistente alla cessazione del contratto intercorso con il cedente, sia per la natura del credito per rappel consistente . una elargizione effettuata in occasione del rapporto di agenzia ma non in esecuzione di esso.

Con sentenza n. 2112/2016, depositata in data 27.5.201(), la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza propone ricorso per eassazio e Spadavecchia Assicura s.r.l. in liquidazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la Allianz s.p.a. con. controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex «Ar.: 360, comma 1, n 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione deo! , artt. 1260, 1264 e 1376 c.c. per aver ritenuto il Giudice d'appelio che la cessione del credito non risulti efficace nei confronti de , debitore ceduto in assenza di sua accettazione». 1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex «Ar: 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. poiché la Corte d'Appello ha prima omesso d , considerare che l'art. 1264 c.c. contempla, in alternativa all'accettazione, anche la notifica della cessione del credito e che quest'ultima, costituendo atto a forma libera, deve riteners: soddisfatta anche con la citazione in giudizio». 1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente censw-a ex «Ar:. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: alternativamente, [V]omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell'avvenuta notifica della cessione del credito per effetto della notifica de ricorso introduttivo, della comparsa di riassunzione e dell'atto (.L citazione in appello, nonché delle allegazioni contenute negli ati difensivi depositati nel corso dei due gradi di giudizio di rnerito» 1.4. - Con I quarto motivo, il ricorrente deduce ex «Ar:. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell'avvenuta iotifica dela cessione del credito anche preventivamente alla notifca dell'atto introduttivo del giudizio di merito». 1.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex «Ar:. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisive per il giudizio e segnatamente dell'avvenuta acce:tazz.)ne del a cessione del credito da parte di Allianz s.p.a.». 2. - Il 'Motivo è fondato. 2.1. - A giudizio della Corte distrettuale - rilevato che «l'atto in esame [...] realizza una cessione de' J crEdito e ur accollo di debiti - il negozio doveva ritenersi <0-lefFicace ne confronti di Allianz quale debitore ceduto, in assenza d accettazione secondo il disposto dell'art. 1264 c.c.» (sentenza impugnata pag. 4).

E' principio largamente consolidato che «il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo (The il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere ia prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, i - caso d cessioni diacroniche del medesimo credito, per .-is:olvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i, principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante» (ex purimis Cass. n. 21277 del 2019;

Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n. 12616 del 2017). In tale conteso, risulta ribadito che «non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, dostituendc quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente d,i1 codice di rito per i soli atti processuali) del più armo gems costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con ia conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che deg[ artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quel a effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, (cfr.

Cass n. 16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018). Pertanto, la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che ia cessione di credito intervenuta tra Gianmauro Spaclavecchia e a Spadavecchia Assicura s.r.l. potesse essere efficace ne confron: della ceduta Allianz s.p.a. solo all'esito di una sua eventuale accettazione, posto che l'effetto traslativo si verifi:a sic et- simpliciter per effetto del consenso espresso tra cedente E cessionario. 3. - Gli altri motivi sono assorbiti.3. - Va accolto il primo motivo, nei sensi di cui h motivazione, con assorbimento degli altri quattro notivi.

Ve cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa ala Corte (li Appello di Milano, in diversa composizione, che p-ovvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio (.0 legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti i sJccessi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. Così deciso