Italian Court dismisses appeal on professional fee dispute, citing procedural defects and abuse of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Bruno Qualiano's appeal against a Naples court decision that revoked an injunction regarding professional fees. Qualiano argued for a unified trial to prevent prescription risks and contest the lower court's finding of an ongoing professional relationship, while UnipolSai maintained the claims were abusive. The court dismissed the appeal because the alleged procedural violations were not raised by the opposing party, the interest in a split trial was not explicitly demonstrated, and Qualiano's conduct constituted an abuse of process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, 375, 372, 366 n. 6, 101, 96 cod. proc. civ.; The Court of Cassation dismisses appeals where procedural defects were not raised by the opposing party, where the interest in a specific trial format was not explicitly demonstrated, and where the appellant's conduct constitutes an abuse of process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35095-2018 proposto da: QUALIANO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato 2020 MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende giusta 1311 procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5066/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 5066/2018, pubblicata il 22 maggio 2018, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3611 del 2013 emesso dal Giudice di pace di Napoli nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.) ed a favore di Bruno Qualiano, per il pagamento di euro 191,44, oltre interessi e al netto della ritenuta d'acconto, a titolo di compenso professionale, e ha condannato il Qualiano alla restituzione delle somme eventualmente incassate e al pagamento delle spese di lite.
2. Secondo il Tribunale le pretesa del Qualiano derivava da un rapporto di collaborazione professionale continuativa, regolato da un accordo-quadro accettato ed osservato dalle parti per circa 10 anni, sicché la proliferazione dei procedimenti introdotti per il pagamento delle singole perizie in assenza di allegazione di un interesse meritevole di tutela, dava luogo comunque ad un comportamento che si poneva in contrasto con il principio del giusto processo, e come tale era sanzionabile con l'improponibilità della domanda, anche a prescindere dal cd. frazionamento del credito. Il Tribunale ha poi evidenziato l'infondatezza della domanda, sul rilievo che era stata accertata l'esistenza dell'accordo in forza del quale per ogni incarico ricevuto il compenso spettante al Qualiano era pari ad euro 40,00.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Bruno Qualiano sulla base di otto motivi, ai quali resiste Unipol SAI spa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che il Collegio non ravvisa le condizioni di cui all'art. 374 cod. proc. civ. per rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite, né si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. Ancora in via preliminare si deve rilevare l'inammissibilità della documentazione IES prodotta dal ricorrente, che attengono alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, e che risultano formati prima dell'inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie.
Come è noto, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli riguardanti l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass.12/11/2018, n. 28999).
2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art.339 cod. proc. civ. e inammissibilità dell'appello, assumendosi che i motivi di gravame avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., non fossero riconducibili al novero previsto dall'ultimo comma della norma asseritamente violata. 2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Con l'atto di appello l'odierna resistente aveva contestato l'abusivo frazionamento del credito, così prospettando la violazione di regole procedimentali di diretta derivazione dal principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. (ex plurimis, Cass. 06/06/2019, n. 15398; Cass. 27/07/2018, n. 19898; Cass. Sez. U 15/11/2007, n. 23726), e il giudice d'appello ha accolto il relativo motivo.
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione del giudicato esterno [artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ] costituito dalla sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 n. 35095/2018 Picaroni est. del 2016, divenuta irretrattabile in data 10 luglio 2018, che ha accertato tra le stesse parti il diritto del sig. Qualiano al corrispettivo richiesto per prestazione analoga a quella oggi azionata, escludendo l'abusivo frazionamento del credito. 3.1. La doglianza è inammissibile. Secondo quanto allegato nel ricorso, la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 dei 2016 è stata pubblicata il 9 giugno 2016 e passata in giudicato in data 10 luglio 2018, vale a dire in epoca successiva alla pronuncia di appello impugnata in questa sede (22 maggio 2018).
La collocazione temporale dei giudicato indicata dal ricorrente è all'evidenza innplausibile, e deve essere retrodatata ad un momento antecedente la pronuncia d'appello qui impugnata. Ne segue che il ricorrente non può invocare per la prima volta in questa sede un giudicato che avrebbe potuto e quindi dovuto eccepire nel giudizio di merito (ex plurimis, Cass.18/12/2013, n. 28247; Cass. Sez. U 16/06/2006, n. 13916).
4. Con il terzo motivo, che denuncia violazione dell'art.274 cod. proc. civ., il ricorrente assume che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata riunione dei numerosi giudizi pendenti in primo grado, tutti aventi ad oggetto la remunerazione dell'attività svolta dal Qualiano per UnipolSai spa. 4.1. La doglianza è inammissibile. Il motivo di gravame ritenuto inammissibile dal Tribunale, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, era stato formulato dalla società appellante, non dall'appellato Qualiano, che in questa sede non chiarisce quale interesse sorreggerebbe la sua censura.n. 35095/2018 Picaroni est.
In ogni caso, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto il Tribunale ha deciso la questione di diritto concernente la mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento (Cass. Sez. U 21/03/2017, n. 7155). In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione si fonda su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice ed ha natura ordinatoria, con la conseguenza che è insuscettibile di impugnazione ed insindacabile in sede di legittimità (Cass.
Sez. U 06/02/2015, n. 2245; Cass. 30/03/2018, n. 8024).
5. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 cod. civ., 111 Cost.Il ricorrente richiama giurisprudenza comunitaria e amministrativa dalla quale emergerebbe che l'attività svolta dal perito assicurativo rientrerebbe nella nozione funzionale di impresa, non essendo rilevante in senso contrario l'esistenza di un mandato continuativo che di regola caratterizza il rapporto tra l'impresa di assicurazioni ed il perito. Tale rapporto, del resto, non garantirebbe alcuna retribuzione definitiva al perito, né la prosecuzione nel tempo del rapporto stesso, né tutelerebbe il perito dal decorso della prescrizione breve, con la conseguenza che questi assumerebbe in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall'attività svolta. 5.1.
La doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., poiché la tematica della riconducibilità dell'attività del perito assicurativo nella nozione comunitaria di impresa non ha ricadute sulla ratio della sentenza impugnata (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315).n. 35095/2018 Picaroni est.
6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 13-bis I. n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), inserito dall'art. 19-quaterdecies I. n. 172 del 2017, in tema di equo compenso per le prestazioni degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie ed assicurative. Il ricorrente riporta il testo integrale della disposizione, espressamente applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 I. n. 81 del 2017, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile. 6.1. La doglianza è inammissibile poiché introduce la questione dell'equo compenso dell'attività svolta, che non risulta prospettata al giudice di merito, e quindi costituisce questione "nuova", senza chiarire se la stessa implichi accertamenti in fatto, preclusi al giudice di legittimità.
7. Con il sesto motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il Qualiano avrebbe accettato per facta concludentia l'offerta di compenso significativamente inferiore a quello previsto dalla tariffa professionale. La circostanza sarebbe stata contestata nel giudizio di merito, e sarebbe comunque smentita dalla documentazione prodotta ai sensi deill'art. 372 cod. proc. civ., dalla quale emergerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti in relazione ad ogni singolo incarico, oltre a non avere mai percepito l'importo di euro 40,00 per ciascun incarico. 7.1.
Il motivo è inammissibile.n. 35095/2018 Picaroni est. Per un verso, si deve rilevare che la censura ivi prospettata si fonda su documenti che non possono essere esaminati, in quanto inammissibilmente prodotti per la prima volta in questa sede, come già precisato al paragrafo 1. Per altro verso, l'asserita erronea applicazione del principio di non contestazione non è sorretta dalla specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi del ricorrente, necessaria ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
8. Con il settimo motivo è denunciata «violazione del giudicato implicito delle sentenze nn. 18808, 18809, 188010 del 2016» di questa Corte Suprema, sull'assunto che tali pronunce, che hanno accolto altrettanti ricorsi del Qualiano, avrebbero negato l'unitarietà dell'obbligazione. 8.1. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente non riporta il contenuto delle pronunce di legittimità richiamate né quello delle sentenze di merito \ oggetto dei relativi giudizi di legittimità, sicché l'efficacia preclusiva delle prime è dedotta genericamente. Trattandosi di sentenze che hanno disposto la cassazione con rinvio delle pronunce d'appello impugnate, ai fini del giudicato il ricorrente avrebbe dovuto chiarire quale fosse stata la sorte dei giudizi di rinvio.
9. Con l'ottavo motivo è denunciata erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017, in tema di infrazionabilità del credito. 9.1. La doglianza è inammissibile. La sentenza impugnata, nell'evidenziare i profili di abuso del processo nel comportamento del Qualiano, tali da comportare l'improponibilità della domanda, risulta conforme al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa n. 35095/2018 Picaroni est. Corte, secondo il quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma , ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo abito oggetto di un possibile giudicato, o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente senza dare luogo ad una duplicazione di attività istruttoria e conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la questione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., riservando se del caso la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, secondo comma, cod.proc. civ.
Nel caso in esame, come confermato anche da Cass. Sez. U n. 4315 del 2020, il Tribunale ha accertato che era documentata, oltre che non contestata, la proposizione da parte dell'appellato Qualiano di centinaia di azioni contenenti al richiesta di condanna al pagamento di somme derivanti dallo stesso rapporto, con identici petiturn e causa petendi tutte aventi ad oggetto prestazioni che si erano esaurite in epoca precedente alla proposizione del primo atto di citazione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. è sufficiente rilevare che nella specie non ricorrevano i presupposti di applicazione della citata norma, in quanto la questione dell'abusivo frazionamento del credito era stata posta dalla società appellante, non rilevata d'ufficio.n. 35095/2018 Picaroni est.
Allo stesso modo è a dirsi per la prospettata sussistenza dell'interesse del ricorrente alla tutela frazionata per scongiurare il rischio della prescrizione. In disparte la considerazione che tale rischio è agevolmente ovviabile mediante costituzione in mora del debitore, il ricorrente avrebbe dovuto precisare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di avere esplicitato tale interesse nel corso del giudizio di merito e quali fossero gli elementi addotti a supporto. Quanto, infine, al contrario interesse del Qualiano alla trattazione unitaria - che avrebbe dato vita ad un processo difficile da gestire e di durata non preventivabile - si tratta di affermazione che mira a contestare l'apprezzamento in fatto del giudice di merito, il quale ha escluso che vi fossero impedimenti alla trattazione unitaria.
10. Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di \ legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1. Si ritiene di tx~int la sanzione prevista dall'art. 96, ult. comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, in considerazione della condotta processuale del ricorrente, che anche dopo la pronuncia a lui sfavorevole, resa a Sezioni unite (sentenza 20/02/2020, n. 4315), non ha inteso rinunciare ai ricorsi già proposti. Tale condotta integra gli estremi dell'abuso del processo, secondo la nozione enucleata da questa Corte (ex plurimis, Cass.
Sez. U 13/09/2018, n. 22405). Il ricorrente è quindi condannato al pagamento in favore della controparte di una somma determinata equitativamente (parametrata sull'importo delle spese). 10.2. Non deve provvedersi sull'istanza di revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato n. 35095/2018 Picaroni est. avanzata dal pubblico ministero, per le ragioni espresse dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite n. 4315 del 20202, secondo cui tale potere spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero, in mancanza del rinvio, al giudice che pronunciato il provvedimento impugnato.
Si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (in questo senso, ancora Sezioni Unite n. 4315 del 20202). PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 900,00 ( di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento in favore della controparte dell'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, ult. comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso