Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's voluntary withdrawal without further ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal. The appellant personally signed the renunciation, which was authenticated by their lawyer, while no other parties appeared. The court ruled that since the appeal was withdrawn, no further judgment on costs was necessary, and the exceptional contribution fee provision did not apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the court needing to rule on costs or apply the contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 10804-2016 proposto da: ERRICO ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 57, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA MARINO, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE CIARDO; - ricorrente - contro ERRICO GIUSEPPINA, ERRICO ORLANDO, FASANO ANNA, ERRICO MARIA ANTONIETTA, ERRICO LOREDANA, ERRICO DANIELA, PEZZUTO PALMA ANNA, ERRICO ANTONIO ROSARIO, ERRICO FRANCESCO, ERRICO TIZIANA COSIMA, ERRICO ROMINA, ERRICO MARIA, ERRICO LUIGI, ERRICO FLORA, ERRICO FLORA; - intimati - avverso la sentenza n. 790/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con, con atto depositato il 25 maggio 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -la rinuncia è stata sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, che ha anche autenticato la firma della rinunciante; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese, non essendosi costituito alcuno degli intimati; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 maggio 2021. Il Pr -idente 2016n. 10804 sez. 52