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Ordinanza — n. 23134/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal accepted by all parties under Article 391 of CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal, which was accepted by all other parties. The appellant formally renounced the appeal, and the respondents subsequently declared their acceptance of this renunciation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without ordering any party to bear litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal, when accepted by all other parties, results in the extinction of the proceedings without the imposition of costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings acceptance by all parties litigation costs exemption Article 391 CPC tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
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Testo completo

te /RL-1 ORDINANZA sul ricorso 27697-2018 proposto da: FRAQUELLI IRENE, rappresentata e difesa dall'Avvocato RICCARDO MANDELLI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro DURIGON ANGELA, RAMPOLDI LUCA MARIO MICHELE, RAMPOLDI ANDREA, RAMPOLDI ANNA e RAMPOLDI LIVIA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIO MARIO MAZZONI per procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 3258/2018 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 4/7/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 12/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: - la ricorrente, con atto notificato il 5/12/2019 e depositato il 26/3/2021, sottoscritto personalmente dalla parte e dal suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - i controricorrenti, con atto reso in data 5(12/2019, sottoscritto personalmente e daedifensore degli stessi, hanno, a loro volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;considerato che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.);

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021. Il Presidente Pasquale D'Ascola IL CAN ESPERTO colt. SZ.IPREMA DI CASr0:\:., P...1 C AN CTitLERI A OGGI, 19 A60 MI IL -;.v.irtht D • i rso Ric.