Court partially allows appeal on vacation pay calculation but dismisses other arguments regarding litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially accepted the appeal filed by a court assistant against the liquidation of his fees in a bankruptcy proceeding. While dismissing arguments regarding the admissibility of the appeal and the calculation of litigation costs based on the claim amount, the Court ruled that the number of vacation days must be an integer. Consequently, the Court set the vacation pay at €9,256.37 and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The Supreme Court may partially admit an appeal, quashing the lower court's decision on specific points where the law requires an integer number of vacation days, while confirming rulings on other issues like litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 26973-2016 proposto da: SALZANO DE LUNA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGIA ARTIACO; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DEIULEMAR COMPAGNIA NAVIGAZIONE SPA IN PERSONA DEI CURATORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA SILVESTRI; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 21/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.
SERGIO GORJAN; Fatti di causa Massimo Salzano De Luna ebbe a svolgere attività di stimatore in favore della procedura del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione spa ed all'esito chiese al Giudice delegato la liquidazione del suo compenso. Ritenendo errata e riduttiva la liquidazione fatta dal Giudice delegato, il Salzano De Luna propose reclamo avanti il Tribunale fallimentare di Torre Annunziata, che, opponendosi la curatela, rigettò il reclamo confermando la liquidazione effettuata dal Giudice delegato. Osservava il Collegio oplontino come il primo Giudice aveva provveduto a liquidare correttamente il compenso per l'attività espletata dall'ausiliario in forza delle tariffe ministeriali nella misura massima consentita.
Avverso detta ordinanza il Salzano De Luna ha proposto ricorso per la cassazione sulla scorta di quattro motivi. Il Fallimento spa Deiulemar s'è costituito a resistere con controricorso. Ragioni detta decisione Il ricorso proposto da Massimo Salzano De Luna s'appalesa fondato esclusivamente con relazione al terzo mezzo d'impugnazione ed in tal misura va accolto, mentre i restanti motivi sono privi di fondamento. In limine va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla curatela resistente in quanto non impugnabile il provvedimento emesso dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo ex art 26 rd 267/1942, in difetto di previsione normativa afferente la sua impugnazione e non avendo il ricorrente precisato d'aver proposto il ricorso ex art 111 Costituzione.
Difatti è insegnamento consolidato di questa Suprema Corte - Cass. sez. 1 n° 1867/1963, Cass. sez. 1 n° 5672/98, Cass. sez. 1 n° 13482/02, Cass. sez. 1 n° 21826/17, Cass. sez. 1 n° 20173/20 - che il decreto, emesso dal Giudice delegato, di liquidazione del compenso in favore degli ausiliari ha natura decisoria eppertanto contro lo stesso sono proponibili, non solo il reclamo ex art 26 rd 267/42, ma pure contro provvedimento collegiale il ricorso per cassazione. Non assume rilievo poi l'osservazione della curatela resistente che parte ricorrente non abbia formulato ricorso ex art 111 Cost. - così riconoscendo ammissibile l'ulteriore impugnazione verso il decreto del Tribunale fallimentare prima negata - posto che la nuova formulazione ex art 360 comma 4 cod. proc. civ. ha equiparato, quanto ai motivi di impugnazione, il ricorso straordinario ex art 111 Cost. a quello ordinario.
Di conseguenza non assume rilievo la formale intestazione del ricorso siccome straordinario per la sua ammissibilità, poiché tale difetto, puramente nominalistico, non si riflette sull'ammissibilità dell'impugnazione rilevando a tal fine il suo contenuto sostanziale. Con il primo mezzo d'impugnazione l'ausiliario ricorrente lamenta vizio di nullità per violazione della disposizione ex art 112 cod. proc. civ. poiché il Tribunale oplontino non ha pronunciato sull'intera domanda da lui proposta con il reclamo, avendo omesso di considerare la richiesta di compenso indicata al punto 1 lettere a) c) d) del riepilogo generale.
La svolta censura appare di difficile intellegibilità posto che l'argomento critico svolto si compendia nella ritrascrizione delle parcelle via via emesse, nella precisazione che tutte le somme richieste in dette parcelle parziali furono riversate nella nota di riepilogo generale del compenso richiesto e nell'affermazione che il Tribunale non ha esaminato le poste di cui al punto 1 lett.
a) c) d) di detto riepilogo generale. Tuttavia il Tribunale risulta adito in sede di reclamo, ex art 26 rd 267/1942, in relazione a decreto di liquidazione del compenso emesso dal Giudice delegato nel quale provvedimento detti importi dovevano già esser considerati e ricompresi nella somma globale liquidata; se omessi era onere della parte specificare detto vizio in sede di reclamo. Viceversa parte ricorrente non deduce d'aver segnalato detto errore del Giudice delegato al Tribunale oplontino in sede di reclamo, sicché, avendo il Collegio confermato in toto la liquidazione operata dal Giudice delegato, la presenza o non della tassazione anche di dette poste nel decreto di liquidazione assume valenza dirimente ai fini della specificità del motivo di ricorso per cassazione.
Difatti l'ordinanza emessa dal Collegio oplontino appare conformarsi alla struttura del decreto di liquidazione reclamato e riesamina puntualmente le singole poste di richiesta compenso, siccome esposte nel provvedimento reclamato seguendone la elencazione secondo le lettere dell'alfabeto siccome precisato nel riepilogo generale formulato dal hcorrente. Essenziale pertanto, ai fini dell'intellegibilità della censura mossa e così della sua necessaria specificità, appare la precisazione se e come l'odierna questione fu prospettata in sede di reclamo.
Il ricorrente invece non precisa alcunché al riguardo eppertanto l'impugnazione pecca di non autosufficienza e risulta inammissibile poiché prospetta in questa sede di legittimità questione non sottoposta al Giudice del reclamo Con il secondo motivo di ricorso il Salzano De Luna deduce nullità del provvedimento per violazione delle norme ex art. 26 rd 267/42 ed art 135 u. c. cod. proc. civ. poiché il Tribunale ha omesso di motivare il rigetto implicito di parte della sua domanda. L'argomentazione critica esposta risulta strettamente collegata al precedente mezzo d'impugnazione, posto che la motivazione, indicata siccome mancante, si riferisce al rigetto implicito della sua domanda di compenso afferente sempre alle poste, che nel motivo precedente erano l'oggetto della domanda denunziata siccome non esaminata.
Consegue l'inammissibilità della censura per le medesime ragioni di non specificità con relazione alla necessaria precisazione di come e quando la questione fu sottoposta al Collegio oplontino in sede di reclamo, siccome dianzi pa dita mente illustrato. Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle norme ex art 4 comma 4 della legge 319/80 ed art. 1 DM 30.5.2002, in quanto il Collegio oplontino ha tassato il numero di vacazioni per le attività liquidate in forza del compenso a tempo non tenendo conto del parametro di legge che ogni vacazione - pari a due ore - è infrazionabile, sicché il numero di vacazioni non può essere pari a 1.134,95 bensì a 1.135.
La censura benché di minimo momento tuttavia è fondata, posto che, per il principio legislativo dell'infrazionabilità della vacazione, il loro numero non può che esser intero. Quindi il numero di vacazione da compensare va fissato in 1.135 e l'aumento del compenso già stabilito conseguente all"accoglimento della censura va quantificato in qualche decina di centesimi di C, sicché sul punto l'ordinanza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art 384 cod. proc. civ., questa Corte può pronunziare nel merito fissando in C 9.256,37 l'importo dovuto all'ausiliario a compenso delle vacazioni riconosciute.
Con la quarta ragione di impugnazione il Salzano De Luna lamenta - in caso di ripulsa dei suoi precedenti motivo d'impugnazione - la violazione della regola iuris portata dall'art. 5 DM 55/14 in punto liquidazione delle spese dì lite da parte del Tribunale in quanto parametrate sulla base di scaglione di valore superiore a quello effettivo in base al valore della lite in sede di reclamo. Difatti osserva il ricorrente la sua domanda effettivamente ammontava ad un compenso globale pari ad oltre C 384 mila, tuttavia il reclamo era stato proposto per la sola parte di compenso preteso non riconosciuto dal Giudice delegato, ossia ad C 228 mila.
Quindi il valore della lite in sede di reclamo era compreso nello scaglione inferiore a quello utilizzato dal Tribunale nel tassare le spese di lite in favore della procedura fallimentare resistente. La censura appare priva di fondamento posto che in tema di liquidazione del compenso agli ausiliari del Giudice, ex art 3 dPR 115/02, il reclamo non ha natura impugnatoria - Cass. sez. 2 n° 1470/18 - bensì di sollecitazione a nuovo esame della questione liquidazione del compenso da parte del Tribunale collegiale, non già, in forza delle ragioni di contestazione mosse, ma in forza dei criteri legali con il solo limite della domanda.
Pertanto, in quanto sollecitato alla revisione della liquidazione, il Tribunale può anche ridurre il compenso liquidato dal primo Giudice se ritenuto non conforme ai criteri di legge, eppertanto il valore della causa rimane sempre individuato dall'importo originariamente richiesto dall'ausiliare. Al rigetto del ricorso segue e la conferma della statuizione sulle spese adotta dal Tribunale e la condanna, ex art 385 cod. proc. civ., del Salzano De Luna - soggetto soccombente stante l'accoglimento della sua impugnazione in misura minima - al ristoro in favore del Fallimento Deiulemar spa delle spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in C 5.800,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome precisato in dispositivo.
P. Q. M. Accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo, rigetta gli altri motivi, cassa sul punto l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e decidendo nel merito ridetermina l'importo di compenso per le vacazioni in C 9.256,37 pari a 1.135 vacazioni. Conferma la statuizione sulle spese di lite adottata dal Tribunale. Condanna il Salzano De Luna a rifondere alla curatela resistente le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in C 5.800, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense