Cassation court orders public hearing to interpret inheritance petition admissibility and joint liability requirements under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a public hearing to examine the admissibility of an inheritance petition and the existence of joint liability. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected his claim to recover funds and denied joint liability, while the opposing party contended the petition was inadmissible due to lack of title and the debt was not joint. The court decided to proceed to a public hearing because the issues require specific interpretation of the Civil Code regarding inheritance actions and solidary obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 533, 534 c.c.; Art. 1292 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation must order a public hearing when the appeal raises interpretative questions regarding the nature, admissibility, and object of an inheritance petition or the requirements for joint liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9234-2016 proposto da: DEL DIN ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario 27, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cuffaro, che Io rappresenta e difende unitamente all'avvocato Flavio Rocchio; - ricorrente - contro DE PAOLA MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni 110, presso lo studio dell'avvocato Marco Machetta, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luciano Infelisi; - controricorrente - nonchè contro DEL DIN GIOACCHINO VINCENZO, DEL DIN FERRANDI PIERINA, TROTTA ADA, DEL DIN CARLO, DEL FIN GIUSEPPINA, HAEFELI DANILO;
DkiJ 1=tC,t-Z -m Luc; - intimati - avverso la sentenza n. 1603/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 10/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Alberto Del Din impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha respinto il di lui gravame nei confronti della pronuncia del Tribunale di Roma che lo aveva condannato in solido con Gioacchino Dei Din al pagamento in favore di Mario De Paola della complessiva somma di euro 154.256,31; -il tribunale aveva così concluso all'esito del giudizio introdotto nel 2003 da Mario De Paola nei confronti di Gioacchino Vincenzo Del Din e Alberto Del Din al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma di euro 308.492,62 pari al 50% della somma esistente sul conto corrente presso la filiale della banca UBS al momento dell'apertura della successione del padre Giuseppe De Paola, sposato in seconde nozze con Marcellina Del Din e defunto il 26 dicembre 1998 lasciando quali eredi legittimi l'attore e la moglie Marcellina; - a sostegno della domanda deduceva di avere scoperto l'esistenza di un conto corrente bancario acceso dal de cuius pressola filiale di Ginevra della UBS e cointestato alla moglie Marcellina, conto che alla data del 31/12/1998 presentava un saldo attivo ad euro 616.985,24; aggiungeva che recatosi presso la filiale apprendeva dell'avvenuta estinzione del conto Ric. 2016 n. 09234 sez. 52 - ud. 25-03-2021 -2- corrente suddetto da parte di Gioacchino Del Din il quale il 28 febbraio del 2000 in forza di procura speciale generale ricevuta dalla madre aveva estinto il conto corrente trasferendo il ricavato in proprio favore ed in favore di Alberto Del Din; -evidenziava il sig.
De Paola che l'estinzione del conto lo aveva privato della quota a lui spettante di eredità paterna considerando che il cespite doveva essere diviso tra i due eredi legittimi in ragione del 50% ciascuno; -all'esito del giudizio il tribunale aveva ritenuto fondata l'azione recuperatoria nella quale si estrinsecava la petizione ereditaria spiegata dall'attore De Paola mentre respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal sig. Gic)achino Del Din con condanna dei convenuti Gioacchino e Alberto Del Din in solido alla restituzione all'attore della somma di 154.246,31 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. -Alberto Del Din impugnava detta statuizione deducendo la violazione del disciplina sulla petizione ereditaria che, a suo dire, non potrebbe esercitarsi nei confronti di chi possieda beni ereditari a titolo di proprietà, peraltro dovendosi escludere le azioni volte al recupero di somme di danaro; -con il secondo motivo d'appello si deduce la violazione della norma sulla collazione avendo a, a suo dire, il tribunale disatteso la domanda riconvenzionale spiegata da Gioachino Del Din ed intesa all'accertamento della sussistenza di un negozio indiretto sotteso all'acquisto dell'appartamento di via Tarquinio Prisco da parte dell'attore con la condanna a conferire tale bene collazione; -il tribunale aveva al riguardo sostenuto che la collazione si inserisce nello scioglimento della comunione ereditaria e presuppone che si ricostruisca l'intero asse ereditario;
Ric. 2016 n. 09234 sez. 52 - ud. 25-03-2021 -3- -tuttavia, il giudice di prime cure aveva osservato che domande in tal senso non erano state avanzate dal convenuto Gioacchino Del Din che neppure aveva depositato la documentazione ipocatastale necessaria ed aveva, di contro, dedotto che i beni presenti nel patrimonio ereditario erano già stati divisi fra il De Paola e la signora Marcellina Del Din; - inoltre il giudice di prime cure aveva dichiarato la domanda riconvenzionale infondata alla luce della produzione documentale dell'attore che aveva depositato oltre l'atto pubblico di compravendita, le quietanze del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento de quo; -la corte d'appello statuendo sul gravame l'ha respinto evidenziando l'infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo il quale non poteva esercitarsi la petizione ereditaria nei suoi confronti per avere egli ricevuto il danaro richiesto in restituzione da Gioachino Del Din in proprio e non nella qualità di procuratore di Marcellina Del Din d& momento che detto versamento era stato effettuato dopo la morte di quest'ultima, con conseguente estinzione della procura già rilasciata a Gioacchino Del Din.; -secondo la corte territoriale, infatti, la petizione di eredità può avere ad oggetto distintamente sia degli immobili che beni mobili e tra questi anche beni fungibili valendo la regola possesso vale titolo disciplinata dall'articolo 1153 cod. civ.; -nel caso di specie la corte territoriale ha ritenuto che l'appellante non abbia allegato un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, con la conseguenza che deve escludersi che l'appellante sia divenuto proprietario, acquistando a non domino, del danaro sottratto a Mario De Paola solo perché ricevuto per un titolo ignoto da Gioachino Del Din che se n'era illegittimamente appropriato;
Ric. 2016 n. 09234 sez. 52 - ud. 25-03-2021 -4- -inoltre la corte territoriale ha respinto la doglianza riguardante la collazione chiesta in via riconvenzionale da Gioachino Del Din evidenziando come il giudice di prime cure aveva osservato che il De Paola aveva acquistato l'immobile di via Tarquinio Prisco pagando il relativo mutuo, con ciò smentendo la tesi che il trasferimento costituisse una donazione indiretta; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal De Paola sulla base di due motivi , illustrati da memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, Mario De Paola; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Del Din Gioacchino Vincenzo, Del Din Ferrandi Pierina, Trotta Ada, Del Din Carlo, Del Fin Giuseppina, Haefeli Danilo; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 533 e 534 cod. civ. per avere la corte territoriale accolto - ad avviso del ricorrente inammissibilmente l'azione di petizione ereditaria proposta dal sig.
Mario De Paola, erede di Giuseppe De Paola e volta al recupero di danaro nei confronti di un terzo, Alberto Del Din, avente causa dell'accipiens di quel danaro; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 n.4 cod. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere erroneamente la corte d'appello condannato il ricorrente in solido con Gioachino Del Din nonostante l'insussistenza dei presupposti di un'obbligazione solidale; - ritiene il Collegio che i motivi di ricorso ineriscano a questioni 1,7 interpretative delle disposizioni sulla nalkura, ammissibilità ed oggetto dell'azione di petizione dell'eredità che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza e pertanto provvede in conformità.
Ric. 2016 n. 09234 sez. 52 - ud. 25-03-2021 -5-
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a