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Ordinanza — n. 23121/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits due to procedural error regarding admissibility of appeal against equity judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23121/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's decision to rule on the merits of the appellant's claim for professional fees. The appellant argued the lower court erred by examining the substance of the claim instead of first verifying the admissibility of the appeal against an equity judgment. The Court held that the Second Instance judge violated procedural rules by skipping the mandatory admissibility check required for appeals against equity judgments under Article 339 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.: When appealing a judgment rendered under equity by the Judge of Peace, the appellate court must first examine admissibility based on specific statutory grounds and cannot proceed to the merits of the claim.

Parole chiave

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appeal admissibility equity judgment procedural error merits examination civil procedure code compenso per prestazioni onorario assicurazione responsabilità civile professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ.
L'errore in cui è incorso il Tribunale costituisce violazione dell'art. 339, ult.
Art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
e inammissibilità dell'appello, assumendosi che i motivi di gravame avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., non fossero riconducibili al novero previsto dall'ultimo comma della norma asseritamente violata.
Art. 324 cod. proc. civ.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
In assenza di deduzione sull'esistenza di un interesse meritevole di tutela a fondamento del frazionamento, il Tribunale avrebbe dovuto concedere il termine per memorie ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
art. 374 cod. proc. civ
Preliminarmente si dà atto che il Collegio non ravvisa le condizioni di cui all'art. 374 cod. proc. civ.
artt. 324 cod. proc. civ
Con il secondo motivo è denunciata violazione del giudicato esterno [artt. 324 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ
La circostanza, contestata nel giudizio di merito, sarebbe anche smentita dalla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 372 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 2529/2019 Picaroni est.
Sezioni Unite n. 23726 del 2007
Sezioni Unite n. 4090 del 2017
Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'applicazione del principio sancito da Sezioni Unite n. 4090 del 2017.
Tribunale di Napoli n. 6026/2018
Giudice di pace di Napoli n. 3584 del 2017
6026/2018 pubblicata il 18 giugno 2018, il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 3584 del 2017, ha rigettato la domanda con cui Bruno Qualiano ha chiesto la condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a.
Giudice di pace di Napoli n. 19575 del 2016
civ] costituito dalla sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 del 2016, divenuta irretrattabile in data 10 luglio 2018, che ha accertato tra le stesse parti il diritto del sig.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2529-2019 proposto da: QUALIANO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato •". EX,Z SERGIO TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO lgíA DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO 2020 TUCCILLO, che la rappresenta e difende giusta procura in 1315 calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6026/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI; n FATTI DI CAUSA 1.

Con la sentenza n. 6026/2018 pubblicata il 18 giugno 2018, il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 3584 del 2017, ha rigettato la domanda con cui Bruno Qualiano ha chiesto la condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI s.p.a.) al pagamento di euro 409,80 oltre interessi a titolo di compenso professionale, ed ha condannato il Qualiano al pagamento delle spese di lite.

2. Dopo aver rilevato che era pacifico che il Qualiano avesse svolto, in qualità di perito assicurativo, «circa ottomila incarichi» per conto della società di assicurazioni, con retribuzione media di 40,00 euro a pratica, il Tribunale ha rigettato la domanda con la quale il predetto aveva richiesto il pagamento del saldo, sul presupposto che l'importo percepito non rispettava i minimi tariffari. 2.1. Secondo il Tribunale plurimi indizi deponevano nel senso che le parti - senza formalizzarlo per iscritto - avevano raggiunto un accordo sulla retribuzione in deroga ai mini tariffari, e tale accordo non poteva ritenersi penalizzante per il Qualiano a fronte del numero elevatissimo di incarichi.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Bruno Qualiano sulla base di otto motivi, ai quali resiste UnipolSai Assicurazioni spa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che il Collegio non ravvisa le condizioni di cui all'art. 374 cod. proc. civ. per rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite, né si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art.339 cod. proc. civ. e inammissibilità dell'appello, assumendosi che i motivi di gravame avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., non fossero riconducibili al novero previsto dall'ultimo comma della norma asseritamente violata.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione del giudicato esterno [artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ] costituito dalla sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19575 del 2016, divenuta irretrattabile in data 10 luglio 2018, che ha accertato tra le stesse parti il diritto del sig. Qualiano al corrispettivo richiesto per prestazione analoga a quella oggi azionata, escludendo l'abusivo frazionamento del credito.

4. Con il terzo motivo, che denuncia violazione dell'art.274 cod. proc. civ., il ricorrente assume che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata riunione dei numerosi giudizi pendenti in primo grado, tutti aventi ad oggetto la remunerazione dell'attività svolta dal Qualiano per UnipolSai spa.

5. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 cod. civ., 111 Cost.Il ricorrente richiama giurisprudenza comunitaria e amministrativa dalla quale emergerebbe che l'attività svolta dal perito assicurativo rientra nella nozione funzionale di impresa, non essendo rilevante in senso contrario l'esistenza di un mandato continuativo che di regola caratterizza il rapporto tra l'impresa di assicurazioni ed il perito. Tale rapporto, del resto, non garantirebbe alcuna retribuzione definitiva al perito, né la prosecuzione nel tempo del rapporto stesso, né tutelerebbe il perito dal decorso della prescrizione breve, con la conseguenza che questi assumerebbe in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall'attività svolta.n. 2529/2019 Picaroni est.

6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 13-bis I. n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), inserito dall'art. 19-quaterdecies I. n. 172 del 2017, in tema di equo compenso per le prestazioni degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie ed assicurative. Il ricorrente riporta il testo integrale della disposizione, espressamente applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 I. n. 81 del 2017, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile.

7. Con il sesto motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il Qualiano avrebbe accettato il compenso significativamente inferiore a quello previsto dalla tariffa professionale. La circostanza, contestata nel giudizio di merito, sarebbe anche smentita dalla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dalla quale emergerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti in relazione ad ogni singolo incarico, oltre a non avere mai percepito l'importo di euro 40,00 per ciascun incarico.

8. Con il settimo motivo è denunciata «violazione del giudicato implicito delle sentenze nn. 18808, 18809, 188010 del 2016» di questa Corte Suprema, sull'assunto che tali pronunce, che hanno accolto altrettanti ricorsi del Qualiano, avrebbero negato l'unitarietà dell'obbligazione.

9. Con l'ottavo motivo è denunciata erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni 3 n. 2529/2019 Picaroni est. Unite nelle pronunce n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017, in tema di infrazionabilità del credito. Nella diffusa trattazione del suddetto tema, il ricorrente sottolinea che nella specie mancherebbe un legame intrinseco tra gli incarichi a lui affidati, versandosi nell'ambito di prestazioni in regime di libera professione, e che,. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'applicazione del principio sancito da Sezioni Unite n. 4090 del 2017. In assenza di deduzione sull'esistenza di un interesse meritevole di tutela a fondamento del frazionamento, il Tribunale avrebbe dovuto concedere il termine per memorie ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

10. Il primo motivo di ricorso è fondato. 10.1. Il Tribunale ha invertito l'ordine dell'esame dei motivi di appello e ha giudicato nel merito della pretesa del Qualiano, laddove avrebbe dovuto verificare se, come prospettato dalla società appellante, la stessa pretesa integrasse un'ipotesi di frazionamento del credito privo di giustificazione. L'errore in cui è incorso il Tribunale costituisce violazione dell'art. 339, ult. comma, cod. proc. civ. La norma indicata consente l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità (di valore inferiore ad euro 1.100,00) soltanto per vizi delle regole processuali, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, e ciò comporta che il giudice d'appello non possa anteporre l'esame del merito a quello della questione che determina l'ammissibilità dell'appello.

11. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà al riesame dell'appello secondo l'ordine dei n. 2529/2019 Picaroni est. z motivi ivi prospettati, in esito al quale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile