Ordinanza — n. 23116/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Divisione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8730/2016) proposto da: NENCINI ALESSANDRA (C.F.: NNC LSN 58M64 C8470), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in cake al ricorso, dall'Avv. Paolo Natale Elimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Moscato, in Roma, via Asiago n. 8; - ricorrenti - contro NENCINI LUIGI (C.F.: NNC LGU 38H0S C847P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avv. Pietro Nencini e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- nonché NENCINI ALESSANDRO, NENCINI ANNALISA, NENCINI SILVIA e F.I.V.E. S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello dì Firenze n. 1687/2015 (pubblicata il 5 ottobre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Ordinanza — n. 23116/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 8730/2016) proposto da: NENCINI ALESSANDRA (C.F.: NNC LSN 58M64 C8470), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in cake al ricorso, dall'Avv. Paolo Natale Elimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Moscato, in Roma, via Asiago n. 8; - ricorrenti - contro NENCINI LUIGI (C.F.: NNC LGU 38H0S C847P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avv. Pietro Nencini e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- nonché NENCINI ALESSANDRO, NENCINI ANNALISA, NENCINI SILVIA e F.I.V.E. S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello dì Firenze n. 1687/2015 (pubblicata il 5 ottobre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.
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a seguente ORDINANZA Divisione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8730/2016) proposto da: NENCINI ALESSANDRA (C.F.: NNC LSN 58M64 C8470), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in cake al ricorso, dall'Avv. Paolo Natale Elimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eleonora Moscato, in Roma, via Asiago n. 8; - ricorrenti - contro NENCINI LUIGI (C.F.: NNC LGU 38H0S C847P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avv. Pietro Nencini e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- nonché NENCINI ALESSANDRO, NENCINI ANNALISA, NENCINI SILVIA e F.I.V.E. S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello dì Firenze n. 1687/2015 (pubblicata il 5 ottobre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.
Aldo Carato; rilevato che Nencini Alessandra ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 1687/2015 (pubblicata il 5 ottobre 2015) della Corte di appello di Firenze, resistito con controricorso da Nencini Luigi, mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; considerato che, in data 26 aprile 2021, il difensore costituito per la ricorrente Nencini Alessandra ha depositato dichiarazione - del 16 aprile 2021 - di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'ad 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso difensore in virtù della procura speciale conferitagli dalla medesima ricorrente per la )02-` proposizione del ricorso (ricomprensiva di tale potere), instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio; constatato che detta rinuncia risulta accettata dal controricorrente Nencini Luigi, a mezzo del suo difensore (in virtù dei poteri conferitigli con la procura speciale rilasciata in calce al controricorso), mediante sottoscrizione dallo stesso apposta, in pari data, di seguito alla dichiarazione di 7-inuncia da parte del difensore della ricorrente; ritenuto, pertanto, che per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'arti 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio dì cassazione per rituale rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglia della 2 ^ Sezione civile in data 27 m