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Ordinanza — n. 23115/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23115/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellants. Sartori and Mosele submitted a declaration of renunciation to the proceedings, which was accepted by the respondent, Frigo. Consequently, the court ruled that the litigation ended without addressing the merits of the real rights dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A lawsuit is extinguished when the parties jointly declare their renunciation of the proceedings, terminating the case without a judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings joint renunciation Corte di Cassazione civil procedure law formal withdrawal termination of litigation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
391 c.p.c., rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
art 390 c.p
art. 391 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13325/2016) proposto da: SARTORI ANDREA (C.F.: SRT NDR 72A14 A465I) e MOSELE SANTE (C.F.: MLS SNT 39B14 H361N), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Sabina Ciccotti e Piercarlo Mantovani ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, in Roma, via L. Caro, n. 62; - ricorrenti - contro FRIGO RICCARDO (C.F.: FRG RCR 58E18 F205B), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Simone Baggio e Giovanni Giuffrè e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2708/2015 (pubblicata il 25 novembre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Presidente relatore Dott.

Aldo Carrato. rilevato che Sartori Andrea e Mosele Sante hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 2708/2015 (pubblicata il 25 novembre 2015) della Corte di appello di Venezia, resistito con controricorso dall'intimato Frigo Riccardo; considerato che, in data 17 maggio 2021, il difensore costituito per i due indicati ricorrenti Sartori Andrea e Mosele Sante ha depositato dichiarazione - del 7 maggio 2021 - di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'art 390 c.p.c. sottoscritta, in un unico contesto, personalmente dagli stessi ricorrenti e dal medesimo difensore, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio;constatato che detta rinuncia risulta accettata dal controricorrente Frigo Riccardo mediante sottoscrizione personalmente dallo stesso apposta unitamente a quella del suo difensore, in pari data, di seguito alla dichiarazione di rinuncia dei due ricorrenti; ritenuto, pertanto, che per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 27