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Ordinanza — n. 23113/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23113/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the case. Although the appellant notified the withdrawal to opposing counsel, the law does not require their acceptance for the withdrawal to take effect. Consequently, the lower court's judgment became final and binding, terminating the litigation without a ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces immediate effects and extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as it renders the contested judgment final and removes the interest in opposing it.

Parole chiave

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unilateral withdrawal extinction of proceedings cassation appeal finality of judgment costs allocation rinuncia al brevetto rinuncia all'eredità ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Art. 391 c.p.c.
23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 306 c.p
- nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20834-2016 proposto da: CARIOTI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA - SOCIETA' Ify INCORPORANTE IL CREDITO BERGAMASCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell'avvocato MICHELE RANCHINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIA SCIARRA; MPS GESTIONE CREDITO BANCA SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA BRIGNONE; - controrícorrenti - Nonché da:

COTELLI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIANI LUIGI, l, presso lo studio dell'avvocato VITO PARENTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentali. - contro MPS GESTIONE CREDITO BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIANMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA BRIGNONE; - controricorrenti al ricorso incidentale - non chè contro GUBER SPA, FRERETTI MADDALENA; - intimati - avverso la sentenza n. 435/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI Ritenuto che: - Carioti Enzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Maddalena Ferretti e Maria Cotelli sulla scrittura privata del 30.6.1998 ed aveva accertato che Maria Cotelli era proprietaria degli immobili poi ceduti al Carioti; la corte distrettuale aveva quindi condannato Maddalena Ferretti al rilascio di detti beni in favore del Carioti; aveva condannato Enzo Carioti e Maria Cotelli, in solido tra loro, a rimborsare al Monte dei Paschi di Siena, al Credito Bergamasco ed alla Guber s.p.a. le spese del giudizio d'appello; - il Monte dei Paschi di Siena ed il Banco Popolare- Società Cooperativa hanno resistito con controricorso; - Maria Cotelli ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale; - con atto del 4.1.2021, notificato alle controparti in pari data, Enzo Carioti ha rinunciato al ricorso principale e Cotelli Maria al ricorso incidentale; - il Monte del Paschi di Siena e la Banca Popolare di Milano Società cooperativa a responsabilità limitata hanno accettato le rinunce; - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.

Cass.n. 2317/2016): - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della S