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Ordinanza — n. 23112/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after hearing; transaction concluded between heirs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23112/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct following the withdrawal of the petitioners' claim after a hearing. The heirs of the deceased petitioners had originally filed the appeal against the lower court's judgment but subsequently entered into a settlement with the opposing party. Consequently, the Court ruled that the procedural action was no longer necessary and dismissed the case without addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal declared extinct upon withdrawal after the hearing is treated as a procedural termination, and the exceptional contribution unificato fee does not apply to such withdrawals.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal after hearing transaction settlement contribution unificato fee heirs of deceased rinuncia d'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
1878/11); che, in ragione dell'accettazione della rinuncia da parte della contro ricorrente non vi à luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
I. n. 228 del 2012

Giurisprudenza citata

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Cass. 19051/10
Stanco, difensore della contro ricorrente; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell'adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass.
Cass. 1878/11
19051/10, Cass. 1878/11); che, in ragione dell'accettazione della rinuncia da parte della contro ricorrente non vi à luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio; che non si applica il disposto dell'art.
Cass. 23175/15
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 2865-2016 proposto da: STAZI LUIGI, MOIANI LUIGI, nella loro qualità di eredi dei germani MOIANI PIETRO ALBERTO, MOIANI ANTONIETTA, MOIANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CAVALIERE, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro LORETI SANTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PETRIVELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE STANCO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4710/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

Rilevato: che i sigg. Pietro Alberto Moiani, Giuseppe Moiani e Antonietta Moiani, quali eredi di Mariano Moiani, hanno proposto ricorso, a ministero degli avvocati Raffaele Cavaliere e Francesco Cavaliere, contro la sig.ra Santina Loreti, quale erede di Maria De Simone, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4710/2015 del 21 aprile/31 maggio 2015; che la sig.ra Loreti ha depositato controricorso a ministero dell'avv. Giuseppe Stanco e Antonio Petrivelli; che la causa è stata chiamata per la discussione all'adunanza di camera di consiglio del 16 dicembre 2020; che i prossimità dell'adunanza i sigg.

Luigi Moiani e Luigi Stazi si sono costituiti, pur essi a ministero degli avvocati Raffaele Cavaliere e Francesco Cavaliere, nella loro qualità di eredi dei ricorrenti Pietro Alberto, Giuseppe e Antonietta Moiani, riferendo e documentando che questi ultimi sono tutti deceduti nelle more del giudizio di cassazione, e dichiarando di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dai loro danti causa, per essere frattanto intervenuta transazione con la sig.ra Loreti; che la suddetta rinuncia è stata accettata dal suddetto avv. Stanco, difensore della contro ricorrente; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell'adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che, in ragione dell'accettazione della rinuncia da parte della contro ricorrente non vi à luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 16 dicembre 2021 crrp.TO CAN