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Ordinanza — n. 23088/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows appeal against civil court order regarding legal fees and electronic filing surcharges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23088/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially upheld Rosalba Balestrieri's appeal against the Naples Court of Appeal's decision on civil litigation costs. While the Court rejected arguments regarding the nullity of the decree and the autonomous liquidation of monitoria phase expenses, it found errors in the calculation of professional fees and the omission of statutory increases for electronic document preparation. Consequently, the decree was quashed in part and remanded to the Court of Appeal for a new calculation of costs and the application of the 30% surcharge for telematic acts.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014: The Court of Appeal must independently liquidate costs in the opposition phase and must apply statutory increases for electronic document preparation when explicitly requested, failing which the decision is flawed and subject to cassation.

Parole chiave

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civil litigation costs monitoria phase expenses telematic acts surcharge omission of decision quashing of decree legal fees calculation remand to appellate court ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
14-12-2020 -3- -sotto questo profilo, pertanto, la decisione è immune da censure, avendo riconosciuto il compenso unico nell'importo di € 540,00, pari al valore medio in relazione alla voce della tariffa applicabile; -il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
14-12-2020 -3- -sotto questo profilo, pertanto, la decisione è immune da censure, avendo riconosciuto il compenso unico nell'importo di € 540,00, pari al valore medio in relazione alla voce della tariffa applicabile; -il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014
D.M. n. 37 del 2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24155/2017
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Testo completo

nte Puoiln ORDINANZA sul ricorso 8614-2020 proposto da: BALESTRIERI ROSALBA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -la Corte d'appello di Napoli ha accolto l'opposizione di Balestrieri Rosalba contro il decreto, pronunciato dal consigliere designato, che le aveva riconosciuto l'equa riparazione per la non ragionevole durata di una controversia civile; -la Corte d'appello ha aumentato l'importo dell'equo indennizzo, riconosciuto dal giudice del monitorio nella somma di € 3.920,00, liquidando la maggiore somma di € 5.880,00; -essa ha corretto inoltre la liquidazione delle spese vive, includendovi gli esborsi di lite propedeutici alla proposizione del giudizio; -ha riconosciuto i compensi professionali, posti a carico del Ministero soccombente, nella somma di € 2.159,50, di cui € 540,00 per la prima fase e € 1.617,50 per la fase di opposizione; -per la cassazione del decreto la Balestrieri Rosalba ha proposto ricorso, affidato a sette motivi; -il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale; -la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: -il primo motivo denuncia, in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità del decreto, perché la corte d'appello, una volta accolta l'opposizione, avrebbe dovuto liquidare autonomamente le spese della fase monitoria; -diversamente la corte d'appello di Napoli ha confermato la liquidazione già operata con il provvedimento oramai definitivamente caducato; -si evidenzia la rilevanza dell'errore, in considerazione del fatto che, in sede di opposizione, era stato riconosciuto un importo maggiore, il che comportava, nella liquidazione delle spese di lite, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore superiore; -il motivo è infondato; -il provvedimento monitorio liquidava i compensi nell'importo di € 450,00;

Ric. 2020 n. 08614 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -2- -la Corte d'appello, nell'accogliere l'opposizione, non ha affatto confermato la liquidazione delle spese operata nel provvedimento caducato, ma ha liquidato i compensi ex novo anche per la prima fase: precisamente ha liquidato l'importo di C 2.157,50, di cui 540,00 per la prima fase e C 1.617,50 per la fase di opposizione; -pertanto, le spese della prima fase non solo sono state liquidate autonomamente, ma non c'è neanche coincidenza dell'importo riconosciuto per tale titolo; -l'importo di C 540,00, infatti, rappresenta il valore medio, secondo tariffa, per i procedimenti monitori di valore compreso fra C 5.200,00 e C 26.000,00, coerentemente con il maggiore importo dell'indennizzo riconosciuto in sede di opposizione; -il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la liquidazione delle spese del procedimento monitorio sotto una molteplicità di profili:

a) occorreva applicare la tabella 12 del d.m. n. 55 del 2014 relativa ai giudizi contenziosi dinanzi alla corte d'appello, mentre il provvedimento impugnato ha applicato la tabella prevista per i procedimenti monitori;

b) i compensi del procedimento monitorio andavano liquidati sulla base dell'importo poi riconosciuto in sede di opposizione, avuto riguardo ai valori medi e mediante applicazione delle tre voci in concreto espletate: fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale;

c) la liquidazione, così come operata, era al di sotto anche dei valori minimi; -il motivo è complessivamente infondato; -diversamente da quanto opina la ricorrente la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 16512/2020); Ric. 2020 n. 08614 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -3- -sotto questo profilo, pertanto, la decisione è immune da censure, avendo riconosciuto il compenso unico nell'importo di € 540,00, pari al valore medio in relazione alla voce della tariffa applicabile; -il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto sotto il profilo della motivazione data per giustificare la riduzione massima degli onorari della fase di opposizione; -il rilievo della corte d'appello, laddove si evidenziava la "speciale semplicità dell'affare", non costituiva motivazione idonea a giustificare il decisum; -il motivo è infondato; -la motivazione su questo aspetto della lite esiste non solo come parte grafica del documento, ma consente anche di percepire la ragione del decisum, costituita, appunto, dalla speciale semplicità dell'affare (Cass., S.U., n. 8053/2014); -si ricorda che «in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito» (Cass.n. 4782/2020; n. 6110/2021); -il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la liquidazione dei compensi della fase di opposizione: uso di tabella non appropriata (procedimenti di volontaria giurisdizione invece della tabella prevista pei i procedimenti contenziosi), mancato riconoscimento dei parametri medi, omessa liquidazione della fase di trattazione, violazione, peraltro, anche dei valori minimi per le tre voci riconosciute; -il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati; -la Corte d'appello di Napoli non ha applicato i parametri relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ma la tabella applicabile per i ..) Ric. 2020 n. 08614 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -4- procedimenti contenziosi e ha avuto persino cura di precisarlo, richiamando Cass. n. 6015/2019; -ciò posto la liquidazione, operata nell'importo di C 1.617.50, da un lato omette la liquidazione relativa alla fase istruttoria (cfr.

Cass. n. 697/2020), dall'altro, è inferiore ai valori minimi per le tre voci in concreto riconosciute; -infatti, la somma delle tre voci (fase di studio C 540,00, fase introduttiva 438,50, fase decisionale 910,00) ammonta al maggiore importo di C 1.888,50; -il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità del decreto e del procedimento per omessa pronuncia sulla istanza di liquidazione della maggiorazione sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione; -il sesto motivo denuncia analoga violazione con riferimento alla mancata pronuncia sulla istanza di liquidazione della stessa maggiorazione per la fase di opposizione; -il settimo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'errore di decisione ravvisabile nel decreto per non avere riconosciuto, in presenza dei presupposti, tanto per il procedimento monitorio quanto per la fase di opposizione, la maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione; -il quinto e il sesto motivo sono fondati; -il comma 1 -bis dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 8 marzo 2018, n. 37, a decorrere dal 27 aprile 2018, applicabile, à sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo D.M. n. Ric. 2020 n. 08614 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -5- 37/2018 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018) - dispone:

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»; -l'attuale ricorrente aveva richiesto sia per la fase monitoria, sia per la fase contenziosa la maggiorazione prevista dalla nuova disposizione; -la Corte d'appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta, nonostante l'istanza avesse una sua autonomia nell'ambito della liquidazione delle spese; -proprio in considerazione di siffatta autonomia non ci sono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, una ipotesi di rigetto implicito; -questo ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017); -ebbene nessuno degli argomenti usati dalla Corte di appello, in relazione alla liquidazione delle spese, si pone in termini di incompatibilità logico giuridica con l'eventuale riconoscimento della pretesa; -conseguentemente la decisione incorre nella omissione fondatamente denunciata con i motivi in esame; -è assorbito il settimo motivo; -in conclusione, sono rigettati i primi tre motivi; sono accolti il quinto, il sesto motivo e, nei limiti di cui sopra, il quarto motivo;

è assorbito il settimo motivo; Ric. 2020 n. 08614 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -6- -il decreto, pertanto, deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese della fase di opposizione, attenendosi a quanto sopra, e provvederà sulla richiesta di maggiorazione per la redazione degli atti mediante modalità telematiche, sia per la fase monitoria e sia per la fase di opposizione; -la Corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità;

P. Q.M. accoglie il quinto ed il sesto motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo; rigetta i primi tre motivi; dichiara assorbito il settimo motivo; cassa il decreto in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera