Court allows claim for excessive delay damages, ruling pre-1973 proceedings cannot be deducted from reasonable duration period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the heir's claim for excessive delay damages, quashing the lower court's decision. The lower court had deducted three years of reasonable duration from the delay period, but the Supreme Court found this error. The court held that since the individual complaint mechanism against the State began on August 1, 1973, the reasonable duration period must be calculated based on the procedural state at that specific date, meaning pre-1973 proceedings cannot be subtracted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2-bis della legge n. 89/2001; Art. 6 CEDU: The reasonable duration period for excessive delay damages must account for the procedural state at the date the individual complaint mechanism against the State became available (August 1, 1973), precluding the deduction of reasonable time elapsed prior to that date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21017-2019 proposto da: PIRAS RAFAELE, in nome proprio e quale erede di ATTILIO PIRAS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANDOMENICO DANIELE, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente Q oli í-› j_D avverso il decreto n. 126/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositato il 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
48. R.G. 21017/2019 PREMESSO CHE Attilio Piras aveva adito, con ricorso depositato il 24 marzo 1971, la Corte dei conti per ottenere la pensione di guerra; dopo il suo decesso, avvenuto il 4 ottobre 1977, si era avuta l'interruzione del processo, che era stata proseguito dal suo erede, Raffaele Piras, con atto dell'Il novembre 2015 e poi definito con sentenza depositata il 30 gennaio 2017. Raffaele Piras, in proprio e quale erede di Attilio Piras, ha proposto domanda per ottenere l'equa riparazione del danno causato dalla durata irragionevole del processo.
Con decreto n. 86/2018, la Corte d'appello di Cagliari accoglieva parzialmente la domanda e condannava il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di euro 2.000. Il Ministero ha proposto opposizione contro il decreto. L'opposizione è stata accolta sotto il profilo della mancata detrazione - rispetto al periodo considerato, 1 agosto 1973/4 ottobre 1977 - dei tre anni di ragionevole durata del processo di cui al comma 2 -bis dell'art. 2 della legge n. 89/2001 e il Ministero è stato condannato a pagare euro 500. Avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari 31 dicembre 2018, n. 126 ricorre per cassazione Raffaele Piras.
Resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione dell'art. 6 CEDU, violazione dei criteri per la liquidazione dell'indennizzo (errata determinazione del periodo di durata irragionevole)": nell'affermare che dal periodo di irragionevole durata (ossia dall'i agosto 1973 al 14 ottobre 1977) devono essere detratti tre anni di ragionevole durata, in quanto i fatti precedenti all'i agosto 1973 non costituiscono fonte di responsabilità per lo Stato italiano nei confronti del cittadino, la Corte d'appello non ha considerato che secondo il costante orientamento di legittimità e di merito il calcolo della base temporale dell'indennizzo deve essere effettuato tenendo presente lo stato del procedimento a tale data.
Il motivo è fondato. Viene posta la questione della rilevanza della pendenza del processo alla data dell'i agosto 1973 al fine non dell'equa riparazione della irragionevole durata precedente, ma della decurtazione o meno del periodo di ragionevole durata del processo nel calcolo dell'indennizzo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "posto che la finalità della legge n. 89 del 2001 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell'istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all'i agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato" (così, ex multis, Cass. 95/2016).
Invero, "il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, condizionatamente all'accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza del giudice della convenzione, accettazione avvenuta per l'Italia, appunto, 11 agosto 1973" (Cass. 26002/2016). Il danno causato dal tempo irragionevole del processo è divenuto pertanto indennizzabile solo a partire dall'I. agosto 1973, ma tale indennizzabilità deve - secondo quanto costantemente affermato da questa Corte - "tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento" (v., oltre a Cass. 95/2016 già citata, Cass.15778/2010 e Cass. 14286/2006).
Ciò significa che se la causa - come nel caso in esame - era già pendente agosto 1973 non può essere detratto il periodo ragionevole del processo così come individuato dal nostro legislatore all'art. 2, comma 2-bis della legge 89/2001, ma va data rilevanza al periodo pregresso comunque decorso dal momento della instaurazione del processo.
2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra precisato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda ci