Cassation court allows claim for non-pecuniary damages due to excessive trial length, rejecting formal document requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed Di Giorgio's appeal against the Bologna Court of Appeal's dismissal of his claim for non-pecuniary damages caused by the excessive duration of a criminal trial. While the court rejected the argument that the lack of authenticated copies rendered the claim inadmissible, it found that the lower court failed to examine the decisive fact regarding the actual production of these documents. Consequently, the cassation judgment quashed the lower court's decision and remanded the case to the Bologna Court of Appeal to verify the existence and validity of the authentication certificates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 della L. n. 89/2001; Art. 5-ter della L. n. 89/2001: The provision does not establish formal admissibility requirements for incidental proceedings but defines the monitoring burden, meaning a lack of documentation constitutes a procedural gap rather than an absolute bar to the claim, and the court must remedy insufficient proof rather than dismiss the request outright.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25816-2018 proposto da: DI GIORGIO ANELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ZAULI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2020 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 2283 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - 4;L avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3218/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 18/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; 2_ R.nGIONI IN FATTO 1,D IN I)IRITT() D1'.( :1S1( )N1'.
Rilevato: che il sig. \nello Di Giorgio) proponeva ricorso ex art. 3 della 1. n. 89/2001 innanzi alla corte d'appello di Bologna chiedendo ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per l'irragionevole durata di un processo penale ai suoi danni iniziato nel 2002 e concluso in data 6/10/2017; che il consigliere designato adottava, in data 7/2/2018, un provvedimento con cul disponeva l'integrazione nei successivi sessanta giorni della documentazione prodoiLL per avere il ricorrente allegato copie asseverate dal difensore, ma non autenticale cancelliere, degli atti e delle sentenze conclusive dei vari gradi del giudizio presupposto. in tal modo non consentendo al giudicante di verificare l'effettivo andamento di detto giudizio; che l'odierno ricorrente presentava un'istanza di proroga per acquisire gli atti, i verbali di udienza e i provvedimenti richiesti, data l'impossibilità di reperirli agevolmente presso la cancelleria del tribunale di l'orli; che, avverso il decreto di rigetto n. 1928/2018 del 2/5/2018 di detta istanza, il sig. (-ìiorgio proponeva ricorso in opposizione ex art. 5-ter 1. 89/2001 lamentando violazione del principio costituzionale del giusto processo e del principio di effettivita dcl diritto di difesa; che l'opposizione è stata rigettata dalla corte d'appello di Bologna in composizionu colleg,iale con decreto n. 3218/2018 del 6/7/2018, avverso il quale il sig.
Di Giorgio ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi. :\tteso che: con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il sig. \nello Di (1it - y*:, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 3, un. 3, e 4 deiL, legge 89/2001, la violazione dell'art. 16 decies della 1. 179/2012 e degli arti. 125 e c.p.c., rilevando che l'art. 3 della legge Pinto non prevede espressamente la produzionc documentale (luale condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda. ';,1 osserva che le copie autentiche dei documenti sono spesso molto costose e difficili ti reperire e produrre, sicché subordinare la proponibilità o ricevibilità della domanda cluesti ulteriori sacrifici finanziari diverrebbe un disincentivo \net tra. l'affermazione della corte secondo cui l'asseverazione di conformità del difensore C idonea e sufficiente solo per gli atti già contenuti nel fascicolo informatico, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie trattandosi di un processo penale ove non opera il regime informatico (pg. 2 decreto impugnato), violerebbe con l'art. 16 decies 179/2012, che ha ampliato il potere di certificazione di conformità dell'avvocato; con il secondo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il sig.
Di Giorgio deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 89/2~ l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, per avere il ricorrent( provveduto a produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase ti; opposizione, allegando le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria del tribunale di Liti ,. in data 18/5/2018, adempiendo così all'onere di documentare in maniera compiuta propria domanda; con il terzo motivo, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il sig. Anello Di Giorgio deduce la violazione dell'art. 3 1. n. 89/2001, degli artt. 156 e 640 c.p.c. e del principi() del giusto processo, rilevando ancora una volta che il richiamato art. 3 non elenca tra i requisii validità della domanda le produzioni documentali, sussistendo peraltro un potere-eloverc officioso in capo al giudice di assumere informazioni a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto; il linistero della Giustizia ha presentato controricorso; la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per la cluale il sig.
Anello Di Giorgio ha depositato una memoria illustrativa. Considerato che: il primo motivo, relativo alla lamentata violazione dell'art. 3 della legge Finto, disatteso perché non coglie la ratio decidendi; la corte d'appello, infatti, non ha considerato la mancata produzione di copie autentic (:( inte una condizione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, bensì e ime una lacuna istruttoria che impediva una chiara e completa ricostruzione dell'iter processuale del giudizio presupposto; i impugnato decreto risulta pertanto allineato al principio espresso da eittesta nell'ordinanza n. 24181/2019 alla cui stregua: "In tema di procedimento per Pequa l'ad. .3, comma 3, della 1. n. 89 del 2001 non introduce requisiti di carattere ./ormale della domaihe incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma ecifica il contenuto de//'onere pro/i!;a sul ricorrente nella _fase monitoria del giudi.zio, il cui mancato adempimento non d' 'fp< ito della domanda, dovendo il giudice, ai sensi del/'ali. 640 cp.c. richiamato da//'art. ) ai., 'artei rimedian? all'insufficiena della prova"; privo di pregio è poi il riferimento del ricorrente all'articolo 16 decies del decreto legge n. 179/2012, trattandosi di disposizione che non attribuisce agli avvocati la potestà di certificare la conformità di copie formate su supporto analogico ad originali formati sii supporto analogico, ma riguarda il deposito con modalità telematiche di (»THr , informatica, anche per immagine, di un atti formati su supporto analogico e detenuti on-g;nale o in copia con/orme"; il secondo motivo è invece da accogliere (cfr.
Cass. sent. n. 1163/2020: "h' inntisdnioix,', prora non implica una valuta_zione dei ja tti, ma una constalaione o un accertamento rma.zione probatona, utili.uata dal giudice ai lini della decisione, è contraddetta da uno specifico pmeessuale, così che, a di eren.za del travisamento de/fatto, può essere/allo valere mediante riwD'o per (5l.s-sa3y.0ne, ove incida su un punto decisivo della controversia") in relazione al profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'avvenuta produzione in copia autentic;i. nella fase di opposizione ex art. 5 ter 1. 89/2001, dei documenti richiesti, corredli dell'attestazione di conformità della cancelleria di Forli; attestazione che nel ricorso deduce essere stata rilasciata il 18.5.2018 dalla cancclliera Roberta Bag,attoni "noi sif Aumenti, ma accolpandone diversi con espressa indicaione del numero di pagine autenticate ti turzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo; in definitiva il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo cd assorbito il terzo, e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d 'Appello di Bologna, per la verifica della sussistenza in atti delle autenticazioni rilasciatei l . :,. dalla cancclliera Roberta Bagattoni e della relativa portata.
P.Q.M.
.a Corte accoglie i] ricorso in relazione al secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviaallaCorte di \ppello di Bologna, in diversa composizione, anche per 1- l