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Ordinanza Interlocutoria — n. 22724/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands bankruptcy compensation case to lower court due to unresolved statutory interpretation issues on timing and deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22724/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the petitioners' arguments regarding the start date for the compensation deadline and the application of procedural time limits. While acknowledging relevant case law, the Court identified unresolved legal questions concerning the applicability of specific legislative amendments to pre-2009 bankruptcy proceedings. Consequently, the case was remanded to the public hearing for further discussion by the Second Civil Section.

Regesto Legislator

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Art. 4 l. 89/2001; Art. 327 c.p.c.: The Court establishes that the starting point for the compensation deadline and the applicable procedural time limits require further reflection regarding the applicability of post-2009 legislative amendments to pre-2009 bankruptcy proceedings, necessitating a remand for public hearing.

Parole chiave

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bankruptcy compensation procedural deadlines legislative amendment remand for hearing statutory interpretation decadenza legale termini di ricorso impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. 89/2001
1551/2020; che tuttavia tale orientamento richiede, ad avviso del Collegio, un supplemento di riflessione; che peraltro, ove si ritenga di ancorare la decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge n.
Art. 327 c.p.c.
111 e 117 Cost, nonché violazione dell'art. 327 c.p.c., dell'art.
Art. 58 l. 69/2009
119 1.f., dell'art. 58 1.
Art. 119 l.f.
327 c.p.c., dell'art. 119 1.f., dell'art.
Art. 360 c.p.c.
267/1942 (nel prosieguo, 1.f.); che il ricorso consta di due motivi; che con il primo motivo, riferito all'art. 360 co.
art. 327 c.p
111 e 117 Cost, nonché violazione dell'art. 327 c.p.c., dell'art.
articolo 327 c.p
per l'impugnazione di detto decreto debba individuarsi in un anno, come previsto dal testo dell'articolo 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. 11, ord. n. 8055/2019
Cass. sez. VI-2, ord. n. 1551/2020
Cass. 3824/19
, ossia alla data, nella specie posteriore al 2009, della istanza di chiusura del fallimento avanzata dal curatore o dal debitore O dell'atto di impulso ufficioso del tribunale (in quest'ultimo senso, Cass. 3824/19, pagg.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18880-2019 proposto da: SPETTOLI GABRIELE, CASTALDI RENZO, MONTANARI PIERPAOLO, GROSSI RAFFAELE, SIMONI DORIANO, MARANINI MAURO, SARI DANIELA, FIORINI MASSIMO, GRANDINI GIORGIO, BIANCONI FILIBERTO, CANTALUPO SOLVER, CACCIN ADRIANO, FIORINI ANDREA, CAVALLINI FRANCESCO, BACCHIN DAL COMPARE STELLA, BOSI ENRICO, STAGNI MARCO, FURLAN GIANNA, BOLOGNESI LUCIANO, FIORINI CLAUDIO, ZUPPANI RICCARDO, FRANCHI LUIGI, BOARI GIORGIO, MASARATI GIUSEPPE, ORLANDI ANTONIO, ZAGATTI ALBERTO, DE SANTI IDO, BENETTI IVAN, SORBARA MARIA, SQUARZINA RENZO, BERTI MARCO, TADDIA ERMANNO, ZAGO MATTEO, COLLARI CLAUDIO, ZAGO CHIARA, PAIATO LUIGI, LUPI ANTONIO, CAVALLINI CIRO, ZUPPANI RAFFAELLA, BERTOLDI IVANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO GUARALDI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4265/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 03/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; 2_ RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per la cassazione del decreto n. 4265/2018 della Corte d'Appello di Venezia — da loro adita con opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della 1. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato — che ha confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare di Telenit Telecomunicazioni S.p.A.; che la Corte d'Appello ha rilevato d'ufficio la tardività della domanda di equo indennizzo per il mancato rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 4 1. 89/2001; che la Corte d'Appello ha considerato come dies a quo del suddetto termine la dichiarazione di esecutività del quarto riparto parziale, avvenuta in data 24 ottobre 2006, grazie al quale gli odierni ricorrenti, insinuatisi nella procedura concorsuale sopra menzionata, avevano visto integralmente soddisfatte le loro ragioni di credito; che a sostegno della motivazione la Corte d'appello ha riprodotto i precedenti Cass.950/2011 e Cass. 7664/2005 nonché il principio di immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore dei creditori in sede di riparto, codificato agli articoli 112 e 114 co. i R.D. 267/1942 (nel prosieguo, 1.f.); che il ricorso consta di due motivi; che con il primo motivo, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3), si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 1. 89/2001, in relazione all'art. 6, par. 1 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost, nonché violazione dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 1.f., dell'art. 58 1. 69/2009 e dell'art. 150, co. 1 d.lgs. 5/2006 per avere la Corte d'Appello considerato come dies a quo, al netto dei termini di impugnazione ordinaria, non la chiusura definitiva della procedura fallimentare (che avvenne con decreto del 5-6 luglio 2017), bensì il momento in cui gli attuali ricorrenti furono definitivamente soddisfatti (ciò che avvenne con decreto di dichiarazione di esecutività del quarto piano di riparto parziale, il 24 ottobre 2006); a sostegno della loro tesi, i ricorrenti citano Cass. n. 8055/2019 e criticano l'applicazione fatta dalla Corte d'Appello dei precedenti Cass. 950/2011 e 7664/2005, censurando, altresì il passaggio motivazionale concernente la ritenuta stabilità delle attribuzioni patrimoniali; che con il secondo motivo, riferito all'art. 360 co. 1 n.

4) c.p.c., si lamenta la violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello giudicato su un fatto rilevato d'ufficio (ie. la tardività della domanda, in riferimento al decreto di esecutività del quarto piano di riparto) senza aver previamente concesso memorie alle parti per permettere loro di svolgere il contraddittorio sul punto; che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; che la causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020 per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria. Ritenuto: che le argomentazioni dedotte nel primo motivo di ricorso trovano fondamento nell'orientamento che questa Corte ha espresso con Cass. civ. sez. 11 , ord. n. 8055/2019;

Cass. sez. VI - 2, ord. n. 1551/2020; che tuttavia tale orientamento richiede, ad avviso del Collegio, un supplemento di riflessione; che peraltro, ove si ritenga di ancorare la decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 alla data in cui sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, è opportuno approfondire anche l'ulteriore questione se il termine "lungo' ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione di detto decreto debba individuarsi in un anno, come previsto dal testo dell'articolo 327 c.p.c. anteriore alla modifica recata dall'articolo 46 della legge n. 69 del 2009, o in sei mesi, come previsto dal testo dell'articolo 327 c.p.c. successivo a detta modifica; che la questione indicata nel paragrafo che precede postula la soluzione del dilemma se, agli effetti dell' articolo 58, primo comma, della legge n. 69 del 2009 («le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore») debba aversi riguardo alla data di instaurazione della procedura fallimentare - ossia alla data, nella specie anteriore al 2009, della sentenza di apertura del fallimento (o, in ulteriore ipotesi, alla data di insinuazione del creditore nel fallimento) - oppure alla data di instaurazione del sub procedimento camerale di chiusura del fallimento ex art. 119 1.f. , ossia alla data, nella specie posteriore al 2009, della istanza di chiusura del fallimento avanzata dal curatore o dal debitore O dell'atto di impulso ufficioso del tribunale (in quest'ultimo senso, Cass. 3824/19, pagg. 6/7); che, per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 ult. co. c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma il 22 ott