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Ordinanza Interlocutoria — n. 22723/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to determine if six-month or one-year statute of limitations applies to bankruptcy closure objection.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22723/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remanded the case to a public hearing for further discussion. The appellant argued that a one-year limitation period applied to their claim for equitable compensation regarding the unreasonable length of bankruptcy proceedings, while the lower court held a six-month period was correct based on specific transitional provisions. The court determined that the statutory interpretation regarding the applicable time limit requires detailed examination of the procedural timeline and thus cannot be resolved without a full public debate.

Regesto Legislator

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Art. 4, L. 89/2001; Art. 327 c.p.c.; Art. 58, L. 69/2009: The court must remand the case to public hearing to determine whether the six-month or one-year limitation period applies to objections against bankruptcy closure decisions when transitional provisions are involved.

Parole chiave

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bankruptcy closure objection statute of limitations transitional provisions equitable compensation claim procedural timeline analysis sospensione della procedura di fallimento istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 4, L. 89/2001
Art. 327 c.p.c.
89/2001 per la presentazione della domanda di equa riparazione) fosse non quello annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c. ante I.
Art. 58, L. 69/2009
119 L.F.; dell'art. 58 legge n.
Art. 119 L.F.
327 c.p.c.; dell'art. 119 L.F.; dell'art.
Art. 375 c.p.c.
che, per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 ult.
art. 327 c.p
89/2001 per la presentazione della domanda di equa riparazione) fosse non quello annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c.
articolo 327 c.p
69/2009, alla cui stregua il nuovo testo del'articolo 327 c.p.c.
art. 58 legge n. 69/2009
119 L.F.; dell'art. 58 legge n. 69/2009; dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3824/19
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7872-2019 proposto da: S.I.L.L.A. DI A. MATTEI & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentata e difesa dagli avvocati LIVIO VERONESI, BRUNO GUARALDI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - 2020 contro 2280 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3213/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 18/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società S.I.L.L.A. s.a.s. di A. Mattei & C. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto n. 3213/2018 della Corte d'Appello di Bologna che - confermando, in sede di opposizione ex art. 5 ter 1. 89/2001, il decreto emesso dal Consigliere delegato della stessa Corte - ha giudicato improponibile, in quanto proposta dopo la scadenza del termine semestrale di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 89/2001, la domanda di equa riparazione dalla stessa presentata per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare aperta 1'8 ottobre 2001 e chiusa con decreto (non notificato alla medesima S.I.L.L.A. s.a.s.) del 21 giugno 2016.

La Corte d'Appello ha ritenuto che, in assenza di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, il termine c.d. lungo per l'impugnazione di tale decreto (la cui data di scadenza segna il dies a quo del termine di cui all'articolo 4 I. 89/2001 per la presentazione della domanda di equa riparazione) fosse non quello annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c. ante I. n. 69/2009, bensì quello semestrale, previsto dall'art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009, applicabile per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore di tale legge; ciò sull'assunto che la disposizione transitoria dettata dall'articolo 58 della medesima legge n. 69/2009, alla cui stregua il nuovo testo del'articolo 327 c.p.c. si applica ai giudizi istaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, vada riferito non alla procedura fallimentare, bensì al «procedimento endo-fallimentare di eventuale impugnazione della chiusura» (pag. 3, rigo 5, dei decreto qui impugnato).

Il Ministero della Giustizia ha presentato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La SILLA ha depositato una memoria. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020. Con l'unico motivo di ricorso la società SILLA denuncia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 4, legge n. 89/2001, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU; all'art. 1 del primo protocollo addizionale; agli artt. 111 e 117 della Costituzione; la violazione dell'art. 327 c.p.c.; dell'art. 119 L.F.; dell'art. 58 legge n. 69/2009; dell'art. 150, comma primo, d.igs. n. 5 del 2006; la ricorrente, in sostanza, pone la questione se il termine c.d. lungo per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento in cui essa si era insinuata fosse annuale o semestrale, ossia se, nella specie, l'articolo 327 c.p.c. andasse applicato nel testo anteriore o posteriore alla modifica di cui alla legge n. 69/2009.

Tale questione merita l'approfondimento della discussione in pubblica udienza, giacché essa ìnvolge la soluzione del dilemma se, agli effetti dell' articolo 58, primo comma, della legge n. 69 del 2009 («le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore») debba aversi riguardo alla data di instaurazione della procedura fallimentare - ossia alla data, nella specie anteriore al 2009, della sentenza di apertura del fallimento (o, in ulteriore ipotesi, alla data di insinuazione del creditore nel fallimento, pur essa nella specie anteriore al 2009) - oppure alla data, nella specie posteriore al 2009, di chiusura del fallimento (come sostenuto nel decreto qui impugnato, che intende detta data come quella di inizio dell'eventuale sub-procedimento di reclamo avverso il decreto di chiusura) oppure, ancora, alla data, anch'essa nella specie posteriore al 2009, di instaurazione del sub procedimento camerale di chiusura del fallimento ex art. 119 I.f. (in quest'ultimo senso, Cass.3824/19, pagg. 6/7), identificabile nella data dell'istanza di chiusura del fallimento avanzata dal curatore o dal debitore o nella data dell'atto di impulso ufficioso del tribunale. che, per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 ult. co . c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2020. fiFunzionwioGiudiz