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Ordinanza — n. 21937/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal rejecting late procedural complaint and upholding trial court's factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21937/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the company's appeal against a lower court ruling that dismissed a debt claim. The company argued the first-instance judgment was null due to a late submission of a concluding statement, claiming this violated the principle of equality of arms. The court held that the lower court correctly evaluated the evidence and that cassation reviews cannot function as a retrial of facts or a re-evaluation of the judge's free assessment of proof.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 190, 159, 161, 162 c.p.c.: The court of cassation cannot revise the factual findings or the free evaluation of evidence conducted by the court of first instance, and a late procedural defect does not automatically render a judgment null if the court explicitly addresses it.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal equality of arms violation free evaluation of evidence late procedural submission judgment nullity spese di ripristino diritto alla riparazione dell'opera garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.
24 e 101 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.
Art. 190, 159, 161, 162 c.p.c.
Art. 24 e 101 della Costituzione
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Va infatti ribadito, per un verso, che il motivo di ricorso in Cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19048-2016 proposto da: BANDINI SCALDABAGNI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO BORGHERESI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro PESOLO MICHELE, titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO PUDDU e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2016 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 22/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA;FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 27.4.2007 Pesolo Michele proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2007, emesso dal Giudice di Pace di Poggibonsi, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di Bandini Scaldabagni S.r.l., della somma di € 1.350 oltre accessori e spese. L'opponente deduceva, in particolare, l'inadempimento della società opposta e ne invocava la condanna al risarcimento del danno, da quantificare nello stesso importo dei prodotti oggetto della fornitura, risultati difettosi all'esito delle verifiche tecniche eseguite dalle parti.

Nella resistenza della Bandini Scaldabagni S.r.l. il Giudice di Pace di Poggibonsi, con sentenza n. 276/2008, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava estinto il debito dell'opponente verso l'opposta. Bandini Scaldabagni S.r.l. interponeva appello avverso detta decisione ed il Pesolo si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 60/2016, il Tribunale di Siena rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Bandini Scaldabagni S.r.l., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Pesolo Michele. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 190, 159, 161, 162 e 321 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 101 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale Ric. 2016 n. 19048 sez. 52 - ud. 20-04-2021 -2- avrebbe omesso di ravvisare la nullità della sentenza di prime cure, che aveva tenuto conto della comparsa conclusionale tardivamente depositata in prime cure dalla difesa del Pesolo.

Ad avviso della società ricorrente, il vizio avrebbe inciso sulla cd. "parità delle armi" tra le parti del giudizio, con conseguente nullità della decisione adottata dal Giudice di Pace. La censura è infondata. Il Tribunale di Siena afferma espressamente che "E' vero che la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di prime cure deve ritenersi tardiva per le ragioni significate dall'appellante, ma la circostanza è irrilevante giacché il contenuto della stessa, meramente esplicativo delle ragioni della parte e privo di elementi di novità (che peraltro sarebbero stati inammissibili) non può ritenersi decisivo, in modo autonomo, sul convincimento del giudice" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Il passaggio della motivazione non è adeguatamente attinto dalla censura, poiché il ricorrente non dimostra, né deduce, che -contrariamente a quanto ravvisato dal giudice di appello- lo scritto difensivo prodotto fuori termine in prime cure dalla difesa del Pesolo contenesse argomentazioni difensive nuove o comunque decisive. Inoltre, la valutazione circa l'assenza di contenuti nuovi, e decisivi, nella conclusionale di cui si discute, esprime un giudizio di merito, non utilmente censurabile, in sé stesso, in sede di legittimità, soprattutto in difetto di allegazione, da parte del ricorrente, di precisi elementi che dimostrino l'erroneità dell'apprezzamento condotto dal giudice di seconde cure.

A ciò si deve aggiungere che, anche laddove si potesse -in via di mera ipotesi- configurare un vizio del procedimento di prime cure, lo stesso non rientrerebbe nelle ipotesi tassative per le quali gli artt. 353 e 354 c.p.c. prevedono la remissione Ric. 2016 n. 19048 sez. 52 - ud. 20-04-2021 -3- degli atti al giudice di primo grado. Dal che consegue che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, avrebbe comunque dovuto esaminare la domanda nel merito, come in effetti ha fatto. Non sussiste, quindi, alcuna violazione processuale incidente sui diritti di difesa dell'odierna società ricorrente.

Sul punto, è opportuno ribadire che "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti "... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. Sez. L, Sentenza n.27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, e 132 c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente interpretato i fatti di causa, incorrendo in insanabili e irriducibili contrasti logici, in particolare confondendo le posizioni processuali delle parti e finendo per Ric. 2016 n. 19048 sez. 52 - ud. 20-04-2021 -4- porre a carico della società ricorrente un onere probatorio che, in effetti, avrebbe dovuto essere posto a carico della parte avversa.

Secondo la ricorrente, infatti, la prova dei vizi della merce fornita spettava all'opponente, appellato, mentre il Tribunale ha posto a carico dell'opposta, appellante, la prova dell'intervenuta consegna di scaldabagni in sostituzione di quelli riconsegnati dal Pesolo, in tal modo invertendo l'onere della prova. Inoltre, il giudice del gravame avrebbe confuso a più ripresa le posizioni processuali delle due parti, finendo per rendere in tal modo oscura la propria motivazione. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, 645 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la merce che era stata fornita da Bandini Scaldabagni S.r.l. non era stata tempestivamente contestata dal Pesolo.

Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere la stessa accettata e non avrebbe potuto richiedere al fornitore la prova della consegna di scaldabagni in sostituzione di quelli restituiti dal Pesolo perché, asseritamente, viziati. Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili. Va premesso che, in presenza di una cd. "doppia conforme", l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. preclude la possibilità di dedurre in sede di legittimità il vizio di omesso esame di fatti decisivi; dal che consegue la parziale inammissibilità della censura proposta con il terzo motivo di ricorso.

Inoltre, è opportuno osservare che il Tribunale ha ritenuto che "... i documenti depositati da parte opposta ... Ric. 2016 n. 19048 sez. 52 - ud. 20-04-2021 -5- hanno provato l'esistenza di una prassi tra le parti in base alla quale l'impresa Pesolo provvedeva alla sostituzione degli scaldabagni difettosi e ne chiedeva la sostituzione alla società Bandini, prassi poi modificatasi nel senso che era l'odierna opponente, attraverso il proprio centro di assistenza, a verificare i difetti della merce e l'impresa opposta a provvedere alla sostituzione.

Le procedure per il reso sono state confermate dai testimoni sentiti e la procedura di cui alla circolare 11/3/04, come confermato da teste Le/li non esclude pratiche diverse per altri periodi" (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il Tribunale toscano ha inoltre ritenuto che "L'opponente, odierna appellante, non risulta aver mai contestato l'operato del centro di assistenza né ha eccepito l'inesistenza dei vizi della merce restituita, se non nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo"(cfr. ancora pag. 2). La motivazione, in definitiva, evidenzia che il giudice del gravame ha ritenuto che i documenti allegati agli atti del giudizio di merito ed i testi escussi avessero dimostrato che tra le parti esisteva una prassi, secondo cui, in presenza di contestazioni di vizi relativi ad uno scaldabagno fornito da Bandini Scaldabagni S.r.l., quest'ultima lo verificava e lo sostituiva con altro bene analogo.

Tale prassi, secondo il Tribunale di Siena, si era modificata nel tempo, nel senso che il bene veniva direttamente verificato dal Pesolo, presso un suo centro di assistenza, e poi spedito al fornitore per la sostituzione. Sempre ad avviso del giudice di seconda istanza, gli scaldabagni contestati, e verificati inidonei, dal Pesolo erano stati resi al fornitore Bandini Scaldabagni S.r.l. per la sostituzione, ma quest'ultima società non aveva fornito la prova di aver consegnato, come previsto, i beni sostitutivi. Di conseguenza, nulla era dovuto all'odierna ricorrente a titolo di Ric. 2016 n. 19048 sez. 52 - ud. 20-04-2021 -6- corrispettivb per i prodotti contestati e restituiti dal Pesolo.

Il ragionamento del Tribunale si risolve in una valutazione di merito fondata su un apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, che non è suscettibile di essere rivisitata in questa sede. Va infatti ribadito, per un verso, che il motivo di ricorso in Cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Mentre, per altro verso, va data continuità al principio secondo cui neppure è sindacabile in sede di legittimità il libero apprezzamento delle prove condotto dal giudice di merito, cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 1.650 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge. Ric. 2016 n. 19048 sez. 52 - ud. 20-04-2021 -7- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella came