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Ordinanza — n. 21933/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim for apartment possession due to appellate court's omission of specific property request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21933/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower appellate court's dismissal of Maria Iacoboni's usucapion claim against her brother Fabio Iacoboni. While the appellate court correctly rejected the claim regarding the land itself due to prior usucapion by the grandfather, it failed to address the separate request for the apartment built on that land. The court ruled that this specific omission violated procedural rules requiring a decision on every distinct part of the plaintiff's demand, necessitating a remand to the appellate court to examine the apartment's possession separately.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: When an appellate court dismisses a usucapion claim regarding land but omits a ruling on a separate request for the building constructed thereon, it violates the principle of impartiality and must examine the building's possession independently.

Parole chiave

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usucapione immobiliare omissione di decisione violazione art. 112 c.p.c. accessoione rinvio alla corte d'appello possesso ventennale giudicato immobile occupato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Deve ritenersi sussistente, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
articolo 2909 c.c
Il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda dell'attrice, in accoglimento dell'eccezione di giudicato ex articolo 2909 c.c.
articolo 116 c.p
articolo 112 c.p
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sulla domanda di usucapione rilevante ai sensi dell'articolo 112 c.p.c.
art. 112 c.p
Deve ritenersi sussistente, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sent. n. 5739 del 2011
Sez. 2, sent. n. 3191 del 1980
5739 del 2011, Sez. 2, sent. n. 3191 del 1980).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29612-2016 proposto da: IACOBONI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio dell'avvocato DORANGELA DI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DI MIZIO, GERMANA GATTO; - ricorrente - contro IACOBONI FABIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLO SARDINI e SIBILLA CESARONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 488/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; Ric. 2016 n. 29612 sez. 52 - ud. 09/04/2021 FATTI DI CAUSA 1. Maria Iacoboni citava in giudizio Giuseppe Iacoboni, Flavio Iacoboni, Albina Iacoboni Santina di lotta, Giuseppina di lotta, Angelo Berardino Iacoboni e Fabio Iacoboni evidenziando di possedere un terreno sito in Avezzano, distinto al nuovo catasto terreni al foglio 75 particella 146 sul quale fin dagli anni 80 aveva edificato con l'aiuto del padre Flavio Iacoboni una porzione di fabbricato di civile abitazione distinta al NCEU foglio 75, particella 1417 sub 2 e 3, e che tale fabbricato era da lei stessa e dalla sua famiglia utilizzato, mentre sul medesimo fondo suo fratello Fabio aveva realizzato sempre con l'aiuto del padre un'altra porzione di fabbricato sul medesimo terreno.

Il terreno era di proprietà degli eredi di Iacoboni Sabantonio che lo avevancquistato a titolo originario per usucapione dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 2 marzo 2000. L'attrice chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione dell'immobile sopra indicato. 1.1 Si costituiva in giudizio Fabio Iacoboni il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta usucapione del terreno da parte del padre come da sentenza del Tribunale di Avezzano passata in giudicato. Inoltre, il convenuto evidenziava la mancanza di prova del possesso in quanto l'attrice nata nel 1967 non poteva aver utilizzato il terreno dal 1980, quando aveva appena 13 anni, possesso esercitato dal padre Sabantonio Iacoboni.

In via riconvenzionale chiedeva il rilascio dell'immobile. 1.3 Si costituivano anche gli altri convenuti Iacoboni Giuseppe e Iacoboni Angelo Berardino mentre restavano contumaci gli altri.

2. Il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda dell'attrice, in accoglimento dell'eccezione di giudicato ex articolo 2909 c.c. del convenuto, risultando accertato sulla base delle testimonianze che il possesso del terreno era esercitato dal nonno delle parti. La sentenza Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 del Tribunale di Avezzano aveva dunque riconosciuto l'usucapione in favore del nonno e degli eredi di questi deceduto il 28 febbraio 1992. In tale giudizio era stato accertato il possesso dal 1967 fino al 28 febbraio 1992 data di decesso di Saabantonio Iacoboni.

3. Maria Iacoboni proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d'Appello dell'Aquila rigettava l'impugnazione. In particolare, il giudice del gravame evidenziava che, pur non essendovi un vincolo di giudicato per l'attrice con riferimento alleL sentenza resa tra altri dal Tribunale di Avezzano, le dichiarazioni ivi rese potevano essere utilizzate nel procedimento quanto alle deposizioni aventi valore indiziario, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. Da tali deposizioni emergeva che il possesso del terreno, almeno sino al 1989, era stato esercitato dal nonno delle parti al fine della maturazione dell'usucapione in suo favore.

Doveva ritenersi smentita, pertanto, l'allegazione di parte attrice secondo la quale avrebbe iniziato a possedere il terreno sin dagli anni 80 é comunque dal 1984- 85. Non poteva ritenersi irrilevante il fatto che nel 1985, dunque, dopo il compimento del ventennio per incarico dei convenuti un tecnico avesse effettuato delle misurazioni tale attività non valeva ad interrompere il possessjpoteva essere avvenuta anche all'insaputa dell'attore. Non vi era stato alcun possesso della Iacoboni almeno a partire dal 1992. Del resto, la stessa appellante nei motivi d'impugnazione aveva allegato l'esistenza di un contratto di comodato intercorso tra le parti sicché non vi sarebbe neppure effettivo possesso ma solo detenzione del bene inidonea al maturare del termine per l'usucapione.

L'unica prova fornita dalla Iacoboni in ordine al possesso sull'immobile si riferiva ad una fattura del 15 luglio 1992 emessa da una ditta idraulica nei confronti di Celestino gagliardi e quindi di epoca di molto successiva agli anni 19841985. Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 Le istanze di sanatoria di condono edilizio erano, rispettivamente / una disconosciuta la Fabio Iacoboni senza alcuna richiesta di verificazione e l'altra senza sottoscrizione e i versamenti allegati risalivano al dicembre 1994 a 10 anni di distanza dall'inizio del preteso possesso.

Il convenuto aveva richiesto il rilascio in virtù del testamento olografo del nonno prodotto in atto. Le prove richieste dalle parti dovevano ritenersirilevanti ai fini del decidere in ragione dell'ampia documentazione già presente. L'appello incidentale proposto dall'appellato con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado doveva ritenersi fondato. In primo grado, infatti, non erano state rispettate le tabelle di cui al d. m. n. 140 del 2012, essendo il valore della causa di euro 109.000, la corte dunque ricalcolava il compenso, liquidando complessivamente euro 5450.

Le spese dell'appello erano poste interamente a carico dell'appellante principale.

5. Maria Iacoboni ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

6. Fabio Iacoboni ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sulla domanda di usucapione rilevante ai sensi dell'articolo 112 c.p.c. i in subordine vizio logico di motivazione per non avere il giudice preso in esame tutte le questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito della domanda proposta. A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata perché avrebbe omesso di considerare che la domanda di usucapione proposta non concerneva il terreno mappale 146 ma l'appartamento al piano secondo sovrastante quello occupato dal fratello della ricorrente oltre ad un possesso per quote indivise sulla corte circostante a servizio degli appartamenti corrispondente alla particella Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 146. Nella sentenza impugnata, invece, si sarebbe preso in esame esclusivamente il terreno, omettendo ogni pronuncia sul problema del possesso della abitazione edificata sin dal 1985.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: vizio logico di motivazione per omesso esame di fatti storici aventi carattere decisivo per il giudizio. La Corte d'Appello non avrebbe considerato che la sentenza n. 141 del 2000 del Tribunale di Avezzano, con la quale era stata accertata e dichiarata l'usucapione sul mappale numero 146, aveva accertato il possesso del nonno fino al 1982, mentre i testimoni avevano affermato che questi possedeva anche nel periodo successivo. La ricorrente, dunque, dal 1985 poteva invocare un possesso esclusivo dell'appartamento al piano secondo ed un compossesso dell'area comune iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto del nonno. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sul suolo usucapito risultavano edificati due appartamenti sin dal 1985. Pertanto, gli appartamenti realizzati sul terreno erano suscettibili di un autonomo godimento. Peraltro, l'esistenza del comodato era stata dedotta solo in via subordinata per opporsi alla richiesta di rilascio dell'abitazione effettuata in via riconvenzionale dal convenuto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: vizio logico di motivazione per non avere ammesso la Corte territoriale le richieste istruttorie volte ad accertare il possesso della Iacoboni. La censura ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità delle prove richieste dalla ricorrente, allora appellante, volta ad accertare il possesso ultraventennale dell'appartamento al piano secondo edificato sul mappale numero 146 oltre a quello di compossesso per quote indivise della Corte circostante. lkicorrente riporta i capitoli di Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 prova richiesti che dimostravano ove confermati la sua signoria corrispondente a quella domenicale sul bene.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 2702, 2703 c.c., 2016. 2121 c.p.c., vizio logico di motivazione per omesso esame di fatti storici aventi carattere decisivo. La censura attiene alla statuizione della Corte d'Appello della irrilevanza probatoria dell'istanza di condono edilizio prodotta dalla ricorrente, unitamente ai versamenti allegati. L'aver prodotto il suddetto documento, anche se privo di sottoscrizione, costituirebbe comunque un riconoscimento dello stesso e, quindi, un equipollente.

Dunque, la produzione in giudizio di copia della istanza di condono edilizio non sottoscritta varrebbe a integrare la mancata sottoscrizione della stessa con effetto retroattivo, rendendola efficace sul piano probatorio. Secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere valutato il fatto storico attestato dall'istanza circa il fatto che la ricorrente avesse condonato l'appartamento al secondo piano del quale si dichiarava proprietaria. L'omesso esame di tale risultanza processuale avrebbe determinato l'erronea statuizione circa la mancanza di prova del possesso da parte della ricorrente almeno a partire dal 1992.

Peraltro, la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare anche l'istanza di sanatoria per i medesimi abusi commessi rispetto al primo piano dal fratello Fabio, tale istanza era protocollata e indirizzata al Comune di Avezzano e dunque autenticata nella sottoscrizione con efficacia probatoria privilegiata.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Vizio di nullità processuale per erronea qualificazione della domanda in conseguenza della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 La censura della ricorrente ha ad oggetto l'interpretazione della domanda riconvenzionale del fratello Fabio Iacoboni che chiedeva il rilascio non in forza del testamento olografo ma di un comodato.

6. I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento dei restanti. 6.1 La sentenza della Corte d'Appello ha affermato l'insussistenza del possesso utile ad usucapire in capo a Maria Iacoboni unicamente rispetto al terreno che era stato oggetto di usucapione da parte di Sabantonio Iacoboni, come accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Avezzano del 2 marzo 2000. Secondo la Corte d'Appello risulta accertato il possesso del terreno in capo a Sabantonio Iacoboni almeno fino al 1987, e ciò esclude il possesso di Maria Iacoboni per il medesimo periodo temporale, essendo inconciliabile il possesso già accertato in capo a Sabantonio Iacoboni con quello affermato dalla ricorrente.

La Corte d'Appello dell'Aquila, tuttavia, non ha tenuto conto del complessivo contenuto della domanda di Maria Iacoboni. La ricorrente, infatti, aveva chiesto accertarsi il possesso ventennale non solo del terreno ma anche della porzione di fabbricato costruito sul terreno usucapito da Sabantonio Iacoboni e consistente in un appartamento posto al secondo piano edificato sul mappale numero 146, oltre alla corte circostante. L'intera motivazione della Corte d'Appello dell'Aquila, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la parte della domanda riferita al terreno sul quale era stato costruito l'immobile e non prende in alcun modo in esame la distinta situazione di fatto relativa alla sussistenza o meno di un possesso utile ad usucapire da parte della Iacoboni in ordine all'appartamento.

Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale: «nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta uti dominus per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore» (Sez. 2, Sent. n. 5739 del 2011, Sez. 2, sent. n. 3191 del 1980).

Deve ritenersi sussistente, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla domanda di Maria Iacoboni avente ad oggetto l'appartamento come sopra specificato essendovi una totale pretermissione della domanda relativa all'appartamento, non potendosi ritenere riconnpresa nel rigetto della domanda di usucapione del terreno ed essendo necessario uno specifico esame della stessa per le ragioni sopra esposte con richiamo alle pronunce di questa Cote n. 5739 del 2011 e n. 3191 del 1980. Si impone l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione che, impregiudicata la fondatezza della domanda di usucapione proposta dalla ricorrente, dovrà esaminarla anche in relazione all'appartamento posto al secondo piano sul mappale 146 nuovo catasto terreni foglio 75, al fine di verificare la sussistenza o meno di una situazione di fatto corrispondente ad un ventennale possesso continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto in capo a Maria Iacoboni del suddetto immobile.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione della soccombenza all'esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Ric. 2016 n. 29612 sez. S2 - ud. 09/04/2021 La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione che deciderà anche s