Italian court dismisses appeal on contract formation and quantum of price in construction contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court improperly inferred contract formation from disputed documents and failed to apply statutory tariffs for price determination. The court rejected these claims, ruling that the parties had already fixed the price through a ratified transaction and work progress reports, making judicial estimation under the Civil Code unnecessary and the appeal irrelevant to the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 214 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 229 c.p.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 1657 c.c.: When parties have fixed the contract price through a transaction or work reports, judicial estimation of the price is precluded, and appeals challenging the evidence basis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19444/2016 R.G. proposto da BLASIO ASSUNTA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Zeoli e Luigi Noto, con domicilio in Napoli, alla Via Poerio 89/A. — RICORRENTE— contro FERNANDES DANIELE, titolare dell'impresa individuale TERMOIDRAULICA, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Romano, con domicilio in Napoli, alla Via Crispi n. 31. — CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2256/2016, depositata in data 1.6.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA Daniele Fernandes, titolare dell'impresa individuale Termoelettrica, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 7920/2010 per l'importo di C 39.600,00, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un appartamento in proprietà di Assunta Blasio, sito in Napoli, alla Via Cincinnato n.
62. L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto prodotto nella fase monitoria, chiedendo il rigetto della domanda. Il tribunale, ritenuto che il creditore non avesse dimostrato il perfezionamento dell'appalto, ha revocato l'ingiunzione, respingendo integralmente la domanda monitoria. Su appello da Daniele Fernandes, la Corte distrettuale di Napoli ha accolto la richiesta di pagamento per il minor importo di C 27.500,00, in considerazione degli accolti versati dalla committente, ponendo in rilievo che la Blasio aveva comunque riconosciuto in primo grado che l'appalto era stato concluso verbalmente per un prezzo onnicomprensivo di C 25.000,00, ed osservando che il perfezionamento del contratto e l'entità del corrispettivo trovavano conferma negli stati di avanzamento dei lavori, sottoscritti dal direttore dei lavori nominato dalla committente, e da una transazione stipulata da Giovanni Blasio, che era stata ratificata dalla ricorrente.
La cassazione della sentenza è chiesta da Assunta Blasio con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Daniele Fernandes resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo censura la violazione dell'art. 214 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., contestando alla Corte territoriale di aver illegittimamente desunto la prova del contratto d'appalto da un documento disconosciuto e non sottoposto a verificazione, oltre che dalla transazione del 26.8.2008, sottoscritta dal solo Giovanni Blasio, privo del potere di contrarre a nome e nell'interesse della ricorrente.
Neppure il copia fatture per acquisto materiale poteva dimostrare la conclusione del contratto, trattandosi di documento predisposto dall'appaltatore, mai portato a conoscenza della committente. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 229 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Nel sostenere che la ricorrente aveva ammesso di aver concluso verbalmente il contratto di appalto, il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare che gli atti di causa non erano stati sottoscritti dalla parte personalmente e non avevano valenza confessoria, e che inoltre la ricorrente aveva disconosciuto, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle note conclusionali, tutti i documenti posti a fondamento dell'ingiunzione, inclusi gli stati di avanzamento lavori, peraltro illegittimamente sottoscritti dal direttore dei lavori, al quale non era stato conferito alcun incarico professionale.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. La Corte territoriale ha ritenuto di valorizzare, ai fini della prova della conclusione dell'appalto, non già il contratto scritto depositato in fase monitoria - di cui ha dichiarato espressamente l'inutilizzabilità, stante l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione da parte della Blasio - ma l'atteggiamento difensivo di quest'ultima, che aveva comunque ammesso, nella comparsa di costituzione di primo grado, che l'affidamento dei lavori era avvenuto in forma verbale, per un prezzo forfettario di € 25.000,00 (cfr. sentenza, pag. 5).
In presenza di una specifica ammissione di parte, il giudice era vincolato a ritenere provata la conclusione del contratto, nonostante l'avvenuto disconoscimento della scrittura depositata in fase monitoria, che - per quanto detto - non è stato presa in considerazione quale prova del rapporto sostanziale controverso. La non contestazione - il cui accertamento attiene all'interpretazione del contenuto delle allegazioni difensive e, in quanto tale, è sindacabile solo per vizi della motivazione (Cass. 27490/2019; Cass.10182/2007; Cass. 13686/2001) - costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. s.u. 761/2002;
Cass. 12517/2016; Cass.3727/2012). Non era richiesta - a tal fine - la confessione della committente in merito alla conclusione del contratto (confesione che già di per sé avrebbe vincolato il giudice, in quanto avente effetto di prova legale), ed era quindi irrilevante che gli atti difensivi non fossero stati sottoscritti dalla parte personalmente. In ogni caso, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, l'affidamento dei lavori era comprovato anche dallo stato di avanzamento redatti dal direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente (documenti che la pronuncia ha ritenuto muniti di piena efficacia probatoria, in quanto non oggetto di alcun rilievo da parte di Assunta Blasio: cfr. pag.
5) e dalla transazione intervenuta tra Giovanni Blasio e l'appaltatore, con cui era stato definitivamente regolato il rapporto contrattuale. Quanto al fatto che Giovanni Blasio fosse privo del potere di stipulare in nome e per conto della committente, legittimamente la sentenza (Y, ha ravvisato una ratifica della transazione nel fatto che la committente aveva spontaneamente portato a deconto del residuo credito propri i versamenti eseguiti da Giovanni Blasio in esecuzione della transazione, mostrando di voler far proprie le relative disposizioni e di voler sanare l'originario difetto di rappresentanza.
La ratifica della transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori per i quali non è richiesta la forma scritta (- necessaria, invece, se si controverta di rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari -) può essere, difatti, desunta anche da elementi presuntivi, e, per quanto riguarda la ratifica, anche da "facta concludentia", quale il comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza di poteri rappresentativi e anche quando l'adesione della parte rappresentata abbia interessato solo parte del contenuto dispositivo della transazione.
Difatti l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà di avvalersi degli effetti negoziali dell'intera transazione (Cass. 1181/2012; Cass. 10456/2003; Cass.992/1967). Il relativo accertamento attiene al merito.
2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2729, commi primo e secondo, 1657, 2697 c.c, 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. La Corte distrettuale, nel quantificare l'entità del prezzo dell'appalto, avrebbe impiegato elementi presuntivi privi di univocità, gravità e concordanza (quali gli stati di avanzamento lavori sottoscritti dal direttore dei lavori, la transazione sottoscritta da Giovanni Blasio in carenza di poteri e la successiva ratifica da parte della ricorrente), omettendo di far ricorso agli usi e alle tariffe vigenti.
La censura è inammissibile per difetto di pertinenza. Il giudice di merito ha proceduto alla quantificazione del credito non sulla base di elementi presuntivi, ma sulla scorta di documenti in cui era indicato l'ammontare del corrispettivo e del credito finale spettante all'appaltatore (la transazione sottoscritta da Giovanni Blasio e gli stati di avanzamento lavori; cfr. sentenza, pagg. 5-6), non trovando applicazione l'art. 2729 c.c.. La censura non coglie nel segno neppure riguardo alla violazione dell'art. 2697 c.c.: la norma è invocabile solo ove il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018;
Cass. 26769/2018), non anche per censurare il modo in cui siano state valutare le risultanze di causa e il percorso che abbia condotto il giudice ad accertare i fatti controversi in giudizio. Stabilito poi che le parti avevano fissato l'ammontare del prezzo dell'appalto in un importo determinato, era precluso il ricorso agli usi o alle tariffe. La norma dell'art. 1657 c.c., concernente la determinazione giudiziale del corrispettivo dell'appalto, ha carattere dichiaratamente sussidiario e, pertanto, non è applicabile allorché le parti abbiano raggiunto un'intesa sull'entità del compenso spettante all'appaltatore, fissandone l'importo o stabilendo i criteri in base ai quali pervenire alla sua concreta determinazione (Cass. 3208/1988;
Cass. 1511/1989). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 4500,00 per onorario, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera